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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
LU PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4409/2020 di R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Esposito Francesco, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Agrusta Mariano, giusta procura in atti, domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
R.G. n. 4409/2020 1 CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisone con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la nonché i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro CP_3
stradale per cui è causa.
Nel dettaglio, l'attore deduceva che in data 06.04.2017 verso le ore 19.30 circa,
percorreva via Pianillo alla guida della propria bicicletta allorquando, mentre completava l'attraversamento dell'intersezione della suddetta con Via Traversa Lupa,
veniva urtato e scaraventato a terra dal veicolo Volkswagen Polo tg. ED230SB, il cui conducente effettuava una errata manovra di guida.
A seguito dell'urto l'istante veniva trasportato presso il nosocomio “Casa di Salute
Santa LU” ove gli veniva diagnosticato “trama facciale con flc guancia, slo spalla sx, flc
braccio sup sx distorsione e versamento intrarticolare ginocchi sx escoriazioni”.
R.G. n. 4409/2020 2 Si costituiva la contestando la domanda di parte attrice Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio.
I sig.ri e , benché ritualmente evocati nel Controparte_2 Controparte_3
presente giudizio, non si costituivano e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
In base al principio giuridico della ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2967 c.c.,
chi vuole far valere in giudizio un diritto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
Nel caso di specie il primo onere dell'attore doveva essere quello di dimostrare il fatto storico quindi, le modalità e la dinamica del sinistro per il quale è invocata l'operatività
della copertura assicurativa.
Nel corso del giudizio, è stato escusso un teste che ha solo genericamente confermato la dinamica come esposta da parte attrice.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad
R.G. n. 4409/2020 3 un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Orbene, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, emergono una serie di incongruenze che portano a ritenere inattendibile la ricostruzione dei fatti, e quindi la prova del nesso di causalità, così come descritti dall'attore.
Occorre rilevare che le dichiarazioni rese dal teste sono certamente generiche e non supportate da un numero di dettagli e particolari tali da renderle inconfutabili, con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio.
Emergono, inoltre, diversi passaggi nei quali il teste omette di dare conto di alcun particolare rilevante idoneo a dimostrare una reale padronanza e conoscenza piena e diretta dell'evento di cui si era affermata testimone oculare (il teste , escusso Tes_1
all'udienza del 29.06.2023, non ha specificato colore del veicolo investitore, se condotto da un uomo o una donna, non ha riferito se l'attore avesse fatto qualcosa per evitare l'impatto, riportando invece elementi di dettaglio, quali i quali i punti
R.G. n. 4409/2020 4 d'impatto (il teste infatti riferiva: “…il signore con la bicicletta veniva impattata dalla Polo sul
lato destro e cadeva sul lato sinistro. Precisamente la bicicletta veniva impattata al centro, altezza pedale destro...”).
Tali dichiarazioni, dunque, risultano evidentemente inidonee a confermare il sinistro dedotto da parte attrice, stante l'incoerenza logica della conferma di soli alcuni particolari, e le reali modalità di accadimento dello stesso.
A ciò va aggiunto che nonostante il teste affermi che “.. ho visto che aveva Testimone_2
tagli sul viso, sulla spalla sinistra, escoriazioni al ginocchio. Si lamentava per i dolori;
anche la maglietta che indossava era danneggiata, ovvero strappata e fuoriusciva sangue dal viso e dalla
spalla...” (ciò fa quindi presumere che l'impatto fosse stato di una certa gravità), non furono chiamate sul posto né le autorità di pubblica sicurezza né soccorsi.
Sul luogo del sinistro, infatti, non è sopraggiunta alcuna autorità che abbia riportato la dinamica del sinistro né risulta presente in atti altro documento redatto da pubblico ufficiale nell'immediatezza dei fatti.
Ancora, sorgono dubbi sulla compatibilità delle lesioni di cui parte attrice richiede il risarcimento con le modalità di accadimento del fatto descritte in citazione;
dubbi manifestati anche dal nominato CTU Dott. , il quale, nel proprio Persona_1
elaborato peritale ritiene che “sussistendo pertanto dubbi circa la recepibilità del nesso causale tra l'incidente del 6/4/2017 e le ferite al volto e alla spalla sinistra riportate dal Sig. , si Pt_1
rinvia al Magistrato la valutazione circa l'opportunità di ricorrere a prove testimoniali per verificare
R.G. n. 4409/2020 5 la tipologia di lesione cutanea prodottasi a seguito del trauma oggetto di valutazione e, soprattutto, se
il leso, all'atto dell'incidente stradale, era munito di mezzi di difesa o indumenti protettivi”.
Sul punto non può ritenersi assolto l'onere probatorio atteso che il teste nulla ha riferito in merito ai mezzi di difesa o indumenti protettivi eventualmente adottati dall'attore.
A tanto aggiungasi una ulteriore considerazione.
Sin dal proprio atto introduttivo tra le varie contestazioni Controparte_1
sollevate, ha eccepito che la convenuta sarebbe stata coinvolti Controparte_2
in altri sinistri.
Orbene, a fronte dei fatti appena dedotti, parte attrice si è limitata, nella prima udienza di comparizione e trattazione (cfr. verbale udienza del 17.12.2020), ad effettuare una mera contestazione di stile, oltremodo generica.
In mancanza di adeguata prova circa la effettiva verificazione del sinistro con le modalità diverse dedotte in citazione (non essendo idonee, a tal fine, le generiche deposizioni rese dal teste ed in mancanza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio) deve pervenirsi al rigetto della domanda.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in causa,
riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed
R.G. n. 4409/2020 6 eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Le spese occorse per la redazione della c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LU
PA, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
4409/2020 di R.G., così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- spese di lite integralmente compensate;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa LU PA
R.G. n. 4409/2020 7