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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA EO
all'udienza del 2 dicembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3708/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Leo giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Salvatori e Giandomenico Catalano, in virtù di mandato generale alle liti del 5.8.2024 rep. 3255 racc. 2417 a rogito del Notaio
[...]
in Palermo. RESISTENTE Per_1
OGGETTO: infortunio in itinere
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 9.7.2025 adiva questo Tribunale e, Parte_1 premesso di essere dipendente di all'epoca dei fatti, esponeva di aver subito un CP_2
1 infortunio in itinere il 21.6.2024 (n. I.N.A.I.L. 520760180), allorquando si stava recando presso la propria abitazione sita nel villaggio di Mili San Pietro.
Deduceva di provvedere alla cura dei propri genitori, beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge 104/1992 ed entrambi residenti nel medesimo villaggio di Mili San Pietro, piccolo borgo cittadino mal servito dai mezzi pubblici.
Riferiva di aver denunziato l'infortunio all' chiedendo le indennità previste dalla CP_1 legge, denunzia cui l'Istituto aveva inizialmente dato riscontro erogando, con nota dell'1.10.2024, € 1.683,70 a titolo di acconto per il periodo dal 25.6.2024 al 25.9.2024.
Lamentava che l' , con successive note, gli aveva comunicato di aver segnalato la pratica CP_1 all' in quanto dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico legale era CP_3 emersa la non indennizzabilità dell'infortunio da parte di esso sicché gli era anche CP_1 stato comunicato che “L'IMPORTO LIQUIDATO NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE È
LIQUIDATO A SALDO DELLE INDENNITÀ E DECUR-TATO DI QUANTO GIÀ
CORRISPOSTO A TITOLO DI ACCONTO. IL CASO VERRÀ SEGNALATO ALL' PER CP_3
COMPETENZA. GLI ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI DALL' SARANNO CONSIDERATI CP_1
DALL' QUALI ANTICIPAZIONI SULL'INDENNITÀ PER MALATTIA”. CP_3
Spiegava di aver proposto opposizione in via amministrativa e che l' con CP_1 comunicazione del 26.2.2025, lo aveva informato che non gli spettava “ALCUNA INDENNITÀ
IN QUANTO L'INFORTUNIO SI È VERIFICATO A BORDO DI UN MEZZO PRIVATO IL
CUI USO NON ERA NECESSARIO. IL CASO È DI COMPETENZA IL PRESENTE CP_3
PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE”.
Denunziava l'erroneità degli avversi assunti, affermando che quello in cui era incorso era qualificabile come infortunio in itinere, data la ricorrenza di due condizioni legali legittimanti l'uso del mezzo proprio (nonostante fosse sufficiente anche una sola di esse) e, segnatamente, della circostanza che i mezzi pubblici disponibili obbligassero ad attese eccessivamente lunghe e che gli stessi comportassero un rilevante dispendio di tempo rispetto all'alternativo uso del mezzo privato. A tal proposito evidenziava come, a fronte dei circa 80 minuti necessari con i mezzi pubblici, con il mezzo privato egli riuscisse a percorrere il tragitto in questione in massimo 20 minuti circa.
2 Evidenziava di aver subito, in esito al sinistro per cui è causa, “Pregressa lussazione spalla e gomito con frattura olecrano dx trattato chirurgicamente. Per le infermità di cui è portatore si valuta una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 14%”.
Concludeva chiedendo l'avversa condanna a risarcirgli l'infortunio professionale n. 520760180 del 21.6.2024, per il quale aveva patito una menomazione dell'indennità psico-fisica nella misura del 14%, per l'effetto condannando l' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 sulla base di tale percentuale o della diversa risultante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento del danno biologico dallo stesso subito, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 3.11.2025, eccepiva il CP_1 difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'infortunio in itinere, difettando in specie il requisito della necessità dell'uso del mezzo proprio. Contestava, in particolare, che il ricorrente impiegasse 80 minuti per effettuare il tragitto casa-lavoro, per aggirarsi detta percorrenza su circa 50 minuti.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, oltre oneri riflessi nella misura del
23,81% in luogo di i.v.a. e c.p.a., giusto l'art. 2 della L. 335/1995 e dell'art. 1, comma 208, L.
266/2005, trattandosi di patrocinio a favore di Ente Pubblico difeso da Avvocatura interna.
3.- All'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Occorre premettere che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro - il diritto alle prestazioni di cui al d.P.R. n. 1124/1965 non consegue alla semplice circostanza che l'evento avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'infortunio deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale (v. Cass. n. 7486/1999).
L'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 ha espressamente ricompreso la fattispecie del c.d. infortunio in itinere - subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro - nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del citato
3 d.P.R., delimitando l'operatività della garanzia assicurativa attraverso i criteri normativi della
“interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque, non necessitate”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (v. Cass.
n. 2642/2012). E' stato inoltre chiarito che la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana (v. Cass. n. 2136/2015) E' dunque indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. (v. Cass. n. 11545/2012 in tema di lesioni subite a causa di uno scippo).
Ciò premesso in termini generali, acquista rilievo vagliare la specifica giurisprudenza di legittimità sulla precisa fattispecie dell'uso del mezzo proprio in luogo di soluzioni alternative quali l'utilizzo di mezzi pubblici disponibili.
In tal senso, giova menzionare Cass. Civ., Sez. Lav., 14.7.2023 n. 20277, secondo cui “Va ricordato che se in tema di infortunio cd. in itinere, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità; tuttavia, è necessario che risulti che esso sia "necessitato", vale a dire che non sussista un'altra più agevole e meno rischiosa soluzione. A tal fine, è sufficiente che sia allegata una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi
4 meritevoli di tutela (cfr. Cass. 07/07/2017 n. 16835, 18/02/2015 n. 3292, 07/09/2012 n. 15059,
22/02/2012 n. 2642, 03/11/2011 n. 22759, 29/07/2009 n. 17655)”.
Va anche evidenziato che Cass. Civ., Sez. Lav., 7.7.2017 n. 16835 (a sua volta richiamata dalla superiore pronunzia) ha dettagliatamente delineato, sulla scorta del medesimo, pacifico, orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore: “…chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato
(per un caso analogo, v. Cass. 28 novembre 2001, n. 15068 che ha escluso l'infortunio in itinere in una fattispecie in cui una lavoratrice in giovane età, che non aveva addotto particolari esigenze familiari, poteva coprire il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro agevolmente, sia all'andata che al ritorno, in parte mediante l'uso di un frequente mezzo pubblico ed in parte, per circa un km., a piedi). 7.- La stessa prova non può ritenersi assolta per intero attraverso
l'uso di generiche presunzioni (ritenendo cioè, come pure si sostiene in ricorso, in re ipsa
l'esigenza di poter dedicare il massimo di tempo libero ai più svariati bisogni della vita di ciascuno e di migliorare così "la qualità della vita"); né attraverso la sollecitazione dei poteri di ufficio in quanto si tratta di poteri discrezionali, che postulano l'esistenza di piste probatorie.
8. Le Sez. Unite con sentenza n. 8202 del 20/04/2005 hanno anzitutto statuito che nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche
i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori
e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. 9.-
Neppure può ritenersi che nel caso di specie potesse legittimamente esercitarsi il potere officioso del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex artt. 437 e 421 c.p.c., ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", in quanto, come si evince dalla
5 stessa giurisprudenza cit., il medesimo potere deve essere esercitato "pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”.
In sintesi, posto che è il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone, che comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada, costituisce specifico onere gravante sul lavoratore quello di dimostrare la sussistenza di una concreta situazione di necessità legittimante l'uso del mezzo proprio, da valutarsi secondo le specificità del caso concreto ma senza limitarsi all'esame di mere presunzioni.
Tutto ciò premesso in diritto, devono essere vagliati, secondo le superiori coordinate ermeneutiche, i fatti per cui è causa.
Innanzitutto risulta pacifico che l'uso del mezzo pubblico fosse possibile, seppur differendo negativamente -in termini di mera minor commoditas- dall'uso del mezzo privato.
Appare poi irrilevante l'assunto attoreo secondo cui dagli orari del bus n. 5, mezzo pubblico potenzialmente utilizzabile dal si evincerebbe “pacificamente che qualora un Pt_1 cittadino dovesse perdere una corsa è costretto ad attendere oltre 60 minuti prima dell'arrivo di altro bus” e questo giacché è certamente adempimento a cura dell'utente quello di attivarsi per non perdere una corsa e non è stato allegato né dimostrato che in quella giornata ne fosse saltata una.
Inoltre parte ricorrente non ha affatto dimostrato un collegamento fra il concreto uso del mezzo privato in data 21.6.2024, quella dell'incidente, e le necessità assistenziali dei genitori. Si rileva che il documento n. 1 allegato al ricorso è composto dalle comunicazioni con cui l' ha CP_3 accolto la generica richiesta attorea “di giorni di permesso per assistere” i genitori del ricorrente, nulla dimostrando sul godimento effettivo di un giorno di permesso il dì dell'occorso. In aggiunta a quanto anzidetto, il ricorrente non ha neanche sostenuto che, al momento dell'incidente, si stesse recando pressi i genitori (di cui ha sì chiarito il villaggio di residenza, Mili S. Pietro, ma non anche l'esatto indirizzo), in quanto egli ha anzi ammesso di essere diretto verso la propria abitazione.
Dalla valutazione del caso concreto, pertanto, deve concludersi per l'insussistenza del requisito della natura “necessitata” dell'uso del mezzo proprio e per la radicale assenza di qualsivoglia circostanza reale ed effettiva che ne imponesse o giustificasse l'uso nella giornata in cui è avvenuto l'infortunio.
6 Le appena vagliate decisive carenze di allegazione e prova determinano inoltre la superfluità dell'ammissione della prova per testi, fra l'altro vertente su questioni documentali (il capitolato
B è provato dalla documentazione medica allegata al ricorso, mentre il capitolo C è di natura documentale) o incontestate (il capitolato A verte su un fatto storico, mentre il capitolato D non
è stato oggetto di specifica contestazione nella memoria costitutiva e la conseguente CP_1 impossibilità, per il decidente, di attivare i propri poteri officiosi.
Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso, precludendo ogni ulteriore accertamento.
5.- Va disposto l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il predetto reso la prescritta dichiarazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 9.7.2025, nei confronti dell' in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA EO
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