CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori
La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Escher Presidente
2)Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3)Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2025 R.G.;
TRA
nato a [...] in data [...](c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NIGROLI C.F._1
AN presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FIRRINCIELI C.F._2
MAURIZIO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Siracusa proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificatogli in data 16.09.2022 ad istanza della moglie, , con cui gli Controparte_1 veniva intimato il pagamento dell'importo -quantificato in € 26.635,88- disposto a titolo di assegno di mantenimento con decreto n. 318/2011 di omologazione della separazione consensuale del
Tribunale di Siracusa.
Deduceva quale unico motivo a fondamento della domanda le proprie disagiate condizioni economiche che non gli consentivano di adempiere al pagamento. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la riduzione dell'importo dovuto e la concessione di un pagamento rateale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1
1 l'opponente non aveva contestato il diritto di credito, ma si era limitato a dedurre circostanze (le difficoltà economiche) irrilevanti in sede di opposizione all'esecuzione. Chiedeva altresì la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 19 febbraio 2025, rigettava l'opposizione, condannava al pagamento delle spese processuali liquidandole in €3.809,00. Il Giudice di prime Parte_1 cure motivava la decisione rilevando che l'unico motivo di opposizione, attinente alle difficoltà economiche dell'opponente, non era idoneo a paralizzare la pretesa creditoria, in quanto non contestava l'esistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata. Tali circostanze, semmai, avrebbero potuto fondare un'azione di modifica delle condizioni di separazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando due motivi di gravame con Parte_1 cui ha contestato sia il quantum debeatur, ricalcolando il dovuto in €11.010,00, sia l'illegittima condanna al pagamento delle spese legali relative a precedenti atti di precetto.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 9/06/2025, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con condanna dell'appellante per lite temeraria.
Assegnati i termini di legge per il deposito di note di precisazione di conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente inammissibile per due concorrenti e assorbenti ordini di ragioni.
1. Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il primo e fondamentale profilo di inammissibilità discende dalla violazione del requisito di specificità dei motivi di impugnazione. Tale norma impone all'appellante di motivare l'impugnazione in modo chiaro e specifico, individuando per ciascun motivo lo specifico capo della decisione impugnato e indicando le censure proposte. È necessario che l'appellante si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, esponendo puntualmente le ragioni del proprio dissenso.
Nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza di primo grado è lampante. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione sulla base del principio secondo cui la difficoltà economica del debitore non costituisce un valido motivo di opposizione all'esecuzione, non essendo idonea a contestare il diritto del creditore a procedere in via escutiva. Tale circostanza, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, avrebbe dovuto esser fatta valere in un autonomo giudizio di modifica della condizioni di separazione.
L'atto di appello proposto ignora completamente tale percorso argomentativo, che Parte_1 costituisce l'unica e assorbente ragione del rigetto della sua domanda. L'appellante, lungi dal criticare la correttezza di tale statuizione, introduce questioni del tutto nuove, quali il ricalcolo del quantum
2 debeatur. Il tutto in una palese violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. Inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Anche a voler superare il predetto, e peraltro dirimente rilievo, l'appello sarebbe comunque inammissibile per un'ulteriore e autonoma ragione. I motivi di gravame, infatti, introducono eccezioni nuove, in palese violazione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di primo grado, aveva fondato la propria opposizione esclusivamente Parte_1 sulla dedotta impossibilità di adempiere per sopravvenuta indigenza. Non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla correttezza dei conteggi esposti nel precetto, né alla debenza delle singole voci di credito.
Con il primo e il secondo motivo di appello, invece, l'appellante introduce per la prima volta nel giudizio la contestazione del quantum debeatur, contestazione che avrebbe dovuto esser formulata nel giudizio di primo grado. L'introduzione di tali temi di indagine solo in sede di gravame viola il principio del doppio grado di giurisdizione e il divieto di nova in appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'Erario come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisoria, con valori medi tra i minimi e i medi dello scaglione relativo).
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, come richiesta anche dall'appellata. L'aver proposto un'impugnazione palesemente inammissibile, senza confrontarsi con la chiara ratio decidendi della sentenza di primo grado e introducendo motivi nuovi, denota una condotta processuale gravemente negligente e dilatoria, che giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Infine, stante la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 275/2025 del 19/02/2025, pubblicata il
[...]
20/02/2025, dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario che liquida in complessivi € 6.854,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge.; condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'appellata CP_1 CP_1 della somma di € 1.000,00.
[...]
3 Catania, così deciso in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
4