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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OV
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2348/2018 promossa da:
CI DI OV (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, nella persona dell'avv.to EDOARDO POZZI ed elettivamente domiciliata presso la medesima;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F.: ), ditta individuale Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa gli avv.ti ANTONIO VITO DELUCIA e GAIA DELUCIA ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 15 Oggetto: contratto d'appalto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, preso atto che parte attrice in opposizione in
questa sede:
- richiamate, senza rinuncia alcuna, le allegazioni, produzioni, istanze, anche istruttorie, deduzioni,
controdeduzioni, eccezioni e controeccezioni formulate in atti ed a verbale, da ritenersi ritrascritte
interamente nella presente sede;
- dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto a domande nuove e diverse che la controparte
dovesse eventualmente formulare oggi;
così giudicare:
NEL MERITO:
previo accertamento e declaratoria di grave inadempimento dell'ingiungente agli obblighi
contrattuali, revocare e/o annullare l'impugnato decreto ingiuntivo, siccome infondato in fatto e in
diritto.
Respingere, in ogni caso, qualsiasi pretesa creditoria di dichiarando che Controparte_1
nulla è dovuto alla stessa dall'opponente.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Previo accertamento del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di appalto rep n.
19711/2004, accertare e dichiarare che la ditta è tenuta al pagamento Controparte_1
delle penali così come previste dal contratto di appalto e dal capitolato speciale d'appalto, così come
applicate, e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore della Controparte_2
pagina 2 di 15 dell'importo complessivo di € 300,00, con ulteriore condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e
patiendi dall'opponente in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi contrattuali, nella misura
che risulterà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e/o attraverso liquidazione equitativa
secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, con interessi legali e rivalutazione monetaria,
compensando eventualmente tale danno con quanto denegatamente dovesse essere ritenuto dovuto a
Controparte_1
Condannare, infine, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento del controvalore di mercato delle bombole sottratte di cui in narrativa, che si
indica in 21.445,44 IVA compresa come da intervento di sostituzione effettuato, oltreché a risarcire
tutti i danni patiti e patiendi dall'Amministrazione Provinciale in conseguenza della perdurante
indisponibilità delle bombole medesime fino all'intervento di sostituzione, nella misura che risulterà
di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e/o attraverso liquidazione equitativa, secondo il
prudente apprezzamento del Giudicante, con interessi legali e rivalutazione monetaria,
compensando eventualmente tale danno con quanto denegatamente dovesse essere ritenuto dovuto a
Controparte_1
Con il favore delle spese e competenze di lite.”
Conclusioni di parte convenuta:
“1) Dichiararsi infondate le avverse controdeduzioni e, per l'effetto, non accogliersi le conclusioni
riportate dalla società opponente in atto di citazione introduttivo e, dunque, rigettarsi le stesse in
uno con l'intiera opposizione.
E PER L'EFFETTO
2) Dichiararsi fondate le pretese creditorie proposte dalla Ditta Individuale Controparte_1
a base dell'ingiunzione e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
pagina 3 di 15 3) In via del tutto subordinata, anche in sede di piena cognizione, confermare il credito nella stessa
misura già azionato in sede monitoria, ovvero, nella diversa misura, anche inferiore che dovesse
risultare dall'istruzione probatoria espletata, ovvero, nel quantum, anche da quella eventualmente
integrativa -tramite CTU estimativa- e, per l'effetto, corrispondentemente condannare l'opponente
al pagamento della somma accertata come dovuta, anche a titolo di indebito Controparte_2
arricchimento, in ogni caso oltre agli interessi moratori maturati e maturandi, ex D.Lgs 231/01,
nonchè delle maggiori somme spettanti in ragione della svalutazione monetaria.
4) Condannarsi la opponente alla rifusione delle spese processuali e dei compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2018 emesso dal Tribunale di Novara, ottenuto dalla ditta per il pagamento di € 34.344,65, a titolo di corrispettivo per le Controparte_1
prestazioni rese in forza del contratto d'appalto nr. Rep. 19711, stipulato in data 03.06.2004,
giusta fattura n. 1198 del 15.09.2005. La , a sostegno dell'opposizione proposta, ha CP_2
dedotto il grave inadempimento avversario agli obblighi contrattualmente assunti e, altresì,
ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento delle penali e per la restituzione di sette bombole di propria titolarità, illegittimamente sottratte dalla controparte, ovvero il pagamento dell'equivalente monetario.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria, respingendo la CP_1
contestazione del grave inadempimento e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 15 Il procedimento è stato istruito tramite l'escussione testimoniale, in parte tramite prova delegata al Tribunale di Bari.
2. Il rapporto contrattuale
La Provincia di Novara, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito il grave inadempimento avversario, deducendo che:
• ripetutamente ha sollecitato la ditta appaltatrice ad eseguire correttamente il servizio, applicando in alcuni casi le penali previste dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto,
in considerazione del ritardo riscontrato nell'effettuazione di alcune riparazioni e/o della loro mancata esecuzione;
• le annotazioni della ditta aggiudicataria in alcuni casi non corrispondevano all'effettivo stato degli impianti;
• di non ha mai reso disponibili, né compilato, i registri di CP_1 Controparte_1
manutenzione contenenti le annotazioni degli interventi e delle verifiche effettuate sugli impianti, in luogo dei quali ha consegnato alla Direzione Lavori un mero prestampato, privo dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5 del capitolato speciale d'appalto;
• in relazione all'intervento di cui al rapporto del 24.04.2005, la ditta appaltatrice si è limitata a rilevare le criticità sugli impianti, senza effettuare le necessarie riparazioni e costringendo, di conseguenza, l'Amministrazione Provinciale a rivolgersi ad altra ditta;
• l'appaltatrice non ha consegnato alla Direzione Lavori la mappatura precisa e completa degli impianti, non ha effettuato la codificazione a mezzo di codice a barre della componentistica in campo e non ha messo a disposizione né installato il sistema informatico di pianificazione di cui all'art. 5 del capitolato speciale;
pagina 5 di 15 • in relazione all'intervento presso la biblioteca del liceo classico , con nota Persona_1
n. 1951/MQ del 14.03.2005 trasmessa alla Provincia, i tecnici della ditta appaltatrice hanno comunicato di aver smontato sette bombole ad argon/azoto risultate scariche,
proponendo un preventivo per la loro ricarica e, pur dichiarandosi in attesa di specifica autorizzazione all'esecuzione dell'attività di ripristino, hanno proceduto alla ricarica delle stesse in maniera del tutto autonoma ed illegittima, rifiutandosi peraltro di restituire le bombole sottratte.
Nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che, in data 06.09.2005, i suoi Controparte_1
dipendenti e i tecnici della committente hanno sottoscritto un verbale in cui veniva attestata l'ultimazione del servizio oggetto dell'appalto. Ciò sarebbe sufficiente, secondo la difesa della convenuta, a dimostrare l'esatto adempimento di tutte le prestazioni gravanti sulla ditta e, di conseguenza, ad escludere l'imputabilità alla stessa di eventuali ritardi nell'esecuzione di alcune lavorazioni, esclusivamente imputabili al personale delle scuole interessate dalla manutenzione.
La difesa della , nel contestare l'esistenza di un verbale di tal fatta e la sottoscrizione CP_2
dello stesso da parte dei propri dipendenti, ha evidenziato che esso potrebbe consistere, al più, nella mera presa d'atto della data di ultimazione del servizio, senza nulla attestare in merito al suo esatto adempimento.
Poiché la ditta convenuta, pur avendolo ripetutamente evocato nei propri scritti difensivi,
non ha versato in atti il verbale di cui sopra, non risulta dimostrata la sua esistenza e ciò
rende necessario procedere ad un esame delle deduzioni delle parti in ordine alle prestazioni di cui l'opponente ha lamentato l'inadempimento e delle relative risultanze probatorie.
La ha depositato la nota n. 6926 del 17.01.2005, con cui ha contestato Controparte_2
all'appaltatrice di non avere correttamente eseguito le riparazioni dell'impianto pagina 6 di 15 antintrusione, dell'impianto di rivelazione fumi e della pompa di compensazione della centrale pompaggio dell'istituto Bellini di (doc. 11). CP_2
Dalla nota si evince che l'Ente, preso atto che in data 12.12.2005 i tecnici della ditta avevano soltanto sostituito i fusibili bruciati dell'impianto antintrusione, senza intervenire sulle altre componenti, comunicava il successivo intervento dei propri tecnici, che avevano provveduto a spedire la centralina dell'impianto rivelazione fumi alla casa madre e sollecitava la ditta ad attivarsi per la sistemazione della pompa di compensazione entro cinque giorni. CP_1
La difesa della ditta ha prodotto il rapporto dell'intervento del 12.01.2006 (doc. 5), da cui risulta che i tecnici avevano effettivamente riscontrato un malfunzionamento dell'impianto antintrusione e della centralina rivelazione fumi;
tuttavia, stando a quanto sostenuto in comparsa, essi hanno proceduto alla sola sostituzione dei fusibili dell'impianto antintrusione,
senza intervenire sulla centralina rivelazione fumi, avendo ricondotto il suo malfunzionamento a una precedente manomissione della componentistica. Nulla è stato dedotto dalla difesa in ordine alla centrale di pompaggio.
Ebbene, poiché la nella prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., alla lettera CP_2
G., ha riconosciuto la sostituzione dei fusibili bruciati ad opera dei tecnici di , di fatto, CP_1
deve ritenersi che i soli inadempimenti contestati, in relazione alla nota del 17.01.2005, siano quelli relativi alla centrale di rivelazione fumi e alla centrale di pompaggio.
In relazione alla prima, la ha sostenuto in comparsa di costituzione di non essere Parte_1
tenuta ad alcun intervento, se non dietro specifica richiesta della committente, perché escluso per contratto e capitolato, essendo stato oggetto di un precedente intervento da parte dei tecnici della . CP_2
Sul punto, deve rilevarsi che la circostanza invocata dalla difesa della ditta di CP_1 [...]
non risulta dimostrata, neppure alla luce delle prove orali raccolte dal Tribunale di CP_1
Bari ai sensi dell'art. 203 c.p.c. nel corso dell'udienza del 23.02.2022.
pagina 7 di 15 Invero, il teste , che nell'anno 2003-2004 ha eseguito riparazioni presso gli Testimone_1
istituti della Provincia alle dipendenze dell'odierna convenuta, ha ammesso di non ricordare i dettagli relativi alla riparazione dell'impianto rivelazione fumi.
L'unico elemento a sostegno della tesi della difesa è costituito dalle dichiarazioni rese da secondo cui i tecnici della Provincia avevano effettuato un tentativo di Testimone_2
riparazione della centralina antincendio, senza peraltro riuscirvi. Tuttavia, la circostanza che il teste, oltre ad essere dipendente della ditta all'epoca dei fatti, sia anche il figlio del titolare dell'odierna convenuta, rende la sua dichiarazione insufficiente ai fini probatori, non risultando confermata né da altri testimoni, né dalla documentazione versata in atti.
Infine, nessuna prova è stata fornita in ordine alla tempestiva riparazione della centrale di pompaggio, sollecitata a più riprese dalla come risulta dalla Controparte_2
documentazione depositata (doc. 8, 9, 10 parte attrice).
In merito alle mancate riparazioni dell'impianto antincendio dell'istituto ZA (doc. 4
parte opposta) e dell'autoclave dell' (doc. 6 opposta), la convenuta ha dedotto di Per_2
non essere contrattualmente tenuta a ripararle, in quanto il loro malfunzionamento era da ricondurre a manomissioni e/o usi impropri.
Di tale circostanza, tuttavia, non è stata fornita prova.
Quanto all'impianto antincendio dell'istituto (doc. 7 e 8 parte opposta), dalla Per_2
documentazione prodotta da risulta che all'esito di una prima visita presso gli CP_1
impianti, in data 01.07.2025, la ditta aveva informato la Provincia che gli stessi risultavano manomessi e, di conseguenza, riteneva di non dover procedere alla loro manutenzione, se non in presenza di specifica autorizzazione.
Tuttavia, poiché la circostanza della manomissione delle apparecchiature in parola non è stata dimostrata, né documentalmente, né nel corso della prova per testimoni ed emerge pagina 8 di 15 unicamente da documentazione di formazione unilaterale della debitrice, non può accogliersi la tesi da quest'ultima sostenuta.
In merito alla richiesta di risoluzione delle anomalie relative ai sensori dell'archivio e della biblioteca dell'istituto , avanzata dalla Provincia con nota n. 71958 del Persona_1
01.06.2005, dal rapporto di intervento del 01.06.2005 versato in atti dalla ditta appaltatrice emerge che quest'ultima ha svolto l'attività richiesta solo parzialmente.
Infatti, la difesa della convenuta ha sostenuto che, a causa della mancanza di alcune password
di accesso alla centralina e dell'impossibilità di ottenerle dal personale presente in sede, i tecnici non hanno potuto eseguire i controlli dei sensori della biblioteca.
Ebbene, dal momento che la difesa dell'Ente non ha specificamente contestato tale ultima circostanza, deve ritenersi provato che i tecnici non abbiano potuto avere accesso ai sensori oggetto dell'intervento perché sprovvisti delle chiavi d'accesso. Ne consegue che il parziale inadempimento di questa specifica attività non può essere addebitato alla convenuta, perché
causalmente riconducibile all'omessa collaborazione del personale.
In aggiunta a quanto esposto, deve rilevarsi che parte attrice ha dimostrato in giudizio di aver contestato durante il biennio 2004 - 2005, mediante la trasmissione di solleciti, la mancata o tardiva esecuzione di diversi ed ulteriori interventi manutentivi, talora applicando contestualmente le penali previste dal capitolato e dal contratto.
Rispetto ad essi, parte convenuta si è difesa deducendo apoditticamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente pattuite senza, tuttavia, fornirne la prova.
Ne consegue che non può ritenersi provato che tali interventi siano stati integralmente ed esattamente eseguiti dalla ditta CP_1 Controparte_1
Inoltre, costituisce circostanza pacifica, perché non contestata tra le parti, che la ditta di
[...]
non ha predisposto né compilato i registri di manutenzione previsti dal capitolato CP_1
speciale.
pagina 9 di 15 A tal riguardo, la convenuta si è difesa sostenendo di aver effettuato tutte le annotazioni relative agli interventi manutentivi eseguiti su appositi registri, redatti secondo il DPR 37 del
12.01.1998 e nel rispetto dei canoni di legge, validi per tutti gli enti pubblici, di cui ha versato in atti una copia.
Benché risulti provata la predisposizione di un registro delle attività manutentive eseguite dalla ditta, ciò non è sufficiente per ritenere adempiuta la prestazione prevista dal capitolato speciale d'appalto. Invero, parte attrice non lamenta la mancata predisposizione di un registro, ma il fatto che quest'ultimo sia privo dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5 del capitolato, in quanto privo dei riferimenti alle specifiche operazioni di cui all'art. 3 e degli spazi per la sottoscrizione all'esito dell'intervento da parte dei soggetti indicati all'art. 5.
Peraltro, poco rilievo ha la conformità del registro alle disposizioni legislative e regolamentari al tempo vigenti, in quanto le parti hanno concordemente previsto la presenza di peculiari elementi all'interno del registro che, evidentemente, rispondevano a specifici interessi dell'odierna opponente.
Posto che la discrasia tra il modello di registro contrattualmente configurato e quello effettivamente usato dalla ditta è evidente, anche questa prestazione non può ritenersi esattamente adempiuta dalla ditta appaltatrice.
Parimenti, la ditta non ha dimostrato di aver effettuato la mappatura completa degli impianti,
la codificazione della componentistica in campo e la messa a disposizione del sistema informatico di pianificazione degli interventi, di cui l'odierna opponente ha eccepito l'inadempimento.
Con riguardo a tali ultime prestazioni, la difesa dell'appaltatrice ha osservato che sono state eseguite nei limiti del possibile, lamentando la mancata fornitura, da parte della , CP_2
della documentazione e del supporto informatico necessari e l'esiguità della durata del contratto ai fini del completamento.
pagina 10 di 15 Poiché nessun elemento probatorio è stato offerto a dimostrazione del difetto di cooperazione da parte della stazione appaltante, l'esiguità della durata del contratto non può essere invocata quale giustificazione per il mancato completamento di una prestazione che la ditta appaltatrice, con la stipula del contratto, si era impegnata ad eseguire per intero.
Con riguardo alle ispezioni presso le centrali di pompaggio antincendio, per le quali il contratto d'appalto prevedeva una periodicità bimestrale, risulta provato un adempimento parziale della , che ha versato in atti i soli rapporti della visita presso gli impianti Pt_1
effettuata in data 24.03.2005, circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa opponente.
Tanto premesso, in punto di diritto, ai fini della risoluzione della controversia, occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposta, che si atteggia quale attrice da un punto di vista sostanziale.
Poiché la , nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito Controparte_2
l'inadempimento di plurime prestazioni da parte della convenuta, la ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., fa sì che gravi sulla ditta la prova dell'esatto adempimento, mentre l'odierna Controparte_1
opponente è tenuta unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto (cfr. Cass. Civ., SU n. 13533/2001).
Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria compiuta, può affermarsi che parte opposta non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto a tutte le prestazioni di cui l'Amministrazione
Provinciale ha lamentato la mancata, tardiva o inesatta esecuzione.
Pertanto, deve accogliersi la domanda di quest'ultima tesa ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stato offerto dalla controparte alcun elemento utile a quantificare l'entità delle prestazioni che sono risultate parzialmente adempiute.
pagina 11 di 15 La domanda di pagamento svolta dalla convenuta opposta non può essere vagliata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento, essendovi un rapporto contrattuale tra le parti ed essendo il rimedio citato di natura meramente residuale.
3. La domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale, parte opponente ha domandato la condanna della ditta convenuta al pagamento delle penali previste dal contratto di appalto e dal capitolato speciale, nella misura di € 300,00.
A tal riguardo, non risulta condivisibile la tesi difensiva della convenuta, secondo cui le penali sarebbero illecite, poiché non applicate conformemente alla disposizione di cui all'art. 113 bis D.lgs. 55/2016, essendo quest'ultima norma entrata in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto di appalto per cui è causa.
Mediante la documentazione versata in atti, la ha dimostrato di aver Controparte_2
sempre intimato il pagamento delle penali pattuite, osservando quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, sia in ordine al quantum, sia in ordine alla procedura di intimazione. Invero, per ciascuna delle prestazioni non esattamente eseguite, la ha CP_2
chiesto il pagamento della somma contrattualmente concordata come penale, pari a € 50,00,
previo bonario sollecito all'adempimento.
Infine, è del tutto irrilevante la circostanza, dedotta da parte opposta, che il capitolato speciale prevedesse l'applicazione delle penali mediante detrazione dalla contabilità del servizio.
Infatti, essendo stato accertato l'inadempimento a carico dell'appaltatrice, l'Amministrazione
Provinciale non è tenuta al pagamento del relativo corrispettivo e, diversamente opinando,
non potrebbe conseguire le somme a cui ha diritto a titolo di penale.
Per le ragioni esposte, la ditta è tenuta al pagamento di € 300,00 a Controparte_1
titolo di penale.
pagina 12 di 15 Non può essere accolta la domanda della tesa ad ottenere la condanna Controparte_2
della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza degli Pt_1
accertati inadempimenti, in quanto tali danni non sono stati oggetto di specifica deduzione,
né sono stati provati e quantificati nel loro ammontare.
La ha, infine, chiesto la condanna della ditta al Controparte_2 Controparte_1
pagamento dell'equivalente valore di mercato di sette bombole di sua proprietà,
illegittimamente detenute dalla controparte, oltre al risarcimento dei danni sofferti dall'ente quale conseguenza della perdurante indisponibilità delle stesse.
Dallo scambio di note agli atti risulta provato che in data 11.03.2005 i tecnici di di CP_1 [...]
su specifica richiesta della Provincia, iniziavano le attività di ripristino CP_1
dell'impianto a servizio della biblioteca dell'Istituto Carlo TO e, rilevato che sette bombole ad argon/azoto risultavano scariche, formulavano, con nota trasmessa all'ente,
un'offerta per le operazioni di ricarica, dichiarando di restare in attesa di specifica autorizzazione all'esecuzione delle medesime.
Nonostante la nota datata 16.03.2005, con cui la Provincia di intimava di non CP_2
procedere alla ricarica, la ditta appaltatrice effettuava ugualmente l'operazione e si rifiutava di restituire le bombole, pur a fronte di plurimi solleciti in tal senso.
La difesa della convenuta ha giustificato tale condotta argomentando che la nota della
, sebbene datata 16.03.2005, è stata inoltrata con raccomandata solo il 22.03.2005 e, CP_2
nelle more della risposta, trattandosi di impianto di spegnimento a protezione di ambienti sensibili, la ditta ha ritenuto di adoperarsi in tempi rapidi per eseguire il ripristino delle bombole.
La circostanza che la abbia trasmesso la nota di riscontro in ordine all'intervento CP_2
presso l'istituto in una data successiva rispetto a quella riportata Persona_1
nell'intestazione risulta indimostrata dalla ditta appaltatrice, oltre che contestata pagina 13 di 15 dall'Amministrazione e smentita dalle dichiarazioni rese dal teste che ha Testimone_3
sostenuto di aver “risposto il giorno successivo o comunque a stretto giro”.
In ogni caso, deve ritenersi arbitraria la decisione della ditta appaltatrice di procedere all'operazione in assenza di una indicazione in tal senso dell'Amministrazione.
Ne consegue la condanna della ditta a risarcire il danno cagionato CP_1 Controparte_1
all'attrice opponente, quantificato in € 21.445,44, come risultante dal doc. 44, non contestato,
relativo all'intervento effettuato su incarico della Provincia da ditta terza per la fornitura e la posa in opera delle sette bombole per l'impianto di spegnimento in questione.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 522/2018 emesso dal
Tribunale di Novara;
2) rigetta le domande svolte in via di subordine da parte convenuta opposta;
3) accoglie la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla e, per Controparte_2
l'effetto, condanna la ditta al pagamento in favore della Controparte_1
di € 300,00 a titolo di penale e di € 21.445,44 quale danno derivato Controparte_2
dalla sottrazione delle bombole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 14 di 15 4) condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre ad esborsi documentati.
Novara, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OV
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2348/2018 promossa da:
CI DI OV (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, nella persona dell'avv.to EDOARDO POZZI ed elettivamente domiciliata presso la medesima;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F.: ), ditta individuale Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa gli avv.ti ANTONIO VITO DELUCIA e GAIA DELUCIA ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 15 Oggetto: contratto d'appalto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, preso atto che parte attrice in opposizione in
questa sede:
- richiamate, senza rinuncia alcuna, le allegazioni, produzioni, istanze, anche istruttorie, deduzioni,
controdeduzioni, eccezioni e controeccezioni formulate in atti ed a verbale, da ritenersi ritrascritte
interamente nella presente sede;
- dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto a domande nuove e diverse che la controparte
dovesse eventualmente formulare oggi;
così giudicare:
NEL MERITO:
previo accertamento e declaratoria di grave inadempimento dell'ingiungente agli obblighi
contrattuali, revocare e/o annullare l'impugnato decreto ingiuntivo, siccome infondato in fatto e in
diritto.
Respingere, in ogni caso, qualsiasi pretesa creditoria di dichiarando che Controparte_1
nulla è dovuto alla stessa dall'opponente.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Previo accertamento del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di appalto rep n.
19711/2004, accertare e dichiarare che la ditta è tenuta al pagamento Controparte_1
delle penali così come previste dal contratto di appalto e dal capitolato speciale d'appalto, così come
applicate, e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore della Controparte_2
pagina 2 di 15 dell'importo complessivo di € 300,00, con ulteriore condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e
patiendi dall'opponente in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi contrattuali, nella misura
che risulterà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e/o attraverso liquidazione equitativa
secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, con interessi legali e rivalutazione monetaria,
compensando eventualmente tale danno con quanto denegatamente dovesse essere ritenuto dovuto a
Controparte_1
Condannare, infine, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento del controvalore di mercato delle bombole sottratte di cui in narrativa, che si
indica in 21.445,44 IVA compresa come da intervento di sostituzione effettuato, oltreché a risarcire
tutti i danni patiti e patiendi dall'Amministrazione Provinciale in conseguenza della perdurante
indisponibilità delle bombole medesime fino all'intervento di sostituzione, nella misura che risulterà
di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e/o attraverso liquidazione equitativa, secondo il
prudente apprezzamento del Giudicante, con interessi legali e rivalutazione monetaria,
compensando eventualmente tale danno con quanto denegatamente dovesse essere ritenuto dovuto a
Controparte_1
Con il favore delle spese e competenze di lite.”
Conclusioni di parte convenuta:
“1) Dichiararsi infondate le avverse controdeduzioni e, per l'effetto, non accogliersi le conclusioni
riportate dalla società opponente in atto di citazione introduttivo e, dunque, rigettarsi le stesse in
uno con l'intiera opposizione.
E PER L'EFFETTO
2) Dichiararsi fondate le pretese creditorie proposte dalla Ditta Individuale Controparte_1
a base dell'ingiunzione e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
pagina 3 di 15 3) In via del tutto subordinata, anche in sede di piena cognizione, confermare il credito nella stessa
misura già azionato in sede monitoria, ovvero, nella diversa misura, anche inferiore che dovesse
risultare dall'istruzione probatoria espletata, ovvero, nel quantum, anche da quella eventualmente
integrativa -tramite CTU estimativa- e, per l'effetto, corrispondentemente condannare l'opponente
al pagamento della somma accertata come dovuta, anche a titolo di indebito Controparte_2
arricchimento, in ogni caso oltre agli interessi moratori maturati e maturandi, ex D.Lgs 231/01,
nonchè delle maggiori somme spettanti in ragione della svalutazione monetaria.
4) Condannarsi la opponente alla rifusione delle spese processuali e dei compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2018 emesso dal Tribunale di Novara, ottenuto dalla ditta per il pagamento di € 34.344,65, a titolo di corrispettivo per le Controparte_1
prestazioni rese in forza del contratto d'appalto nr. Rep. 19711, stipulato in data 03.06.2004,
giusta fattura n. 1198 del 15.09.2005. La , a sostegno dell'opposizione proposta, ha CP_2
dedotto il grave inadempimento avversario agli obblighi contrattualmente assunti e, altresì,
ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento delle penali e per la restituzione di sette bombole di propria titolarità, illegittimamente sottratte dalla controparte, ovvero il pagamento dell'equivalente monetario.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria, respingendo la CP_1
contestazione del grave inadempimento e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 15 Il procedimento è stato istruito tramite l'escussione testimoniale, in parte tramite prova delegata al Tribunale di Bari.
2. Il rapporto contrattuale
La Provincia di Novara, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito il grave inadempimento avversario, deducendo che:
• ripetutamente ha sollecitato la ditta appaltatrice ad eseguire correttamente il servizio, applicando in alcuni casi le penali previste dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto,
in considerazione del ritardo riscontrato nell'effettuazione di alcune riparazioni e/o della loro mancata esecuzione;
• le annotazioni della ditta aggiudicataria in alcuni casi non corrispondevano all'effettivo stato degli impianti;
• di non ha mai reso disponibili, né compilato, i registri di CP_1 Controparte_1
manutenzione contenenti le annotazioni degli interventi e delle verifiche effettuate sugli impianti, in luogo dei quali ha consegnato alla Direzione Lavori un mero prestampato, privo dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5 del capitolato speciale d'appalto;
• in relazione all'intervento di cui al rapporto del 24.04.2005, la ditta appaltatrice si è limitata a rilevare le criticità sugli impianti, senza effettuare le necessarie riparazioni e costringendo, di conseguenza, l'Amministrazione Provinciale a rivolgersi ad altra ditta;
• l'appaltatrice non ha consegnato alla Direzione Lavori la mappatura precisa e completa degli impianti, non ha effettuato la codificazione a mezzo di codice a barre della componentistica in campo e non ha messo a disposizione né installato il sistema informatico di pianificazione di cui all'art. 5 del capitolato speciale;
pagina 5 di 15 • in relazione all'intervento presso la biblioteca del liceo classico , con nota Persona_1
n. 1951/MQ del 14.03.2005 trasmessa alla Provincia, i tecnici della ditta appaltatrice hanno comunicato di aver smontato sette bombole ad argon/azoto risultate scariche,
proponendo un preventivo per la loro ricarica e, pur dichiarandosi in attesa di specifica autorizzazione all'esecuzione dell'attività di ripristino, hanno proceduto alla ricarica delle stesse in maniera del tutto autonoma ed illegittima, rifiutandosi peraltro di restituire le bombole sottratte.
Nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che, in data 06.09.2005, i suoi Controparte_1
dipendenti e i tecnici della committente hanno sottoscritto un verbale in cui veniva attestata l'ultimazione del servizio oggetto dell'appalto. Ciò sarebbe sufficiente, secondo la difesa della convenuta, a dimostrare l'esatto adempimento di tutte le prestazioni gravanti sulla ditta e, di conseguenza, ad escludere l'imputabilità alla stessa di eventuali ritardi nell'esecuzione di alcune lavorazioni, esclusivamente imputabili al personale delle scuole interessate dalla manutenzione.
La difesa della , nel contestare l'esistenza di un verbale di tal fatta e la sottoscrizione CP_2
dello stesso da parte dei propri dipendenti, ha evidenziato che esso potrebbe consistere, al più, nella mera presa d'atto della data di ultimazione del servizio, senza nulla attestare in merito al suo esatto adempimento.
Poiché la ditta convenuta, pur avendolo ripetutamente evocato nei propri scritti difensivi,
non ha versato in atti il verbale di cui sopra, non risulta dimostrata la sua esistenza e ciò
rende necessario procedere ad un esame delle deduzioni delle parti in ordine alle prestazioni di cui l'opponente ha lamentato l'inadempimento e delle relative risultanze probatorie.
La ha depositato la nota n. 6926 del 17.01.2005, con cui ha contestato Controparte_2
all'appaltatrice di non avere correttamente eseguito le riparazioni dell'impianto pagina 6 di 15 antintrusione, dell'impianto di rivelazione fumi e della pompa di compensazione della centrale pompaggio dell'istituto Bellini di (doc. 11). CP_2
Dalla nota si evince che l'Ente, preso atto che in data 12.12.2005 i tecnici della ditta avevano soltanto sostituito i fusibili bruciati dell'impianto antintrusione, senza intervenire sulle altre componenti, comunicava il successivo intervento dei propri tecnici, che avevano provveduto a spedire la centralina dell'impianto rivelazione fumi alla casa madre e sollecitava la ditta ad attivarsi per la sistemazione della pompa di compensazione entro cinque giorni. CP_1
La difesa della ditta ha prodotto il rapporto dell'intervento del 12.01.2006 (doc. 5), da cui risulta che i tecnici avevano effettivamente riscontrato un malfunzionamento dell'impianto antintrusione e della centralina rivelazione fumi;
tuttavia, stando a quanto sostenuto in comparsa, essi hanno proceduto alla sola sostituzione dei fusibili dell'impianto antintrusione,
senza intervenire sulla centralina rivelazione fumi, avendo ricondotto il suo malfunzionamento a una precedente manomissione della componentistica. Nulla è stato dedotto dalla difesa in ordine alla centrale di pompaggio.
Ebbene, poiché la nella prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., alla lettera CP_2
G., ha riconosciuto la sostituzione dei fusibili bruciati ad opera dei tecnici di , di fatto, CP_1
deve ritenersi che i soli inadempimenti contestati, in relazione alla nota del 17.01.2005, siano quelli relativi alla centrale di rivelazione fumi e alla centrale di pompaggio.
In relazione alla prima, la ha sostenuto in comparsa di costituzione di non essere Parte_1
tenuta ad alcun intervento, se non dietro specifica richiesta della committente, perché escluso per contratto e capitolato, essendo stato oggetto di un precedente intervento da parte dei tecnici della . CP_2
Sul punto, deve rilevarsi che la circostanza invocata dalla difesa della ditta di CP_1 [...]
non risulta dimostrata, neppure alla luce delle prove orali raccolte dal Tribunale di CP_1
Bari ai sensi dell'art. 203 c.p.c. nel corso dell'udienza del 23.02.2022.
pagina 7 di 15 Invero, il teste , che nell'anno 2003-2004 ha eseguito riparazioni presso gli Testimone_1
istituti della Provincia alle dipendenze dell'odierna convenuta, ha ammesso di non ricordare i dettagli relativi alla riparazione dell'impianto rivelazione fumi.
L'unico elemento a sostegno della tesi della difesa è costituito dalle dichiarazioni rese da secondo cui i tecnici della Provincia avevano effettuato un tentativo di Testimone_2
riparazione della centralina antincendio, senza peraltro riuscirvi. Tuttavia, la circostanza che il teste, oltre ad essere dipendente della ditta all'epoca dei fatti, sia anche il figlio del titolare dell'odierna convenuta, rende la sua dichiarazione insufficiente ai fini probatori, non risultando confermata né da altri testimoni, né dalla documentazione versata in atti.
Infine, nessuna prova è stata fornita in ordine alla tempestiva riparazione della centrale di pompaggio, sollecitata a più riprese dalla come risulta dalla Controparte_2
documentazione depositata (doc. 8, 9, 10 parte attrice).
In merito alle mancate riparazioni dell'impianto antincendio dell'istituto ZA (doc. 4
parte opposta) e dell'autoclave dell' (doc. 6 opposta), la convenuta ha dedotto di Per_2
non essere contrattualmente tenuta a ripararle, in quanto il loro malfunzionamento era da ricondurre a manomissioni e/o usi impropri.
Di tale circostanza, tuttavia, non è stata fornita prova.
Quanto all'impianto antincendio dell'istituto (doc. 7 e 8 parte opposta), dalla Per_2
documentazione prodotta da risulta che all'esito di una prima visita presso gli CP_1
impianti, in data 01.07.2025, la ditta aveva informato la Provincia che gli stessi risultavano manomessi e, di conseguenza, riteneva di non dover procedere alla loro manutenzione, se non in presenza di specifica autorizzazione.
Tuttavia, poiché la circostanza della manomissione delle apparecchiature in parola non è stata dimostrata, né documentalmente, né nel corso della prova per testimoni ed emerge pagina 8 di 15 unicamente da documentazione di formazione unilaterale della debitrice, non può accogliersi la tesi da quest'ultima sostenuta.
In merito alla richiesta di risoluzione delle anomalie relative ai sensori dell'archivio e della biblioteca dell'istituto , avanzata dalla Provincia con nota n. 71958 del Persona_1
01.06.2005, dal rapporto di intervento del 01.06.2005 versato in atti dalla ditta appaltatrice emerge che quest'ultima ha svolto l'attività richiesta solo parzialmente.
Infatti, la difesa della convenuta ha sostenuto che, a causa della mancanza di alcune password
di accesso alla centralina e dell'impossibilità di ottenerle dal personale presente in sede, i tecnici non hanno potuto eseguire i controlli dei sensori della biblioteca.
Ebbene, dal momento che la difesa dell'Ente non ha specificamente contestato tale ultima circostanza, deve ritenersi provato che i tecnici non abbiano potuto avere accesso ai sensori oggetto dell'intervento perché sprovvisti delle chiavi d'accesso. Ne consegue che il parziale inadempimento di questa specifica attività non può essere addebitato alla convenuta, perché
causalmente riconducibile all'omessa collaborazione del personale.
In aggiunta a quanto esposto, deve rilevarsi che parte attrice ha dimostrato in giudizio di aver contestato durante il biennio 2004 - 2005, mediante la trasmissione di solleciti, la mancata o tardiva esecuzione di diversi ed ulteriori interventi manutentivi, talora applicando contestualmente le penali previste dal capitolato e dal contratto.
Rispetto ad essi, parte convenuta si è difesa deducendo apoditticamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente pattuite senza, tuttavia, fornirne la prova.
Ne consegue che non può ritenersi provato che tali interventi siano stati integralmente ed esattamente eseguiti dalla ditta CP_1 Controparte_1
Inoltre, costituisce circostanza pacifica, perché non contestata tra le parti, che la ditta di
[...]
non ha predisposto né compilato i registri di manutenzione previsti dal capitolato CP_1
speciale.
pagina 9 di 15 A tal riguardo, la convenuta si è difesa sostenendo di aver effettuato tutte le annotazioni relative agli interventi manutentivi eseguiti su appositi registri, redatti secondo il DPR 37 del
12.01.1998 e nel rispetto dei canoni di legge, validi per tutti gli enti pubblici, di cui ha versato in atti una copia.
Benché risulti provata la predisposizione di un registro delle attività manutentive eseguite dalla ditta, ciò non è sufficiente per ritenere adempiuta la prestazione prevista dal capitolato speciale d'appalto. Invero, parte attrice non lamenta la mancata predisposizione di un registro, ma il fatto che quest'ultimo sia privo dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5 del capitolato, in quanto privo dei riferimenti alle specifiche operazioni di cui all'art. 3 e degli spazi per la sottoscrizione all'esito dell'intervento da parte dei soggetti indicati all'art. 5.
Peraltro, poco rilievo ha la conformità del registro alle disposizioni legislative e regolamentari al tempo vigenti, in quanto le parti hanno concordemente previsto la presenza di peculiari elementi all'interno del registro che, evidentemente, rispondevano a specifici interessi dell'odierna opponente.
Posto che la discrasia tra il modello di registro contrattualmente configurato e quello effettivamente usato dalla ditta è evidente, anche questa prestazione non può ritenersi esattamente adempiuta dalla ditta appaltatrice.
Parimenti, la ditta non ha dimostrato di aver effettuato la mappatura completa degli impianti,
la codificazione della componentistica in campo e la messa a disposizione del sistema informatico di pianificazione degli interventi, di cui l'odierna opponente ha eccepito l'inadempimento.
Con riguardo a tali ultime prestazioni, la difesa dell'appaltatrice ha osservato che sono state eseguite nei limiti del possibile, lamentando la mancata fornitura, da parte della , CP_2
della documentazione e del supporto informatico necessari e l'esiguità della durata del contratto ai fini del completamento.
pagina 10 di 15 Poiché nessun elemento probatorio è stato offerto a dimostrazione del difetto di cooperazione da parte della stazione appaltante, l'esiguità della durata del contratto non può essere invocata quale giustificazione per il mancato completamento di una prestazione che la ditta appaltatrice, con la stipula del contratto, si era impegnata ad eseguire per intero.
Con riguardo alle ispezioni presso le centrali di pompaggio antincendio, per le quali il contratto d'appalto prevedeva una periodicità bimestrale, risulta provato un adempimento parziale della , che ha versato in atti i soli rapporti della visita presso gli impianti Pt_1
effettuata in data 24.03.2005, circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa opponente.
Tanto premesso, in punto di diritto, ai fini della risoluzione della controversia, occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposta, che si atteggia quale attrice da un punto di vista sostanziale.
Poiché la , nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito Controparte_2
l'inadempimento di plurime prestazioni da parte della convenuta, la ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., fa sì che gravi sulla ditta la prova dell'esatto adempimento, mentre l'odierna Controparte_1
opponente è tenuta unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto (cfr. Cass. Civ., SU n. 13533/2001).
Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria compiuta, può affermarsi che parte opposta non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto a tutte le prestazioni di cui l'Amministrazione
Provinciale ha lamentato la mancata, tardiva o inesatta esecuzione.
Pertanto, deve accogliersi la domanda di quest'ultima tesa ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stato offerto dalla controparte alcun elemento utile a quantificare l'entità delle prestazioni che sono risultate parzialmente adempiute.
pagina 11 di 15 La domanda di pagamento svolta dalla convenuta opposta non può essere vagliata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento, essendovi un rapporto contrattuale tra le parti ed essendo il rimedio citato di natura meramente residuale.
3. La domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale, parte opponente ha domandato la condanna della ditta convenuta al pagamento delle penali previste dal contratto di appalto e dal capitolato speciale, nella misura di € 300,00.
A tal riguardo, non risulta condivisibile la tesi difensiva della convenuta, secondo cui le penali sarebbero illecite, poiché non applicate conformemente alla disposizione di cui all'art. 113 bis D.lgs. 55/2016, essendo quest'ultima norma entrata in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto di appalto per cui è causa.
Mediante la documentazione versata in atti, la ha dimostrato di aver Controparte_2
sempre intimato il pagamento delle penali pattuite, osservando quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, sia in ordine al quantum, sia in ordine alla procedura di intimazione. Invero, per ciascuna delle prestazioni non esattamente eseguite, la ha CP_2
chiesto il pagamento della somma contrattualmente concordata come penale, pari a € 50,00,
previo bonario sollecito all'adempimento.
Infine, è del tutto irrilevante la circostanza, dedotta da parte opposta, che il capitolato speciale prevedesse l'applicazione delle penali mediante detrazione dalla contabilità del servizio.
Infatti, essendo stato accertato l'inadempimento a carico dell'appaltatrice, l'Amministrazione
Provinciale non è tenuta al pagamento del relativo corrispettivo e, diversamente opinando,
non potrebbe conseguire le somme a cui ha diritto a titolo di penale.
Per le ragioni esposte, la ditta è tenuta al pagamento di € 300,00 a Controparte_1
titolo di penale.
pagina 12 di 15 Non può essere accolta la domanda della tesa ad ottenere la condanna Controparte_2
della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza degli Pt_1
accertati inadempimenti, in quanto tali danni non sono stati oggetto di specifica deduzione,
né sono stati provati e quantificati nel loro ammontare.
La ha, infine, chiesto la condanna della ditta al Controparte_2 Controparte_1
pagamento dell'equivalente valore di mercato di sette bombole di sua proprietà,
illegittimamente detenute dalla controparte, oltre al risarcimento dei danni sofferti dall'ente quale conseguenza della perdurante indisponibilità delle stesse.
Dallo scambio di note agli atti risulta provato che in data 11.03.2005 i tecnici di di CP_1 [...]
su specifica richiesta della Provincia, iniziavano le attività di ripristino CP_1
dell'impianto a servizio della biblioteca dell'Istituto Carlo TO e, rilevato che sette bombole ad argon/azoto risultavano scariche, formulavano, con nota trasmessa all'ente,
un'offerta per le operazioni di ricarica, dichiarando di restare in attesa di specifica autorizzazione all'esecuzione delle medesime.
Nonostante la nota datata 16.03.2005, con cui la Provincia di intimava di non CP_2
procedere alla ricarica, la ditta appaltatrice effettuava ugualmente l'operazione e si rifiutava di restituire le bombole, pur a fronte di plurimi solleciti in tal senso.
La difesa della convenuta ha giustificato tale condotta argomentando che la nota della
, sebbene datata 16.03.2005, è stata inoltrata con raccomandata solo il 22.03.2005 e, CP_2
nelle more della risposta, trattandosi di impianto di spegnimento a protezione di ambienti sensibili, la ditta ha ritenuto di adoperarsi in tempi rapidi per eseguire il ripristino delle bombole.
La circostanza che la abbia trasmesso la nota di riscontro in ordine all'intervento CP_2
presso l'istituto in una data successiva rispetto a quella riportata Persona_1
nell'intestazione risulta indimostrata dalla ditta appaltatrice, oltre che contestata pagina 13 di 15 dall'Amministrazione e smentita dalle dichiarazioni rese dal teste che ha Testimone_3
sostenuto di aver “risposto il giorno successivo o comunque a stretto giro”.
In ogni caso, deve ritenersi arbitraria la decisione della ditta appaltatrice di procedere all'operazione in assenza di una indicazione in tal senso dell'Amministrazione.
Ne consegue la condanna della ditta a risarcire il danno cagionato CP_1 Controparte_1
all'attrice opponente, quantificato in € 21.445,44, come risultante dal doc. 44, non contestato,
relativo all'intervento effettuato su incarico della Provincia da ditta terza per la fornitura e la posa in opera delle sette bombole per l'impianto di spegnimento in questione.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 522/2018 emesso dal
Tribunale di Novara;
2) rigetta le domande svolte in via di subordine da parte convenuta opposta;
3) accoglie la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla e, per Controparte_2
l'effetto, condanna la ditta al pagamento in favore della Controparte_1
di € 300,00 a titolo di penale e di € 21.445,44 quale danno derivato Controparte_2
dalla sottrazione delle bombole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 14 di 15 4) condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre ad esborsi documentati.
Novara, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 15 di 15