Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/05/2026, n. 8235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8235 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10C/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. NL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1.- Con il ricorso in epigrafe il ricorrente – premesso di essere coniugato con una cittadina italiana - impugna il decreto n. K10C/-OMISSIS- del 24.9.2024 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 10.9.2020 ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In motivazione, il Ministero dell’Interno ha rilevato che dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto del richiedente “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria, in quanto il rigetto si fonderebbe sulla asserita e non meglio specificata sussistenza di pericoli per la sicurezza della Repubblica e nel corredo motivazionale l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi, in aperto contrasto con l’art. 6, comma 3, legge n. 91/1992 che, in relazione alla domanda di cittadinanza per matrimonio, esige che il diniego motivato per ragioni di sicurezza nazionale sia assistito da “ comprovati motivi ”. Lamenta, altresì, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le sue condizioni di vita, familiari e sociali, essendo infatti incensurato e ormai compiutamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 831/2025 del 17.1.2025, il Collegio ha disposto l’acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, specificando le modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.
In data 9.12.2025 il Ministero resistente, in ottemperanza all’anzidetto ordine istruttorio, ha depositato una relazione in busta chiusa e sigillata, della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.
In data 5.3.2026 il ricorrente ha depositato memoria e documenti.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Si rende opportuno premettere, anche per affermare la giurisdizione dell’adito tribunale amministrativo, che, in ordine all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 per “ iuris communicatio” (vale a dire per matrimonio con cittadino italiano), l'unica causa preclusiva che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6 comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia la sussistenza di " comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ". Soltanto in tale evenienza, infatti, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo (cfr., tra le tante, Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297; TAR Lazio, Roma, sez. V bis, 9 giugno 2022, n. 7514).
L’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
3.- Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
A fondamento dell’impugnato diniego il Ministero resistente ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, sono emersi sul conto del richiedente “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che l’istante sarebbe noto in ambienti informativi per posizioni riconducibili al radicalismo islamico, indicato quale vice imam, nonché ritenuto divulgatore di messaggi riferibili al concetto coranico denominato “ Al Wola Wa Albara ”. Nella stessa relazione si fa inoltre riferimento ad un presunto legame familiare del ricorrente con un soggetto (il cui nominativo è ivi indicato), nei cui confronti il Ministero dell’Interno avrebbe adottato nel 2015 un provvedimento di demolizione di alcuni testi. Sulla base di tali elementi, la relazione conclude ritenendo che l’impostazione ideologica attribuita al ricorrente risulterebbe incompatibile con i valori e con lo spirito del beneficio della cittadinanza italiana richiesto.
Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente, sulla scorta di un’attività valutativa sostanzialmente “vincolata” agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Ebbene, quanto al profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova precisare che il potere di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio è connotato da ampia discrezionalità, in quanto viene comunque in rilievo un atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato, anche considerato che possono derivare conseguenze gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione, sicché la valutazione dell’Amministrazione è evidentemente informata a criteri di precauzione di profilo oggettivo e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262).
Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657; cfr. 5236/2020 e 8039/2021).
A tal riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014).
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; orientamento pienamente condiviso sin dall’inizio da questa sezione: vedi TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022).
Invero, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza -, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di " intelligence " in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Sul punto, pertanto, si è ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 8084/2022; 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il ritenuto pericolo per la sicurezza della Repubblica posto a fondamento del gravato decreto appare adeguatamente supportato dagli elementi illustrati nella relazione riservata, avuto riguardo alla segnalata riconducibilità del richiedente ad ambienti del radicalismo islamico nonché alla sua contiguità con soggetti appartenenti ai medesimi contesti.
Tali elementi, a ben vedere, appaiono idonei a giustificare ragionevolmente il diniego impugnato anche in un’ottica di prevenzione, venendo in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi possa rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica in quanto non in grado di offrire la piena garanzia dell’osservanza dei valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale.
In questo quadro, peraltro, è stato di recente efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8084).
Si è condivisibilmente affermato, ancora, che il concetto di sicurezza della Repubblica non è legato – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del ricorrente - ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (cfr., di recente, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, 1 febbraio 2024, n. 1957, secondo cui “ come sancito dalla costante giurisprudenza in materia, sin da tempo risalente, è sufficiente a tal fine il mero sospetto dell’appartenenza ad un’organizzazione eversiva dell’ordine democratico o gruppi integralisti, d’ispirazione antioccidentale, estremistici, anche solo la vicinanza ideale a tali associazioni o la contiguità con i relativi esponenti”, nonché la giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato ivi richiamata, in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 2992 e 3902/2023, che si pongono in continuità con i precedenti Cons. St., sez. VI, n. 1404/2014, Cons. St., sez. III, nn. 1874/2016, 657/2017, 5262/2018, 6704/2018, 2112/2019, Cons. St., sez. II, n. 5326/2020).
4.- In ultima analisi, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104; 8084/2022 e n. 11538/2022).
Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720) né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
Alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato appare adeguatamente motivato e immune dalle censure prospettate, con conseguente reiezione del ricorso.
5.- La peculiarità della vicenda concreta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NL RI | LO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.