Articolo 6 della Legge 21 dicembre 1999, n. 513
Articolo 5
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26 gennaio 2000
Art. 6. 1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: ", sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ";
b) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.";
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche', a decorrere dal 1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge".

Note all' art. 6 :
- Gli articoli 8 , 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , coordinati con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recitano:
"Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre l996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , modifica la propria denominazione in: "Commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico ;
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 ".
"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - La commissione consultiva per la musica, di cui all' art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 . In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 , sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
"Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - La commissione consultiva per la danza, di cui all' art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9.
2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall' art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163 ".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 cosi' dispone:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
L' art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 ). - l. Dopo il comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'identificazione degli enti di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione .
2. L' art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). - A decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall' art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 .
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma l .
2-bis. Resta ferma l'applicazione dell' art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata vigore del regolamento ivi previsto.
3. All' art. 2, comma 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , gia' modificato dall' art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e successive modificazioni .".
- L' art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , cosi' recitava:
"Art. 4 (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). - l. A decorrere dal 1o gennaio 1994, il Fondo istituito dall' art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 183 , ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera d) , della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , introdotto dall' art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 .
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalita' ed i termini per la loro corresponsione".
- L' art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 12 (Abrogazione). - Sono abrogati:
a) la legge 4 aprile 1940, n. 406 , recante "Classificazione delle sale cinematografiche ;
b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534 , recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto ;
c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76 , recante: "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia ;
d) la legge 11 agosto 1964, n. 694 , recante: "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia ;
e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonche', a decorrere dal 1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'art. 28 della medesima legge;
f) la legge 30 novembre 1973, n. 818 , recante: "Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo ;
g) la legge 23 luglio 1980, n. 379 , recante: "Integrazione alle disposizioni dell' art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , concernente finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali ;
h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555 , recante: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo ;
i) gli articoli 16, comma 2 , 17 , comma 5 , e 26, commi 3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 ".
- I commi secondo , terzo e settimo dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia , cosi' dispongono:
"Art. 28 (Fondo particolare):
(Omissis).
Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'art. 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.
Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo. I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema.
(Omissis).
Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio".
Entrata in vigore il 26 gennaio 2000