Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 3723/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 27/02/2024 avverso il provvedimento emesso il
09/02/2023 dalla Questura di Rovigo e notificato il 15/02/2024, promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mara Siviero
-attore-
CONTRO
Controparte_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”
***
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un
“giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
29/03/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto l'indipendenza sotto il profilo abitativo (cfr. dichiarazione di ospitalità contenuta nella nota di deposito del 27/02/2024).
Il ricorrente, in Italia ha documentato di aver frequentato la scuola e ha prodotto certificazioni linguistiche (cfr. certificato di conoscenza della lingua italiana livello A1, rilasciato dal CPIA 4 Torino contenuto nella nota di deposito del 27/02/2024).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano (cfr. tirocinio di inserimento lavorativo con la mansione di attrezzista di macchine utensili, stipulato il 19/10/2018
Pag. 2 di 4 dalla Società cooperativa immaginazione e lavoro presso la ditta F.M.
S.R.L., unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 14/06/2021 con scadenza prevista al 30/06/2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta , unilav Parte_2 relativa al contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal
01/07/2021 con scadenza inizialmente prevista al 30/07/2021 e poi prorogata al 31/08/2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta , unilav relativa al contratto di lavoro a tempo Parte_2 determinato decorrente dal 27/09/2021 con scadenza prevista al
15/10/2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta
[...]
, contratto Controparte_2 di lavoro in somministrazione a tempo determinato alle dipendenze dell'agenzia per il lavoro presso l'impresa utilizzatrice MAG, CP_3
SERVIZI SRL decorrente dal 19/01/2022 con scadenza inizialmente prevista al 25/01/2022 e poi prorogata diverse volte sino al 31/12/2022, modello 730/2023 relativo ai redditi del 2022, contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato alle dipendenze dell'agenzia per il lavoro presso l'impresa utilizzatrice MAG, SERVIZI SRL CP_3 decorrente dal 14/03/2023 con scadenza inizialmente prevista al
31/03/2023 e poi prorogata al 30/04/2023, indennità di disoccupazione a decorrere dal 14/10/2023 contenuti nella nota di deposito del 27/02/2024, cfr. buste paga dal mese di febbraio 2019 a settembre 2019, buste paga dal mese di febbraio 2022 al mese di dicembre 2022, buste paga dal mese di aprile 2023 al mese di settembre 2023, contratto di assunzione a tempo determinato decorrente dal 31/01/2025 con scadenza prevista al
31/03/2025 alle dipendenze della presso l' Controparte_4 [...]
busta paga relativa al mese di febbraio 2025 Parte_3 contenuti nella nota di deposito del 29/03/2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, pur ritualmente notificata, ha impedito l'acquisizione di eventuali fatti
Pag. 3 di 4 impeditivi-modificativi-estintivi della domanda attorea.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Silvia
Cinquanta
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