Art. 7.
Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.