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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3696 dell'anno 2021, vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], in proprio e quale
[...] genitore esercente la potestà sulla di lei figlia minore , nata ad Persona_1
Atripalda il 30.6.2010, C.F. , residente in [...]
Brigata Avellino n. 64, entrambe in proprio e quali successori di , Persona_2
n. ad Avellino il 1°.7.1974, deceduto ivi il 28.8.2014; , n. Persona_3
a Pietradefusi il 13.1.1938, residente a[...], C.F.
, n. a Pietradefusi il 5.10.1947, CodiceFiscale_3 Parte_2 residente in [...], C.F. ; CodiceFiscale_4
, n. ad Avellino il 3.4.1981, residente ivi alla via A. Parte_3
Guerriero n. 46, C.F. , rappresentati e difesi, dal prof. avv. CodiceFiscale_5
BR LI nonché, con riferimento alla sola minore , dall'avv. Persona_1
Linda Zigarella del Foro di Avellino;
-APPELLANTE-
E
pagina 1 di 4 con sede in Roma al viale Cesare Pavese n.385, Controparte_1
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma ), iscritta P.IVA_1 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.100023, in persona del suo procuratore speciale e legale rapp.te p.t., dott.ssa Per_4
, munita degli occorrenti poteri in forza di procura a rogito notaio
[...] [...] di Roma del 4.7.2018, rep. n.88355, raccolta n. 25263, Persona_5 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Benigni;
Parte_4
[...]
, n. a Montefredane (Av) il 28.11.1962, residente ivi alla via Piante
[...]
n. 41, C.F. ; C.F._6
, con sede corrente in Parte_5
Avellino, Contrada Amoretta, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale/Partita Iva;
P.IVA_2
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1227/2021 pubblicata il 5/7/2021 - R.G. n. 5545/2016 - Repert. n. 1564/2021 del 5/7/2021, resa nel giudizio iscritto al n. 5545/2016 R.G..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla di lei figlia Parte_1 minore , entrambe in proprio e quali successori di Persona_1 [...]
; , , hanno convenuto in Per_2 Parte_2 Parte_3 giudizio, dinanzi a questa Corte, e Controparte_1 Parte_4
l' , proponendo appello avverso la Parte_5 sentenza Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1227/2021 pubblicata il 5/7/2021 - R.G. n. 5545/2016 - Repert. n. 1564/2021 del 5/7/2021, resa nel giudizio iscritto al n. 5545/2016 R.G..
Iscritta la causa al n. 3696/2021 del Ruolo Generale, Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo rigetto dell'appello; non si sono costituiti
[...]
pagina 2 di 4 in giudizio , , Parte_4 Parte_5 ed è stata dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza dell'11.1.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 12.9.2023 poi differita al 14.10.2025.
Con decreto del 18.9.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva del 14.10.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 14.10.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza del 25.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo “, disponendo che la detta udienza del 14.10.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III
c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
pagina 3 di 4 Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 14.10.2025, né per quella del 25.11.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3696/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 25.11.2025
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia Il Presidente
IU De TU
pagina 4 di 4
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3696 dell'anno 2021, vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], in proprio e quale
[...] genitore esercente la potestà sulla di lei figlia minore , nata ad Persona_1
Atripalda il 30.6.2010, C.F. , residente in [...]
Brigata Avellino n. 64, entrambe in proprio e quali successori di , Persona_2
n. ad Avellino il 1°.7.1974, deceduto ivi il 28.8.2014; , n. Persona_3
a Pietradefusi il 13.1.1938, residente a[...], C.F.
, n. a Pietradefusi il 5.10.1947, CodiceFiscale_3 Parte_2 residente in [...], C.F. ; CodiceFiscale_4
, n. ad Avellino il 3.4.1981, residente ivi alla via A. Parte_3
Guerriero n. 46, C.F. , rappresentati e difesi, dal prof. avv. CodiceFiscale_5
BR LI nonché, con riferimento alla sola minore , dall'avv. Persona_1
Linda Zigarella del Foro di Avellino;
-APPELLANTE-
E
pagina 1 di 4 con sede in Roma al viale Cesare Pavese n.385, Controparte_1
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma ), iscritta P.IVA_1 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.100023, in persona del suo procuratore speciale e legale rapp.te p.t., dott.ssa Per_4
, munita degli occorrenti poteri in forza di procura a rogito notaio
[...] [...] di Roma del 4.7.2018, rep. n.88355, raccolta n. 25263, Persona_5 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Benigni;
Parte_4
[...]
, n. a Montefredane (Av) il 28.11.1962, residente ivi alla via Piante
[...]
n. 41, C.F. ; C.F._6
, con sede corrente in Parte_5
Avellino, Contrada Amoretta, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale/Partita Iva;
P.IVA_2
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1227/2021 pubblicata il 5/7/2021 - R.G. n. 5545/2016 - Repert. n. 1564/2021 del 5/7/2021, resa nel giudizio iscritto al n. 5545/2016 R.G..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla di lei figlia Parte_1 minore , entrambe in proprio e quali successori di Persona_1 [...]
; , , hanno convenuto in Per_2 Parte_2 Parte_3 giudizio, dinanzi a questa Corte, e Controparte_1 Parte_4
l' , proponendo appello avverso la Parte_5 sentenza Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1227/2021 pubblicata il 5/7/2021 - R.G. n. 5545/2016 - Repert. n. 1564/2021 del 5/7/2021, resa nel giudizio iscritto al n. 5545/2016 R.G..
Iscritta la causa al n. 3696/2021 del Ruolo Generale, Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo rigetto dell'appello; non si sono costituiti
[...]
pagina 2 di 4 in giudizio , , Parte_4 Parte_5 ed è stata dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza dell'11.1.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 12.9.2023 poi differita al 14.10.2025.
Con decreto del 18.9.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva del 14.10.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 14.10.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza del 25.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo “, disponendo che la detta udienza del 14.10.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III
c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
pagina 3 di 4 Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 14.10.2025, né per quella del 25.11.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3696/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 25.11.2025
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia Il Presidente
IU De TU
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