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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1201/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230032906420000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7407/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente citava in giudizio ATO ME 1 Spa - In Liquidazione, con sede in Sant'Agata Militello, e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, impugnando la cartella esattoriale, meglio descritta in atti, notificata in data 20.3.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina aveva richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 527,88 quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, oltre sanzioni e interessi, e della cartella esattoriale n. 295 2023 00329064 20 000, notificata in data 20.3.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina aveva richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 77,88, quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2007, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e/o inidoneità della fattura quale atto prodromico,
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo nonchè il difetto di motivazione.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 4.12.2025, nessuno presente sebbene venisse richiesto il collegamento da remoto dal difensore della ricorrente, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, va rigettato.
In assenza di costituzione delle parti regolarmente citate, ed in particolare di Atome1 in liquidazione che in qualità di ente impositore avrebbe potuto fornire prova della notifica degli atti prodromici ovvero di atti interruttivi, si deve ritenere fondata l'eccezione di mancata notifica di atti presupposti e, di conseguenza, dell'intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. previsto per tributi derivanti da tassa rifiuti trattandosi di somme risalenti agli anni dal 2007 al 2012 richieste per la prima volta solo in data
20.3.2025 con l'atto che qui si impugna.
In ricorso va pertanto accolto e le spese poste a carico di Atome 1 in liquidazione per le ragioni sopra menzionate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore, in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230032906420000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034367210000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7407/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente citava in giudizio ATO ME 1 Spa - In Liquidazione, con sede in Sant'Agata Militello, e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, impugnando la cartella esattoriale, meglio descritta in atti, notificata in data 20.3.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina aveva richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 527,88 quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, oltre sanzioni e interessi, e della cartella esattoriale n. 295 2023 00329064 20 000, notificata in data 20.3.2025, con la quale l'Agente della riscossione della provincia di Messina aveva richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 77,88, quale tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali negli anni 2007, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e/o inidoneità della fattura quale atto prodromico,
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo nonchè il difetto di motivazione.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 4.12.2025, nessuno presente sebbene venisse richiesto il collegamento da remoto dal difensore della ricorrente, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, va rigettato.
In assenza di costituzione delle parti regolarmente citate, ed in particolare di Atome1 in liquidazione che in qualità di ente impositore avrebbe potuto fornire prova della notifica degli atti prodromici ovvero di atti interruttivi, si deve ritenere fondata l'eccezione di mancata notifica di atti presupposti e, di conseguenza, dell'intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. previsto per tributi derivanti da tassa rifiuti trattandosi di somme risalenti agli anni dal 2007 al 2012 richieste per la prima volta solo in data
20.3.2025 con l'atto che qui si impugna.
In ricorso va pertanto accolto e le spese poste a carico di Atome 1 in liquidazione per le ragioni sopra menzionate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore, in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi.