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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/12/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano, nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Marcella Nonnis, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Federico Pinna, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.01.2025, e , dopo avere premesso Parte_1 CP_1 di avere contratto matrimonio in San Vero Milis, con rito concordatario, il 24.01.2009 (atto n. 1 –
Parte II – Serie A – anno 2009), di avere due figli, e , nati, rispettivamente, il CP_2 Persona_1
14.10.2011 e il 01.11.2013, e di non avere ripreso la convivenza in seguito la pubblicazione, in data
22.04.2024, della sentenza di separazione (n. 159/2024), hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso
(conformi, salve marginali modifiche, a quelle omologate in sede di separazione); in ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità indicate dall'art. 127 ter cod. proc. civ., tale volontà è stata
1 confermata dai coniugi con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 22.04.2024, della sentenza di separazione (n. 159/2024), sicché ricorrono le condizioni per la pronuncia richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, deve essere recepito l'accordo dei coniugi sulle restanti condizioni, poiché l'unica modifica rispetto alla separazione – regolata da un accordo omologato e, dunque, già valutato idoneo e garantire il diritto dei figli di continuare a ricevere da entrambi i genitori, proporzionalmente alle proprie capacità quanto agli aspetti economici, educazione, istruzione e cura – riguardano le modalità di prelievo dei minori dalla casa della madre (mentre sono invariati i tempi di permanenza presso ciascun genitore).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Vero Milis il 24.01.2009 da Pt_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Vero Milis di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte II – Serie A – anno 2009, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000;
DISPONE sull'accordo delle parti,
1) “l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. I minori dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente”;
2 2) che possa vedere e tenere con sé i figli “secondo accordi tra i coniugi e, in difetto, CP_1 di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
due pomeriggi, il martedì ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, ed il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola il martedì ed il venerdì, salvo diverso accordo tra le parti da concordarsi almeno 7 giorni prima al fine di organizzare i turni di lavoro della collaboratrice familiare;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali (alternando le festività tra loro ed invertendole l'anno successivo, ovvero un anno dal 23 al
30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); per 15 giorni in periodo estivo non scolastico da concordarsi tra i coniugi entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore”;
3) “che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, oltre CP_1 alla sua quota dell'assegno unico, che sarà percepito quindi per intero direttamente dalla ricorrente
(da versarsi su C/C apposito per i figli e non più su C/C comune dei coniugi) l'assegno periodico di
€ 100,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.”;
4) che “Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
L'indennità di accompagnamento e le altre sovvenzioni spettanti al minore invalido rimarranno accreditate su C/C dedicato al medesimo, già previsto dai coniugi per le necessità terapeutiche a lui necessarie.”;
5) che “Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
PRENDE ATTO
6) “la casa coniugale, già di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà come tale, ed anche CP_1 in suo uso esclusivo.”;
7) “I beni mobili ed immobili dei coniugi sono stati già oggetto di divisione, restituzione ed assegnazione tra le parti, residuando quindi solo da dichiarare l'avvenuto scioglimento di tutte le comunioni, come già avvenuto prima del divorzio, in comune accordo tra le parti.”;
8) “Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, vista anche la reciproca autonomia.”.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano, nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Marcella Nonnis, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Federico Pinna, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.01.2025, e , dopo avere premesso Parte_1 CP_1 di avere contratto matrimonio in San Vero Milis, con rito concordatario, il 24.01.2009 (atto n. 1 –
Parte II – Serie A – anno 2009), di avere due figli, e , nati, rispettivamente, il CP_2 Persona_1
14.10.2011 e il 01.11.2013, e di non avere ripreso la convivenza in seguito la pubblicazione, in data
22.04.2024, della sentenza di separazione (n. 159/2024), hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso
(conformi, salve marginali modifiche, a quelle omologate in sede di separazione); in ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità indicate dall'art. 127 ter cod. proc. civ., tale volontà è stata
1 confermata dai coniugi con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 22.04.2024, della sentenza di separazione (n. 159/2024), sicché ricorrono le condizioni per la pronuncia richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, deve essere recepito l'accordo dei coniugi sulle restanti condizioni, poiché l'unica modifica rispetto alla separazione – regolata da un accordo omologato e, dunque, già valutato idoneo e garantire il diritto dei figli di continuare a ricevere da entrambi i genitori, proporzionalmente alle proprie capacità quanto agli aspetti economici, educazione, istruzione e cura – riguardano le modalità di prelievo dei minori dalla casa della madre (mentre sono invariati i tempi di permanenza presso ciascun genitore).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Vero Milis il 24.01.2009 da Pt_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Vero Milis di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte II – Serie A – anno 2009, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000;
DISPONE sull'accordo delle parti,
1) “l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. I minori dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente”;
2 2) che possa vedere e tenere con sé i figli “secondo accordi tra i coniugi e, in difetto, CP_1 di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
due pomeriggi, il martedì ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, ed il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola il martedì ed il venerdì, salvo diverso accordo tra le parti da concordarsi almeno 7 giorni prima al fine di organizzare i turni di lavoro della collaboratrice familiare;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali (alternando le festività tra loro ed invertendole l'anno successivo, ovvero un anno dal 23 al
30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); per 15 giorni in periodo estivo non scolastico da concordarsi tra i coniugi entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore”;
3) “che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, oltre CP_1 alla sua quota dell'assegno unico, che sarà percepito quindi per intero direttamente dalla ricorrente
(da versarsi su C/C apposito per i figli e non più su C/C comune dei coniugi) l'assegno periodico di
€ 100,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.”;
4) che “Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
L'indennità di accompagnamento e le altre sovvenzioni spettanti al minore invalido rimarranno accreditate su C/C dedicato al medesimo, già previsto dai coniugi per le necessità terapeutiche a lui necessarie.”;
5) che “Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
PRENDE ATTO
6) “la casa coniugale, già di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà come tale, ed anche CP_1 in suo uso esclusivo.”;
7) “I beni mobili ed immobili dei coniugi sono stati già oggetto di divisione, restituzione ed assegnazione tra le parti, residuando quindi solo da dichiarare l'avvenuto scioglimento di tutte le comunioni, come già avvenuto prima del divorzio, in comune accordo tra le parti.”;
8) “Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, vista anche la reciproca autonomia.”.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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