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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Asvv. Difensore 1 - CF_Difensore 1
Avv. Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000053360001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente 1 ricorre
contro
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di liquidazione n.
2023/001/DI/000005336/0/001notificato il 23/10/2024 al decreto ingiuntivo n. 000005336/2023 contenente l'importo complessivo di euro
1.248,75.
La liquidazione dell'imposta di registro è stata effettuata applicando l'aliquota prevista del 3% conteggiata sulla sommatoria di capitale ed interessi.
Le doglianze espresse dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo riguardano motivi legati alla preventiva escussione nei confronti del debitore ex art. 2 D.Lgs. 139/2024 laddove viene previsto che l'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione a prescindere del pagamento e dovrà procedere alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo (quindi la parte soccombente).
Solo in un secondo momento si potrà rivolgere alle altre parti, qualora l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale sia infruttuosa. Rimane, dunque, il regime di solidarietà, ma solo in via sussidiaria.
Altro motivo di eccezione concerne l'errata imposizione nella tassazione degli interessi che, secondo l'interpretazione della ricorrente, dovrebbero esser compresi nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta di registro, in base al principio di cassa (e non in funzione della sola maturazione del diritto in capo al creditore).
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con addebito di spese ed onorari di giudizio in capo alla resistente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.
L'Ufficio, tempestivamente costituitosi, respinge in toto le argomentazioni difensive proposte dalla parte avversa, ritenendole del tutto infondate.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In primis la Corte rileva che le disposizioni normative contenute nel
D.Lgs 139/2024 sono entrate in vigore con decorrenza 1.1.2025 e quindi con relativo effetto decorrente da tale data.
Recita in effetti l'art. 9 del decreto legislativo 18 settembre 2024 al comma 3 " Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Ciò comporta che l'applicazione del decreto, diventato esecutivo nel
2024, decorre solamente dal 2025 e pertanto non può trovare ingresso nel presente giudizio il principio dell'obbligo di preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento, così come eccepito dalla ricorrente.
Per quanto concerne l'altro motivo di ricorso riguardante l'inclusione degli interessi nella base imponibile di calcolo dell'imposta di registro si ricorda preliminarmente che tale modalità di calcolo è perimetrata da diverse pronunce della Cassazione. Per tutte si cita l'Ordinanza della
Cassazione Civile Sez. 5 n. 876 Anno 2025, in cui, tra l'altro, viene indicato che gli interessi moratori contenuti in un decreto ingiuntivo non beneficiano del principio di alternatività IVA/Registro e devono essere assoggettati a imposta di registro in misura proporzionale.
La Corte non ritiene altresì di condividere l'eccezione segnatamente relativa al subordine del pagamento dell'imposta di registro al momento del materiale incasso, considerato che tale imposta è funzionalmente connaturata alla esecutività del decreto ingiuntivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Corte ritiene non fondato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro
500,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Asvv. Difensore 1 - CF_Difensore 1
Avv. Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000053360001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente 1 ricorre
contro
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di liquidazione n.
2023/001/DI/000005336/0/001notificato il 23/10/2024 al decreto ingiuntivo n. 000005336/2023 contenente l'importo complessivo di euro
1.248,75.
La liquidazione dell'imposta di registro è stata effettuata applicando l'aliquota prevista del 3% conteggiata sulla sommatoria di capitale ed interessi.
Le doglianze espresse dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo riguardano motivi legati alla preventiva escussione nei confronti del debitore ex art. 2 D.Lgs. 139/2024 laddove viene previsto che l'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione a prescindere del pagamento e dovrà procedere alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo (quindi la parte soccombente).
Solo in un secondo momento si potrà rivolgere alle altre parti, qualora l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale sia infruttuosa. Rimane, dunque, il regime di solidarietà, ma solo in via sussidiaria.
Altro motivo di eccezione concerne l'errata imposizione nella tassazione degli interessi che, secondo l'interpretazione della ricorrente, dovrebbero esser compresi nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta di registro, in base al principio di cassa (e non in funzione della sola maturazione del diritto in capo al creditore).
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con addebito di spese ed onorari di giudizio in capo alla resistente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.
L'Ufficio, tempestivamente costituitosi, respinge in toto le argomentazioni difensive proposte dalla parte avversa, ritenendole del tutto infondate.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In primis la Corte rileva che le disposizioni normative contenute nel
D.Lgs 139/2024 sono entrate in vigore con decorrenza 1.1.2025 e quindi con relativo effetto decorrente da tale data.
Recita in effetti l'art. 9 del decreto legislativo 18 settembre 2024 al comma 3 " Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Ciò comporta che l'applicazione del decreto, diventato esecutivo nel
2024, decorre solamente dal 2025 e pertanto non può trovare ingresso nel presente giudizio il principio dell'obbligo di preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento, così come eccepito dalla ricorrente.
Per quanto concerne l'altro motivo di ricorso riguardante l'inclusione degli interessi nella base imponibile di calcolo dell'imposta di registro si ricorda preliminarmente che tale modalità di calcolo è perimetrata da diverse pronunce della Cassazione. Per tutte si cita l'Ordinanza della
Cassazione Civile Sez. 5 n. 876 Anno 2025, in cui, tra l'altro, viene indicato che gli interessi moratori contenuti in un decreto ingiuntivo non beneficiano del principio di alternatività IVA/Registro e devono essere assoggettati a imposta di registro in misura proporzionale.
La Corte non ritiene altresì di condividere l'eccezione segnatamente relativa al subordine del pagamento dell'imposta di registro al momento del materiale incasso, considerato che tale imposta è funzionalmente connaturata alla esecutività del decreto ingiuntivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Corte ritiene non fondato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro
500,00.