Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
4434 1 /02 Aula B RE PUB BEL I I ANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Bruno D'Angelo Presidente R.G. 15443/99 11 Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Giancarlo D'Agostino " Rep. Cron. 19124 11 Maura La Terza " Ud. 10/1/2002 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IG IE, elett.dom. in Roma, via delle Medaglie CH MO che lod'Oro, presso gli avv. Carmela Perri e rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del ricorso con precisazione che ogni comunicazione va fatta, ai sensi dell'art. 135 disp.att. c.p.c. nello studio di Corso d'Italia n.108 78 in C osenza.45; RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI;
INTIMATO 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza (R.G.N.698/1997);in data 1° giugno 1999, n.725 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr. Umberto De Augustinis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 marzo 1997 il Pretore del lavoro di Cosenza, in accoglimento del ricorso di GI CC nei confronti Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media del valle del Crati, accertava il diritto del primo ad essere inquadrato nella sesta fascia funzionale del contratto collettivo vigente per il settore, a decorrere dal 19 ottobre 1984. Su appello del Consorzio, la decisione veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 1° giugno 1999, dichiarava il diritto dell'appellato ad essere inquadrato nella quinta fascia funzionale del CCNL a decorrere dal 1° gennaio 1991, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata. Il CC ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato Consorzio non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi omessa, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, si 2 Я censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto al dipendente il quinto livello nonostante che tutti i testi escussi avessero confermato i capitoli di prova formulati tra cui rientravano attività inquadrabili nella sesta fascia funzionale. Le testimonianze rese anche dai testi indicati dal datore di lavoro avevano, infatti, confermato l'esistenza di poteri di iniziativa e di autonomia operativa in capo al CC, costituenti tratto connotativo della sesta fascia funzionale, nonché l'espletamento di compiti di natura amministrativa contabile e tecnica senza che nessuno gli avesse impartito ordini o direttive. Sempre secondo il ricorrente, i il mancato esame delle risultanze processuali aveva comportato il riconoscimento della decorrenza del diritto del lavoratore alla qualifica superiore dal 1° gennaio 1991 anziché dall'ottobre del 1985. Il motivo va rigettato perché infondato. La valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento о a confutare ogni deduzione difensiva (tra le tante, Cass., 9 novembre 2001, n.13910). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha dato ragione dell'esercizio del potere sovrano di selezionando,nell'ambito delle apprezzamento della prova 3 deposizioni rese, quelle parti aventi precisi riscontri nella documentazione prodotta,e perciò attendibili. Il giudice d'appello, dopo avere distinto i compiti di collaborazione contabile, tecnica e amministrativa della quinta da quelli della sesta fascia funzionale,contrassegnati dai requisiti dell'autonomia operativa e del potere di iniziativa, ha quindi accertato che le mansioni svolte erano superiori a quelle proprie dell'inquadramento professionale posseduto dal CC ma che difettava proprio il requisito peculiare idoneo alla loro ricomprensione nella fascia superiore. Quindi con uguale metodo selettivo ha riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore dal 1991, e non dal 1985, sia per la genericità delle contrarie deposizioni che per l'inesistenza di un riscontro documentale. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze processuali. Il ricorso deve perciò essere rigettato. spese, non essendosi l'intimato Non si provvede sulle costituito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 10 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Мановам жалей % IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE A r a P U