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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.27/25 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
rappresentate dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola
Zampieri
Controparte_1 Controparte_2
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 9/3/25
: CARTA DOCENTE CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti, attualmente la prima in servizio a tempo indeterminato e la seconda
«inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, tipo posto EH», sono state in servizio a tempo determinato negli anni 20/21 e 21/22, e rispettivamente 23/24 (doc.1 e 1.1): in relazione a queste annualità lamentano la mancata attribuzione della «carta pagina 1 di 2 elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto delle ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 per e 2023/24 per , Parte_1 Parte_1
condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore dei procuratori antistatari delle ricorrenti, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 1.100,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.27/25 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
rappresentate dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola
Zampieri
Controparte_1 Controparte_2
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 9/3/25
: CARTA DOCENTE CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti, attualmente la prima in servizio a tempo indeterminato e la seconda
«inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, tipo posto EH», sono state in servizio a tempo determinato negli anni 20/21 e 21/22, e rispettivamente 23/24 (doc.1 e 1.1): in relazione a queste annualità lamentano la mancata attribuzione della «carta pagina 1 di 2 elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto delle ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 per e 2023/24 per , Parte_1 Parte_1
condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore dei procuratori antistatari delle ricorrenti, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 1.100,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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