Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 133
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Obbligo di preventiva escussione del debitore principale

    La Corte rileva che le disposizioni del D.Lgs. 139/2024 sono entrate in vigore solo dal 1° gennaio 2025, pertanto non applicabili al caso di specie la cui decorrenza è precedente.

  • Rigettato
    Errata imposizione degli interessi nella base imponibile

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 5 n. 876/2025) secondo cui gli interessi moratori in un decreto ingiuntivo non beneficiano del principio di alternatività IVA/Registro e devono essere assoggettati a imposta di registro in misura proporzionale. Inoltre, non condivide la subordinazione del pagamento dell'imposta al momento dell'incasso, essendo l'imposta connaturata all'esecutività del decreto ingiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 133
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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