Ordinanza collegiale 31 marzo 2021
Ordinanza collegiale 18 maggio 2021
Ordinanza presidenziale 21 luglio 2023
Ordinanza presidenziale 24 luglio 2023
Ordinanza presidenziale 5 luglio 2024
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04419/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4419 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Castiello, Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Costanzo in Aversa, via Nobel Alfredo n. 281;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5623/2016 del 4 maggio 2016, emessa dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, nei confronti del Ministero della Salute e di altri in materia di risarcimento danni da emotrasfusioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa -OMISSIS-giovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Napoli, n. 5623/2016 del 4 maggio 2016, con la quale il Ministero della salute e l’Azienda Universitaria Policlinico Seconda Università di Napoli sono stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni sofferti dai ricorrenti per la patologia epatica contratta a seguito di emotrasfusioni dalla congiunta, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, poi deceduta per complicanze della medesima patologia.
Il 6 maggio 2021 parte ricorrente depositava certificato di morte del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Si costituiva il Ministero della salute, rendendo chiarimenti in merito alla pretesa dei ricorrenti. In particolare, il Ministero specificava che i ricorrenti avevano stipulato in data 17 novembre 2017 una transazione l’Azienda Universitaria Policlinico della Seconda Università di Napoli in forza della quale era stato loro liquidato un importo – ad avviso dell’Amministrazione – largamente superiore a quanto complessivamente ad essi spettante in base alla sentenza.
Con ordinanza collegiale n. 03302/2021 del 18 maggio 2021, il Collegio, prendendo atto del deposito del certificato di morte del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ha dichiarato l’interruzione del processo.
La causa non è stata riassunta da alcuna delle parti.
Con le ordinanze presidenziali nn. 499/2023 del 21/07/2023, 506 del 24/07/2023 e 361/2024 del 05/07/2024 è stato chiesto ai difensori di parte ricorrente di fornire i nomi degli eredi legittimi (o testamentari) del deceduto sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ai fini della comunicazione dell’ordinanza di interruzione e di specificare la permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, tenuto conto dei pagamenti effettuati dall’Azienda Ospedaliera.
In ottemperanza alle ordinanze presidenziali sopra richiamate il difensore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha comunicato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, avendo già ottenuto il pagamento degli importi dovuti.
Nessuna comunicazione è stata effettuata dal difensore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il Ministero della salute, con memoria del 31 marzo 2025, rinviando ai contenuti della nota prot. 5898 del 24.3.2025 del Dipartimento della Prevenzione della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, ha illustrato gli ulteriori sviluppi della vicenda, dichiarando che gli eredi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- hanno proposto altro ricorso per ottemperanza, definitivamente respinto in appello, con sentenza del Consiglio di Stato n. 969 del 27 gennaio 2023, in considerazione della già avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria.
All’udienza camerale del 7 maggio 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso alle parti della possibile risoluzione della controversia con una pronuncia di estinzione del ricorso per mancata riassunzione entro i termini di cui all’art. 80 c.p.a.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto, ai sensi del comb. disp. artt. 79 e 80 c.p.a. e 305 c.p.c.
Nonostante l’avvenuta dichiarazione in data 2 maggio 2021 del decesso del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- mediante il deposito da parte del suo difensore del relativo certificato di morte e della successiva ordinanza dichiarativa dell’interruzione del giudizio n. 3302/2021 del 18 maggio 2021, comunicata allo stesso difensore in data 19 maggio 2021, né gli eredi del sig. -OMISSIS-, né l’altro ricorrente, sig. -OMISSIS- -OMISSIS- hanno riassunto il giudizio nel termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 80 c.p.a.
L’inutile decorso del termine di 90 giorni dal momento della dichiarazione di morte resa dal difensore della parte (e, comunque, anche dalla comunicazione dell’ordinanza di interruzione del giudizio) determina l’estinzione del processo.
Tale effetto si produce indipendentemente dalla comunicazione dell’ordinanza agli eredi del de cuius, sussistendo uno specifico obbligo del difensore di dar loro comunicazione della pendenza del processo e della sua interruzione.
Si è affermato, infatti, che “Per il disposto del comma primo del citato art. 300, la produzione degli effetti interruttivi è invero, in detti casi, subordinata alla dichiarazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di volontà e non di scienza) che il procuratore della parte fallita (o deceduta)- ed egli soltanto - faccia in udienza dell'evento in questione; ed in difetto della quale – per consolidata giurisprudenza - il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte(dichiarata fallita o defunta).
La sopravvivenza (o ultrattività) - così codificata - della rappresentanza processuale al fallimento o morte del mandante si spiega, peraltro, proprio in funzione della esigenza (avuta di mira dal legislatore) di tutelare gli interessi degli aventi causa dal soggetto colpito dall'evento interruttivo: che sottintende di conseguenza un obbligo del procuratore di rendere noto a quei soggetti l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa dichiarazione.
Un tale obbligo, anche se non esplicitato nel richiamato art. 300, trova infatti il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel combinato disposto dell'art. 1728 comma primo c.c. [la cui applicabilità anche al caso del fallimento del mandante è ritenuta dalla prevalente dottrina, con cui concorda la giurisprudenza della Corte regolatrice, sia pur relativa alla parallela ipotesi, sub co. 2 della stessa norma, di fallimento del mandatario) e dell'art. 1710 cod. civ. A tenore dei quali <<quando il mandato si estingue per morte od incapacità sopravvenuta>> [come nel caso di fallimento] <<del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo>> (art.1728 cit.): ed a lui di conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato (art.1710).
Informazione, questa, che nel caso di mandato processuale ha appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli (111c.p.c.)”. Pertanto, la Corte ha affermato l'esistenza di un obbligo del difensore-mandatario di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo agli aventi causa dalla parte da lui rappresentata, che ne è colpita, e, in ragione della possibilità per il curatore del fallimento - in dipendenza del riferito obbligo di informazione a carico del procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione, nessuna violazione del diritto di difesa è di conseguenza prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale utilizzabilità del termine per la riassunzione del giudizio.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/12/2020, n. 8112/2020).
2. In ogni caso, la pretesa dei ricorrenti non risulta fondata avendo essi già ottenuto integrale soddisfazione della pretesa azionata in via esecutiva in data anteriore alla proposizione del ricorso, come emerge sia dalla dichiarazione del difensore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- resa in data 27.7.2023, che dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 969 del 27 gennaio 2023 che, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero, ha respinto il ricorso in ottemperanza presentato dagli eredi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in considerazione dell’avvenuta soddisfazione del credito in data anteriore alla proposizione del ricorso stesso.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato estinto.
4. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente tenuto conto dell’infondatezza della pretesa già accertata con la sentenza Consiglio di Stato n. 969 del 27 gennaio 2023 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara estinto il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.