Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari (nella specie: personali) l'effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto; ne consegue che, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall'interessato restano precluse. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che né le consulenze di parte né le perizie possono determinare un apprezzabile mutamento di fatto che consenta di superare il cosiddetto "giudicato cautelare").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2009, n. 17986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17986 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 20
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 36522/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BREGA MASSONE PIER PAOLO, N. IL 18/07/1964;
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocato PELLICCIOTTA Massimo, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il presente procedimento riguarda fatti che si sono verificati nella clinica privata convenzionata Santa Rita spa di Milano. Secondo l'accusa nella predetta clinica venivano abitualmente sottoposte ad interventi chirurgici persone che non ne avevano necessità terapeutica e che non avevano prestato un consenso informato.
Siffatto accanimento chirurgico non necessario, unitamente al non necessario trasferimento di pazienti dal reparto acuti a quello riabilitazione, consentiva di predisporre schede di dimissione ospedaliera - SDO - gonfiate e ciò determinava la predisposizione di DRG - Diagnosì s Related Group -, sistema che consente la trasformazione in valore economico della complessiva attività diagnostica - strumentale - terapeutica erogata in favore dei pazienti, esagerati e comunque affetti da gravi anomalie di codificazione al fine di far lievitare i rimborsi dovuti. In base ai risultati delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, agli esiti delle consulenze medico - legali disposte dal Pubblico Ministero, alla relazione dell'ASL competente ed agli esiti delle intercettazioni telefoniche venivano contestati agli imputati in concorso tra loro i reati di truffa in danno della ASL, di lesioni gravissime in danno di numerose persone ed alcuni casi di omicidio, essendo alcuni pazienti operati senza necessità deceduti. Per i fatti, sinteticamente indicati, veniva applicata dal GIP presso il Tribunale di Milano la misura cautelare della custodia in carcere a numerosi medici, tra i quali, per quel che qui interessa, a BR SO Pier LO, direttore del reparto di chirurgia della clinica Santa Rita.
Il GIP desumeva i gravi indizi di colpevolezza a carico del BR SO dai documenti dinanzi richiamati, ed in particolare dal numero rilevante di interventi inutili eseguiti - oltre ottanta sono i fatti di lesioni volontarie contestati all'indagato - in moltissimi casi come primo operatore, dal fatto che spesso si procedeva all'intervento senza nemmeno effettuare gli esami diagnostici propedeutici, oppure senza attenderne l'esito, e dalla consapevolezza che dal DRG in tal modo gonfiato ne derivasse un beneficio economico al gruppo operativo, con attribuzione di una quota al BR SO.
Le esigenze cautelari, e segnatamente quella del pericolo di inquinamento probatorio, venivano desunte dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva che il BR SO si era adoperato, contattando gli altri medici dell'equipe operatoria per richiamare i numerosi pazienti al fine di convincerli a firmare il consenso informato;
era ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione dal momento che la sospensione dall'albo era dovuta proprio alla emissione della misura cautelare in discussione e sarebbe potuta venire meno in seguito alla revoca della misura stessa.
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza emessa in data 18 giugno 2008, dopo avere riepilogato la vicenda ed indicato con puntualità tutte le fonti di prova, confermava l'ordinanza impositiva della misura cautelare sostanzialmente per le stesse ragioni indicate dal GIP con riferimento alle ipotesi di truffa e di lesioni gravi, mentre annullava l'ordinanza impugnata con riferimento alle ipotesi di omicidio, non essendo l'evento morte riconducibile con certezza all'inutile intervento operatorio.
BR SO proponeva poi istanza di revoca della misura custodiale adducendo come elemento di novità essenzialmente le consulenze medico - legali della difesa, la intervenuta sospensione del BR SO dall'albo dell'ordine dei medici e la cessazione del rapporto di lavoro con la clinica San Carlo, ove aveva prestato servizio dopo il licenziamento dalla Clinica Santa Rita. Senonché il GIP presso il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in data 18 luglio 2008, rigettava l'istanza di revoca non essendo stati addotti nuovi significativi elementi di valutazione, non essendo tale la relazione del dottor TI.
Il Tribunale di Milano, investito dall'appello del BR SO, con ordinanza del 24 settembre 2008, rigettava l'appello proposto dall'imputato essenzialmente in base alla considerazione che l'ordinanza del Tribunale del riesame del 18 giugno 2008 avesse una efficacia preclusiva perché l'istanza di revoca o modifica del trattamento cautelare era fondata su fatti e circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
Con il ricorso per Cassazione avverso tale ultimo provvedimento il BR SO deduceva:
1) la nullità dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 310 c.p.p. non essendoci i presupposti per ritenere il giudicato cautelare sia perché il Tribunale del riesame non aveva preso assolutamente in considerazione la consulenza del dottor PO, il quale ebbe ad esaminare sette cartelle cliniche, quattro delle quali avevano costituito oggetto di imputazione, ed a segnalare che le consulenze del Pubblico Ministero erano state effettuate senza esaminare esami radiologici, senza esaminare la documentazione medica, spesso in possesso dei pazienti, concernenti precedenti ricoveri presso altre strutture e senza avere visitato i pazienti, sia perché la consulenza del professor TI era entrata nel procedimento soltanto con l'istanza di revoca e con essa erano stati sollevati dubbi in ordine alla correttezza delle metodiche usate dai consulenti del Pubblico Ministero per nulla generici, come sostenuto dal Tribunale. Quanto al problema delle esigenze cautelari il BR SO aveva sottoposto alla valutazione del GIP anche la circostanza che il BR si era autosospeso dall'Ordine dei medici fino a conclusione del procedimento penale e che, comunque, la sospensione dell'Ordine non sarebbe venuta meno in caso di concessione degli arresti domiciliari ai sensi del D.P.R. 5 aprile 1950, art. 43;
2) la nullità della ordinanza per violazione dell'art. 274 c.p.p. essendo manifestamente illogica la motivazione in ordine al permanere delle esigenze cautelari:
a) quanto al pericolo di inquinamento probatorio va detto che il 17 luglio 2008 era stato emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di BR SO e, quindi, il quadro probatorio si era cristallizzato, tanto più che le cartelle cliniche e la documentazione amministrativa erano state sequestrate e che nell'atto con il quale avevano espresso parere contrario all'incidente probatorio i Pubblici Ministeri avevano rilevato la inutilità di sentire i pazienti e di ulteriore acquisizione di atti - tac ed esami radiografici -, senza contare, e ciò ai fini della conservazione della genuinità della prova, che anche i pazienti che nella fase iniziale avevano espresso solidarietà all'indagato avevano avanzato richieste di risarcimento dei danni;
b) quanto alla conservazione della genuinità della prova in relazione alle dichiarazioni dei coimputati e dei direttori sanitari va detto che il ruolo del BR SO all'interno dell'equipe era del tutto pacifica e che le codifiche dei DRG e la documentazione amministrativa risultavano sequestrate;
c) quanto alle altre esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. ed al periculum libertatis non erano fondate la spregiudicata indifferenza verso i pazienti, le minacce di ritorsione verso i collaboratori ed il comportamento processuale avulso dal ripensamento, non era vero che gli arresti domiciliari avrebbero comportato la revoca della sospensione dall'Ordine - sul punto nulla aveva osservato il Tribunale - ne' era possibile affermare che la sua professione fosse strumentalizzata al conseguimento di illeciti profitti non solo perché a fronte di oltre mille interventi praticati nel periodo in osservazione soltanto 88 erano oggetto di contestazione, ma anche perché l'illecito guadagno sarebbe al netto di soli 1.000,00 Euro al mese, ne', infine, che avesse finalità di progressione di carriera perché già da molti anni era primario presso la clinica Santa Rita.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da BR SO Pier LO non sono fondati.
Il ricorrente ha contestato la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto essersi formato un giudicato cautelare in virtù della precedente decisione del Tribunale del riesame, non essendo stati proposti prima al GIP con l'istanza di revoca della misura custodiale e poi al Tribunale in sede di appello effettivi elementi di novità. In particolare gli elementi nuovi, secondo il ricorrente, esisterebbero e sarebbero costituiti dalla relazione del consulente dottor PO, in effetti già rappresentata al Tribunale del riesame, ma, secondo la difesa, non effettivamente esaminata da tale Autorità, dalla relazione del professor TI e, quanto al problema delle esigenze cautelari, dalla autosospensione dall'Ordine dei medici del BR SO fino alla conclusione del presente processo penale.
Non si tratta, in verità, di argomenti che possono inficiare il provvedimento impugnato.
È noto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex multis SS.UU. 12 ottobre 1993 - 11 gennaio 1994, n. 23), soltanto un successivo apprezzabile mutamento del fatto evita l'effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare;
pertanto le questioni dedotte, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse nel procedimento cautelare attivato da una richiesta di revoca della misura dell'indagato (vedi anche SS.UU. 31 marzo 2004 - 20 aprile 2004, n. 18339, CED 227359, che si riferisce ad una nuova richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto). È in verità discutibile che due consulenze di parte possano determinare un apprezzabile mutamento del fatto che consenta di superare il così detto giudicato cautelare.
La perizia, infatti, è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale rimessa alla valutazione del giudice di merito quando questi ritenga che sia necessario per il giudizio l'ausilio di particolari competenze tecniche per approfondire l'esame di un fatto. La perizia è ritenuta, invero, un mezzo di prova neutro, ne' a carico ne' a discarico, e la giurisprudenza proprio per le ragioni dette esclude che possa essere ricondotta al concetto di prova decisiva ai fini di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d, o della rinnovazione della istruttoria dibattimentale in grado di appello. Naturalmente anche le consulenze di parte non apportano mutamenti al fatto, ma forniscono alla difesa strumenti tecnici per meglio valutare i fatti posti a base del processo.
In tale ottica, pertanto, ne' la perizia, ne' le consulenze di parte possono ritenersi nuovi elementi di fatto, potendo esse fornire soltanto nuovi argomenti al giudice ed alle parti per interpretare i fatti.
Siffatto argomentare escluderebbe la sussistenza di qualsiasi elemento di novità della istanza di revoca della misura. Ma anche volendo prescindere da tale argomento, che è, comunque, fondato, i motivi di ricorso appaiono infondati.
Ed infatti la consulenza del dottor SS è stata esaminata del Tribunale del riesame, come ammette anche lo stesso ricorrente, che la ha esplicitamente menzionata in motivazione ritenendola non congrua e non rilevante. Può anche darsi che siffatta valutazione fosse non del tutto corretta, ma l'eventuale errore di valutazione tradottosi in errore motivazionale si sarebbe dovuto far valere con il mezzo di impugnazione utile contro il provvedimento del riesame, ovvero con il ricorso per Cassazione, non potendosi ritenere proceduralmente corretto che un provvedimento ricorribile come è quello del Tribunale del riesame, venga sostanzialmente censurato con un mezzo di impugnazione improprio.
Inoltre il giudice deve ovviamente tenere conto di tutti gli argomenti difensivi e di ciò è opportuno che dia atto nel provvedimento, ma è tenuto nella motivazione ad esporre gli argomenti posti a sostegno della decisione, non essendo tenuto a confutare tutti gli argomenti difensivi, dovendosi ritenere che quelli incompatibili con la decisione assunta siano stati implicitamente rigettati.
Quanto alla consulenza del professor TI, intervenuta successivamente alla decisione del riesame, va detto che sia il GIP, sia il Tribunale hanno messo in evidenza che nella stessa erano state mosse critiche generali al modus operandi del perito, peraltro in modo generico, ma non erano contenute valutazioni sulle singole e specifiche situazioni, cosicché anche in questo caso non si poteva parlare di apprezzabile mutamento del fatto o di nuove acquisizioni probatorie. Si tratta di una valutazione di merito che, per essere sorretta da una motivazione immune da vizi logici, non appare censurabile sotto il profilo della legittimità, nonostante le acute osservazioni del ricorrente.
Quanto alla novità costituita dalla autosospensione fino al termine del presente processo si tratta di fatto non molto rilevante perché la richiesta di autosospensione è sempre revocabile. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione concernente le esigenze cautelari.
Il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a rilevare che le stesse permanevano al momento della decisione, ma ha, invece, adottato una motivazione molto più approfondita riprendendo una serie di argomenti già sviluppati in sede di riesame.
Nonostante l'impegno e la ricchezza di argomenti spesi dal ricorrente non possono essere superate le conclusioni raggiunte con il provvedimento impugnato che appare logicamente motivato. Non è possibile ritenere, infatti, come sostenuto dal ricorrente, il quadro probatorio cristallizzato per essere stato emesso il decreto di giudizio immediato.
Affermazione questa valida per il rito abbreviato non condizionato, ma non per il giudizio immediato.
Tale procedimento, infatti, consente di saltare la fase della udienza preliminare per pervenire immediatamente alla fase dibattimentale, che, pertanto, viene regolarmente espletata, con la assunzione delle prove ritenute necessarie.
Il rischio, pertanto, di condizionamento dei testimoni esiste e nel caso di specie, per i comportamenti assunti in precedenza dal BR SO e puntualmente riportati dal Tribunale, si tratta di un rischio reale.
È irrilevante poi che una parte, ovvero il Pubblico Ministero, abbia espresso parere contrario all'incidente probatorio per la inutilità di sentire i pazienti, proprio perché si tratta di un parere e non di una decisione che spetta al giudice.
Nemmeno rilevante appare poi l'argomento che pazienti che inizialmente avevano difeso il BR abbiano successivamente avanzato richieste di risarcimento dei danni perché, evidentemente, le situazioni nel corso del processo, specialmente a seguito di indebite pressioni, possono certamente mutare.
Stesse considerazioni debbono essere fatte per quel che concerne le dichiarazioni dei coimputati e dei direttori sanitari. In ordine al pericolo di reiterazione poi, a prescindere da alcune aggettivazioni probabilmente esagerate e, comunque, non necessarie nella economia della motivazione, va detto che l'impugnato provvedimento non merita censure. Dalla esposizione della vicenda e dalla illustrazione della condotta attribuita a BR SO, infatti, emerge una valutazione di gravità della condotta posta in essere dall'indagato e di gravità dei danni cagionati con l'illecito comportamento sia all'ente pubblico che, principalmente, ai pazienti. I casi rilevati di operazioni non necessarie effettuate dalla equipe di BR SO, che il ricorrente ha cercato di minimizzare in rapporto al numero di interventi effettuati nel lasso di tempo considerato, appaiono, invece, certamente rilevanti, essendo in numero di ottantotto.
Nè appare rilevante l'ammontare dell'illecito guadagno ottenuto perché evidentemente il profitto non era costituito soltanto dal danaro guadagnato in più, ma anche dalla fama di infaticabile operatore, anche in situazioni gravemente compromesse, che avrebbe consentito all'indagato una ampia affermazione professionale. Insomma la personalità del BR che emerge dalla descrizione dei giudici del merito, pur depurata da aggettivazioni superflue, è certamente preoccupante e, logicamente il Tribunale da tutto ciò ha dedotto il pericolo di reiterazione.
Pericolo che non può essere fugato dalla sospensione dall'ordine perché, come correttamente è stato rilevato, essa viene meno in caso di revoca della misura custodiale.
Ha ragione il ricorrente che la concessione degli arresti domiciliari non comporterebbe la revoca della sospensione perché pur sempre di una misura custodiale si tratta, ma bisogna considerare che da tutta la motivazione del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che l'unica misura ritenuta adeguata dai giudici del merito a garantire le esigenze cautelari dinanzi indicate è quella della custodia in carcere.
Siccome la motivazione che sorregge tale valutazione è, come si è avuto modo di illustrare, non solo immune da vizi logici, ma anche congrua, nessuna censura è possibile sotto il profilo della legittimità, trattandosi di valutazione di merito. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2009