CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2026, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16696/2024 proposto da: CO ES GI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PILEGGI;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOIA VACCARI;
- controricorrente -
Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. RE TR - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: pubblico impiego - avvocati dipendenti – indennità buonuscita – computo onorari professionali - enti pubblici non economici - Civile Sent. Sez. L Num. 3102 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 12/02/2026 RGN 16696/2024 Pag.2 avverso la sentenza n. 43/2024 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 4/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL LE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato ANTONIO PILEGGI;
udito l’avvocato GIOIA VACCARI. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara, depositato il 20.1.2022, l’IL esponeva: - che l’avv. CO PE ON, già proprio dipendente dal 15.6.1974 al 30.11.2010, con qualifica di professionista II livello – settore difesa legale, aveva percepito il trattamento di fine servizio calcolato in base a stipendio tabellare, stipendio di anzianità, indennità di coordinamento ed integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali;
- che il trattamento di fine servizio era stato erogato al ON in tre ratei, in date 25.2.2011, 23.11.2011 e 29.11.2012, con riserva di ripetizione per la quota relativa agli onorari legali ed ai compensi professionali liquidati;
- che l’erogazione di detta quota era indebita, poiché le voci retributive relative agli onorari ed ai compensi professionali erano escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 13 L. n. 75/70; - che aveva richiesto al ON la restituzione della quota medesima, ammontante ad euro 259.651,65, con lettere del 6.6.2014 e del 19.5.2020. Deduceva la sussistenza del proprio diritto al recupero della somma indebitamente versata al ON, essendo l’art. 13 L. n. 75/70 inderogabile, con conseguente irrilevanza ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Chiedeva quindi la condanna del ON alla restituzione in proprio favore della somma predetta. Si costituiva in giudizio CO PE ON deducendo l’illegittimità del recupero, costituendo le quote di onorari e compensi RGN 16696/2024 Pag.3 professionali voce stipendiale fissa e continuativa in base alla contrattazione collettiva emanata in attuazione dell’art. 26, comma 4, L. n. 75/70 ed in base ai CCNL dell’area VI, nonché in base alla circolare del direttore generale IL n. 33 del 25.6.2013, adottata in esecuzione dell’art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88/89, con conseguente inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, e comunque per irripetibilità dell’indebito in base al principio del legittimo affidamento. 2. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava indebita la percezione da parte del convenuto, a titolo di indennità di anzianità, della somma netta di euro 235.402,52. 3. La Corte d’appello di L’Aquila, decidendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, ed accogliendo quella dell’IL, rideterminava le somme indebitamente percepite dal ON nella maggior somma di euro 259.651,65. Con riguardo alla sussistenza del diritto alla ripetizione dell’indebito, la Corte territoriale faceva applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 7158/2010, ossia che la locuzione, quale base di calcolo, «stipendio complessivo annuo» contenuta nell’art. 13 legge n. 70/75, norma rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avevano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, ha valenza tecnico-giuridica, sicché devono ritenersi computabili nella indennità di anzianità solamente le voci retributive dello stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari;
inoltre devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni regolamentari - come quelle dell’IL - che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. RGN 16696/2024 Pag.4 Pertanto, ad avviso dei giudici d’appello, l’art. 42 CCNL invocato dal lavoratore a fondamento delle proprie ragioni non poteva trovare applicazione, in quanto contrastante con una norma di legge imperativa, e cioè con il citato art. 13. Quanto alla lamentata disparità di trattamento che, secondo il lavoratore, sarebbe da sola sufficiente a dare fondatezza alle pretese azionate, la Corte territoriale evidenziava che, se per i dirigenti amministrativi l’indennità di posizione, quale elemento integrativo della retribuzione, è computata ai fini dell’indennità di anzianità mentre per i dipendenti professionisti non sono conteggiati gli onorari professionali, del tutto assimilabili o meglio equivalenti alla l’indennità di posizione, ciò deriva dall’applicazione degli artt. 16 e ss. del c.c.n.l 2006-2009 per i dirigenti di prima e seconda fascia, che includono il calcolo della indennità di posizione ai fini della determinazione della indennità di anzianità. Riteneva, infine, corretti i conteggi effettuati dall’IL nel corso del giudizio di primo grado ed evidenziava che il Tribunale aveva ridotto l’importo dovuto all’IL ad euro 235.402,52 per la detrazione del contributo previdenziale aggiuntivo ex art. 3, ult. co., L. n. 297/1982 e ciò in assenza di domanda da parte dell’interessato e comunque spettando tale detrazione solo per i lavoratori in regime di TFR. 4. L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. 5. L’IL ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 7. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12511/202 dell’11 maggio 2025, ha rilevato che presente causa riveste indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sulle questioni di diritto che vengono agitate RGN 16696/2024 Pag.5 dalle parti ed ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. 8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 9. Le parti hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, in relazione al principio di tutela dell’affidamento: la pretesa restitutoria dovrebbe riguardare, tuttalpiù, unicamente la “quota onorari” maturata successivamente all’aprile 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Rileva che la sentenza d’appello non ha tenuto in debita considerazione la lesione del legittimo affidamento che l’azione dell’IL ha prodotto. Assume che l’affidamento sulla computabilità nel TFS (avente natura di retribuzione differita) della quota onorari (affidamento da tutelare) non è iniziato soltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma è iniziato da quando è iniziato il rapporto di lavoro, e si è consolidato lungo tutto l’arco del rapporto stesso. Dopo aver dato atto della sentenza della Corte cost. n. 8/2023, evidenzia che una tutela risarcitoria, in caso di lesione dell’affidamento, dovrebbe riconoscersi anche in relazione alla condotta in mala fede dell’ente pubblico che, durante l’attuazione del contratto, induca il proprio dipendente a confidare nella validità delle condizioni contrattuali di assunzione (ivi compreso il computo della quota onorari nel TFS) e, pur potendolo fare, non vi ponga rimedio. L’IL, inoltre, ha applicato il principio di tutela dell’affidamento, con la conseguente inesigibilità totale, ma solo - ed in modo arbitrario - per gli avvocati cessati dal servizio prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite dell’aprile 2010, e, dunque, non RGN 16696/2024 Pag.6 pretendendo la restituzione della parte di TFS calcolata sulla quota onorari dei suddetti professionisti e pretendendone, invece, la restituzione nei confronti di quanti fossero cessati dal servizio dopo la suddetta data (da aprile 2010), ritenendoli non meritevoli di alcuna tutela. Deduce la disparità di trattamento evidenziando che se solo il suo fosse cessato prima dell’aprile 2010 la tutela dell’affidamento dell’avv. ON sarebbe stata integrale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e 26, commi 3 e 4, L. n. 70 del 1975 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Sostiene l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non considera che, se è vero che la Corte costituzionale ha precisato che il TFS corrisponde alla retribuzione percepita dal lavoratore durante il rapporto di lavoro con funzione previdenziale, il 65% della retribuzione di un avvocato dipendente è composta da onorari, aventi funzione premiale. Pertanto, vorrebbe dire che il TFS dovrebbe essere parametrato al solo 35% della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro. Evidenzia che la quota onorari: - non è assolutamente un trattamento economico accessorio e/o integrativo;
- non contraddice la finalità perequatrice della L. n. 70 del 1975; - è previsa come una componente strutturale del “trattamento economico di attività” in deroga al comma 3 (l’espressione è usata da Cass., Sez. Un., n. 7158 del 2010) dall’art. 26, comma 4, della stessa legge;
- è disciplinata da accordi sindacali cui fa espresso rinvio la legge (compresa la L. n. 70 del 1975) e che la configurano come trattamento fondamentale e strutturale. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 13, L. n. 70 del 1975 in relazione all’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (parità di trattamento retributivo da RGN 16696/2024 Pag.7 riferirsi anche alla retribuzione differita), avendo l’IL computato ai fini del TFS l’indennità di posizione dei dirigenti amministrativi dell’IL, benché detta indennità esuli dallo “stipendio tabellare” per espressa previsione del contratto collettivo (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Sostiene che l’indennità di posizione dei dirigenti IL (quantitativamente corrispondente alla “quota onorari”) è voce nettamente distinta dallo “stipendio tabellare” e, nonostante ciò, viene computata dall’IL ai fini del TFS pagato ai dirigenti amministrativi medesimi. Assume che è priva di qualsiasi fondamento normativo la enorme disparità di trattamento economico tra dirigenti dell’IL (professionisti e non) assoggettati alla medesima disciplina legale (d.lgs. n. 165 del 2001) e contrattuale (CCNL della dirigenza Area VI per i dirigenti degli enti pubblici economici e delle agenzie fiscali), in conclamata violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (che stabilisce principi generali applicabili anche ai dirigenti, per i quali prevede una separata area di contrattazione). In modo del tutto erroneo la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 13 L. n. 70 del 1975 sarebbe inderogabile e non consentirebbe il computo ai fini del TFS di trattamenti diversi dallo stipendio tabellare integrato dagli scatti di anzianità. Ma ciò varrebbe solo per la quota onorari dei professionisti e non per l’indennità di posizione degli altri dirigenti. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 d.lgs. n. 125 del 2001 e dell’art. 2, comma 7, L. n. 335 del 1995, in relazione all’art. 13, L. n. 70 del 1975 (sotto il profilo della derogabilità dell’art. 13 in questione da parte della contrattazione collettiva;
violazione e falsa applicazione dell’art. 42 (norma finale), comma 1, del CCNL della dirigenza dell’area VI (enti pubblici non RGN 16696/2024 Pag.8 economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 2 luglio 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Premette che su tale motivo non incide la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale ed assume che la contrattazione collettiva di settore, poteva derogare, ed ha derogato, all’art. 13 non solo per i dirigenti amministrativi, ma anche per gli avvocati dell’IL. Rileva che i rapporti tra legge e contrattazione collettiva, nelle materie ad essa affidate (e dunque principalmente nella materia del trattamento economico, ivi compreso il trattamento di fine rapporto), sono regolati dall’ultima parte dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente e l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi oltre che dall’art. 45, comma 2, del medesimo d.lgs. a termini del quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. La materia del trattamento economico (e del trattamento di fine rapporto) è dunque di competenza della contrattazione collettiva e può essere disciplinata da tale contrattazione collettiva anche in deroga alla legge. Se dunque il trattamento di fine servizio è retribuzione differita con funzione previdenziale, e la materia del trattamento economico è stata sempre affidata dapprima alla disciplina tramite accordi sindacali e poi, dopo la privatizzazione, alla contrattazione collettiva è evidente come la contrattazione collettiva potesse, e possa, ben individuare le voci rilevanti ai fini del TFS. Aggiunge che l’art. 42 (norma finale), comma 1, del CCNL della dirigenza dell’area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 2 luglio 2010 prevede che: «Per le categorie di personale destinatarie del presente CCNL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato a decorrere dal 1° RGN 16696/2024 Pag.9 gennaio 2001, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto non possono essere considerate utili se non le voci relative ad emolumenti, anche fissi e continuativi, già riconosciute quiescibili dalle norme legislative e contrattuali. Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato alle date del 31.12.2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR, di cui all’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 7/1975»”. La disposizione, dunque, fa rinvio alla “disciplina in atto presso gli Enti” e non, semplicemente, all’art. 13 legge n. 70 del 1975. L’intero inciso (“disciplina in atto presso gli enti”) sarebbe del tutto inutile e privo di senso se riferito al solo art. 13 L. n. 70 del 1975. Nell’art. 42 comma 1, del CCNL citato si sarebbe letto «resta fermo l’art. 13, l. n. 70/1975» e non «resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 70/1975». Il riferimento alla «disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità» è, ad avviso del ricorrente, un riferimento alla specifica «disciplina in atto» (cioè, dettata ed applicata: vivente, verrebbe da dire) presso ciascun Ente «per la determinazione» (sulla base della specifica «disciplina in atto» presso ciascuno di questi «Enti») dell’indennità di anzianità. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell’INPS e dell’IL) (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto RGN 16696/2024 Pag.10 Assume che la decisione delle Sez. Un. n. 7158 del 2010, contrariamente a quanto asserito dalla sentenza impugnata, non ha tenuto conto affatto conto dell’art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell’INPS e dell’IL), non richiamato in quel giudizio, che così dispone:« spetta al consiglio di amministrazione... deliberare i regolamenti... dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70». ontraddittoriamente, però, l’IL non ha operato nel medesimo modo con riferimento al TFS dei dirigenti amministrativi, ritenendo, stavolta, che la contrattazione collettiva potesse derogare all’art. 13, L. n. 70 del 1975, e rendere computabile l’indennità di posizione. dal 15.6.1974 al 30.11.2010. RGN 16696/2024 Pag.11 8. Tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti del parastato. Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 25 marzo 2010 n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato;
da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali;
da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione proprio all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente dell’INPS e con riguardo all’indennità di coordinatore dell’ufficio legale) - evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti - come quello dell’IL - che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. RGN 16696/2024 Pag.12 Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività). Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato ex dipendente dell’INPS che aveva agito per il pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo della indennità percepita come coordinatore dell’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina della legge n. 70/1975, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR. In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. RGN 16696/2024 Pag.13 10. L’assunto è infondato. 10.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei “rami professionali” degli enti del parastato. In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che “il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari”. Nella successiva Cass. n. 3775 del 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti della “pensione integrativa” e della “indennità di anzianità”, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la “pensione integrativa”, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di anzianità. La sentenza delle Sezioni Unite del 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione “motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010” e con puntuale e ricca motivazione hanno RGN 16696/2024 Pag.14 cristallizzato la ricostruzione delle vicende regolamentari nel senso della non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge e così anche di delibere interne dell’Ente con cui si sia stabilita la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale. 10.2. Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale della pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria. Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni. Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico della riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento del personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo. Il riordino del parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello del personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento. L’obiettivo di unificazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del parastato imponeva, innanzitutto, una revisione del sistema delle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario della disciplina, che fino a RGN 16696/2024 Pag.15 quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti. Per tale ragione, la legge n. 70 del 1975 ripartisce la disciplina del personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente del quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio del tutto residuale. RGN 16696/2024 Pag.16 10.6. Né vale richiamare, a sostegno della tesi attorea, l’art. 5 lett. g) della legge n. 88 del 1989 (peraltro successivo alla delibera dell’IL n. 407/1982). Tale norma delinea le competenze del Consiglio di amministrazione dell’INPS ma è stata estesa anche all’IL dall’art. 55, comma 4, della stessa legge («4. Ferma restando la composizione degli organi dell’Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all’IL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali»). Essa prevede che all’Istituto spetta: «g) deliberare i regolamenti di cui all’art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70». RGN 16696/2024 Pag.17 Ad avviso del ricorrente l’inderogabilità dell’art. 13 L. n. 70/1975 sarebbe venuta meno con l’entrata in vigore della suddetta previsione normativa. Per effetto del citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l’efficacia del che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti. La suddetta prospettazione non può essere condivisa. Tale deroga, infatti, alla luce del sistema come sopra delineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio. Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio dello stesso, infatti, i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall’art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l’indennità di buonuscita. L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto della legge al controllo e prevedibilità della spesa. Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici». 11. Si aggiunga che, come ricordato anche dal ricorrente, di recente l’art. 13 della legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla RGN 16696/2024 Pag.18 domanda dell’IL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe». Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità della normativa de qua, la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera delle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010. Ed infatti il Giudice delle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità dell’art. 13 della Legge n. 70/1975, interpretato secondo il “diritto vivente” della Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo del trattamento di quiescenza. Ad avviso del Giudice delle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali – e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento –, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari RGN 16696/2024 Pag.19 dello Stato e dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. –, ma sulla moltiplicazione tra l’importo dello stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato. Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell’ultimo anno di servizio («[a]ll’atto della cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato. Quanto alla disposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica. Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate “competenze eventuali” legate all’esito favorevole delle liti e non RGN 16696/2024 Pag.20 rientrano nella nozione tecnica di “stipendio” tabellare prevista dalla legge per il calcolo della previdenza. Ha precisato che il termine “stipendio” utilizzato nella legge di riforma del parastato non è sinonimo di “retribuzione” globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo della spesa pubblica. Ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati del parastato è a totale carico dell’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica. Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie. In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico RGN 16696/2024 Pag.21 fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari”, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti. Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 del 1988). Secondo il Giudice delle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività. La difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine (TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222). RGN 16696/2024 Pag.22 Il carattere di retribuzione ordinaria dell’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017). RGN 16696/2024 Pag.23 13. Non solo, dunque, il citato art. 26 nei commi 3 e 4 della legge 70/1975 si riferisce esclusivamente al trattamento economico di attività e non a quello di fine servizio, oggetto specificamente delle disposizioni dell’art. 13, ma il ricorrente non si confronta con la sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2024 sopra riportata. 15. Il ricorrente afferma che la sentenza della Corte costituzionale è stata “sorprendente e ingiusta”, in quanto non ne condivide le motivazioni e richiede alla cassazione di rendere una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la cd. quota onorari fa parte dello stipendio su cui calcolare l’indennità di anzianità. Per richiedere una diversa interpretazione dell’art. 13 rispetto a quanto statuito da Cass. S.U. 7158/2010 (e condiviso dalla Corte costituzionale con la citata sentenza di rigetto) il ricorrente avrebbe dovuto addurre specifici argomentati motivi a sostegno del richiesto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, ma tanto non è avvenuto. RGN 16696/2024 Pag.24 Come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32248), in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede dell’ “accipiens” in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l’adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. Va quindi ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice del pubblico impiego, giudicando lesiva del diritto di proprietà, come garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa della restituzione di emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall’ente pubblico (Sentenza Casarin c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13). Sollecitata anche da questa Corte, è poi intervenuta la decisione n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che – interrogata sulla legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU – ha escluso che l’azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. La pronuncia della Corte costituzionale menzionata, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 11659/2024) è nitida nell’escludere che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato RGN 16696/2024 Pag.25 in diritto). Il giudice delle Leggi ha evidenziato che l’ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033, cod. civ., senza negare – anche in quelle situazioni – il diritto del creditore alla ripetizione dell’indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all’art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. 16.3. Nel caso qui in esame, la ripetizione è stata chiesta prospettandosi una modulazione nel tempo (si veda il controricorso dell’IL, pag. 2, in cui è evidenziato che “nella lettera IL faceva presente che avrebbe adottato un pagamento rateale dell’indebito con le modalità da concordare”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass., n. 17317/2024, n. 23419/2023 e n. 17648/2023). parità contrattuale di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce ovviamente ai lavoratori appartenenti ad una medesima categoria e non alla comparazione tra questi e gli appartenenti ad una ben diversa categoria, quali i dirigenti amministrativi, oggetto di specifica normativa RGN 16696/2024 Pag.26 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 4) ed oggetto di specifica normativa nei c.c.n.l. Tanto è stato, del resto, avallato dalla citata sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 73 del 2024. In tale pronuncia è stato evidenziato (punto 6.1.) che il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti - e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale - che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee. Il Giudice delle leggi ha così evidenziato: “Non deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n. 33 del 2009). Non può, al contempo, sottacersi che gli stessi dirigenti, anche nell’assetto delineato dalla legge n. 70 del 1975, sono sottoposti ad un regime giuridico e ad un trattamento economico specifici, come reso evidente dal contenuto dell’art. 18 della legge citata. In definitiva, il diverso status giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto inficia il giudizio di comparazione richiesto dal rimettente (sentenza n. 200 del 2023). 18. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 19. La complessità delle questioni trattate ed il recente intervento del Giudice delle leggi costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità (esclusa, evidentemente, ogni ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. nei termini prospettati dall’istituto controricorrente). 20. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
RGN 16696/2024 Pag.27 La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente RI TA NA OR
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOIA VACCARI;
- controricorrente -
Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. RE TR - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: pubblico impiego - avvocati dipendenti – indennità buonuscita – computo onorari professionali - enti pubblici non economici - Civile Sent. Sez. L Num. 3102 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 12/02/2026 RGN 16696/2024 Pag.2 avverso la sentenza n. 43/2024 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 4/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL LE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato ANTONIO PILEGGI;
udito l’avvocato GIOIA VACCARI. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara, depositato il 20.1.2022, l’IL esponeva: - che l’avv. CO PE ON, già proprio dipendente dal 15.6.1974 al 30.11.2010, con qualifica di professionista II livello – settore difesa legale, aveva percepito il trattamento di fine servizio calcolato in base a stipendio tabellare, stipendio di anzianità, indennità di coordinamento ed integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali;
- che il trattamento di fine servizio era stato erogato al ON in tre ratei, in date 25.2.2011, 23.11.2011 e 29.11.2012, con riserva di ripetizione per la quota relativa agli onorari legali ed ai compensi professionali liquidati;
- che l’erogazione di detta quota era indebita, poiché le voci retributive relative agli onorari ed ai compensi professionali erano escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 13 L. n. 75/70; - che aveva richiesto al ON la restituzione della quota medesima, ammontante ad euro 259.651,65, con lettere del 6.6.2014 e del 19.5.2020. Deduceva la sussistenza del proprio diritto al recupero della somma indebitamente versata al ON, essendo l’art. 13 L. n. 75/70 inderogabile, con conseguente irrilevanza ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Chiedeva quindi la condanna del ON alla restituzione in proprio favore della somma predetta. Si costituiva in giudizio CO PE ON deducendo l’illegittimità del recupero, costituendo le quote di onorari e compensi RGN 16696/2024 Pag.3 professionali voce stipendiale fissa e continuativa in base alla contrattazione collettiva emanata in attuazione dell’art. 26, comma 4, L. n. 75/70 ed in base ai CCNL dell’area VI, nonché in base alla circolare del direttore generale IL n. 33 del 25.6.2013, adottata in esecuzione dell’art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88/89, con conseguente inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, e comunque per irripetibilità dell’indebito in base al principio del legittimo affidamento. 2. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava indebita la percezione da parte del convenuto, a titolo di indennità di anzianità, della somma netta di euro 235.402,52. 3. La Corte d’appello di L’Aquila, decidendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, ed accogliendo quella dell’IL, rideterminava le somme indebitamente percepite dal ON nella maggior somma di euro 259.651,65. Con riguardo alla sussistenza del diritto alla ripetizione dell’indebito, la Corte territoriale faceva applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 7158/2010, ossia che la locuzione, quale base di calcolo, «stipendio complessivo annuo» contenuta nell’art. 13 legge n. 70/75, norma rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avevano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, ha valenza tecnico-giuridica, sicché devono ritenersi computabili nella indennità di anzianità solamente le voci retributive dello stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari;
inoltre devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni regolamentari - come quelle dell’IL - che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. RGN 16696/2024 Pag.4 Pertanto, ad avviso dei giudici d’appello, l’art. 42 CCNL invocato dal lavoratore a fondamento delle proprie ragioni non poteva trovare applicazione, in quanto contrastante con una norma di legge imperativa, e cioè con il citato art. 13. Quanto alla lamentata disparità di trattamento che, secondo il lavoratore, sarebbe da sola sufficiente a dare fondatezza alle pretese azionate, la Corte territoriale evidenziava che, se per i dirigenti amministrativi l’indennità di posizione, quale elemento integrativo della retribuzione, è computata ai fini dell’indennità di anzianità mentre per i dipendenti professionisti non sono conteggiati gli onorari professionali, del tutto assimilabili o meglio equivalenti alla l’indennità di posizione, ciò deriva dall’applicazione degli artt. 16 e ss. del c.c.n.l 2006-2009 per i dirigenti di prima e seconda fascia, che includono il calcolo della indennità di posizione ai fini della determinazione della indennità di anzianità. Riteneva, infine, corretti i conteggi effettuati dall’IL nel corso del giudizio di primo grado ed evidenziava che il Tribunale aveva ridotto l’importo dovuto all’IL ad euro 235.402,52 per la detrazione del contributo previdenziale aggiuntivo ex art. 3, ult. co., L. n. 297/1982 e ciò in assenza di domanda da parte dell’interessato e comunque spettando tale detrazione solo per i lavoratori in regime di TFR. 4. L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. 5. L’IL ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 7. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12511/202 dell’11 maggio 2025, ha rilevato che presente causa riveste indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sulle questioni di diritto che vengono agitate RGN 16696/2024 Pag.5 dalle parti ed ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. 8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 9. Le parti hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, in relazione al principio di tutela dell’affidamento: la pretesa restitutoria dovrebbe riguardare, tuttalpiù, unicamente la “quota onorari” maturata successivamente all’aprile 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Rileva che la sentenza d’appello non ha tenuto in debita considerazione la lesione del legittimo affidamento che l’azione dell’IL ha prodotto. Assume che l’affidamento sulla computabilità nel TFS (avente natura di retribuzione differita) della quota onorari (affidamento da tutelare) non è iniziato soltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma è iniziato da quando è iniziato il rapporto di lavoro, e si è consolidato lungo tutto l’arco del rapporto stesso. Dopo aver dato atto della sentenza della Corte cost. n. 8/2023, evidenzia che una tutela risarcitoria, in caso di lesione dell’affidamento, dovrebbe riconoscersi anche in relazione alla condotta in mala fede dell’ente pubblico che, durante l’attuazione del contratto, induca il proprio dipendente a confidare nella validità delle condizioni contrattuali di assunzione (ivi compreso il computo della quota onorari nel TFS) e, pur potendolo fare, non vi ponga rimedio. L’IL, inoltre, ha applicato il principio di tutela dell’affidamento, con la conseguente inesigibilità totale, ma solo - ed in modo arbitrario - per gli avvocati cessati dal servizio prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite dell’aprile 2010, e, dunque, non RGN 16696/2024 Pag.6 pretendendo la restituzione della parte di TFS calcolata sulla quota onorari dei suddetti professionisti e pretendendone, invece, la restituzione nei confronti di quanti fossero cessati dal servizio dopo la suddetta data (da aprile 2010), ritenendoli non meritevoli di alcuna tutela. Deduce la disparità di trattamento evidenziando che se solo il suo fosse cessato prima dell’aprile 2010 la tutela dell’affidamento dell’avv. ON sarebbe stata integrale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e 26, commi 3 e 4, L. n. 70 del 1975 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Sostiene l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non considera che, se è vero che la Corte costituzionale ha precisato che il TFS corrisponde alla retribuzione percepita dal lavoratore durante il rapporto di lavoro con funzione previdenziale, il 65% della retribuzione di un avvocato dipendente è composta da onorari, aventi funzione premiale. Pertanto, vorrebbe dire che il TFS dovrebbe essere parametrato al solo 35% della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro. Evidenzia che la quota onorari: - non è assolutamente un trattamento economico accessorio e/o integrativo;
- non contraddice la finalità perequatrice della L. n. 70 del 1975; - è previsa come una componente strutturale del “trattamento economico di attività” in deroga al comma 3 (l’espressione è usata da Cass., Sez. Un., n. 7158 del 2010) dall’art. 26, comma 4, della stessa legge;
- è disciplinata da accordi sindacali cui fa espresso rinvio la legge (compresa la L. n. 70 del 1975) e che la configurano come trattamento fondamentale e strutturale. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 13, L. n. 70 del 1975 in relazione all’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (parità di trattamento retributivo da RGN 16696/2024 Pag.7 riferirsi anche alla retribuzione differita), avendo l’IL computato ai fini del TFS l’indennità di posizione dei dirigenti amministrativi dell’IL, benché detta indennità esuli dallo “stipendio tabellare” per espressa previsione del contratto collettivo (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Sostiene che l’indennità di posizione dei dirigenti IL (quantitativamente corrispondente alla “quota onorari”) è voce nettamente distinta dallo “stipendio tabellare” e, nonostante ciò, viene computata dall’IL ai fini del TFS pagato ai dirigenti amministrativi medesimi. Assume che è priva di qualsiasi fondamento normativo la enorme disparità di trattamento economico tra dirigenti dell’IL (professionisti e non) assoggettati alla medesima disciplina legale (d.lgs. n. 165 del 2001) e contrattuale (CCNL della dirigenza Area VI per i dirigenti degli enti pubblici economici e delle agenzie fiscali), in conclamata violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (che stabilisce principi generali applicabili anche ai dirigenti, per i quali prevede una separata area di contrattazione). In modo del tutto erroneo la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 13 L. n. 70 del 1975 sarebbe inderogabile e non consentirebbe il computo ai fini del TFS di trattamenti diversi dallo stipendio tabellare integrato dagli scatti di anzianità. Ma ciò varrebbe solo per la quota onorari dei professionisti e non per l’indennità di posizione degli altri dirigenti. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 d.lgs. n. 125 del 2001 e dell’art. 2, comma 7, L. n. 335 del 1995, in relazione all’art. 13, L. n. 70 del 1975 (sotto il profilo della derogabilità dell’art. 13 in questione da parte della contrattazione collettiva;
violazione e falsa applicazione dell’art. 42 (norma finale), comma 1, del CCNL della dirigenza dell’area VI (enti pubblici non RGN 16696/2024 Pag.8 economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 2 luglio 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Premette che su tale motivo non incide la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale ed assume che la contrattazione collettiva di settore, poteva derogare, ed ha derogato, all’art. 13 non solo per i dirigenti amministrativi, ma anche per gli avvocati dell’IL. Rileva che i rapporti tra legge e contrattazione collettiva, nelle materie ad essa affidate (e dunque principalmente nella materia del trattamento economico, ivi compreso il trattamento di fine rapporto), sono regolati dall’ultima parte dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente e l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi oltre che dall’art. 45, comma 2, del medesimo d.lgs. a termini del quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. La materia del trattamento economico (e del trattamento di fine rapporto) è dunque di competenza della contrattazione collettiva e può essere disciplinata da tale contrattazione collettiva anche in deroga alla legge. Se dunque il trattamento di fine servizio è retribuzione differita con funzione previdenziale, e la materia del trattamento economico è stata sempre affidata dapprima alla disciplina tramite accordi sindacali e poi, dopo la privatizzazione, alla contrattazione collettiva è evidente come la contrattazione collettiva potesse, e possa, ben individuare le voci rilevanti ai fini del TFS. Aggiunge che l’art. 42 (norma finale), comma 1, del CCNL della dirigenza dell’area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 2 luglio 2010 prevede che: «Per le categorie di personale destinatarie del presente CCNL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato a decorrere dal 1° RGN 16696/2024 Pag.9 gennaio 2001, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto non possono essere considerate utili se non le voci relative ad emolumenti, anche fissi e continuativi, già riconosciute quiescibili dalle norme legislative e contrattuali. Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato alle date del 31.12.2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR, di cui all’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 7/1975»”. La disposizione, dunque, fa rinvio alla “disciplina in atto presso gli Enti” e non, semplicemente, all’art. 13 legge n. 70 del 1975. L’intero inciso (“disciplina in atto presso gli enti”) sarebbe del tutto inutile e privo di senso se riferito al solo art. 13 L. n. 70 del 1975. Nell’art. 42 comma 1, del CCNL citato si sarebbe letto «resta fermo l’art. 13, l. n. 70/1975» e non «resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 70/1975». Il riferimento alla «disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità» è, ad avviso del ricorrente, un riferimento alla specifica «disciplina in atto» (cioè, dettata ed applicata: vivente, verrebbe da dire) presso ciascun Ente «per la determinazione» (sulla base della specifica «disciplina in atto» presso ciascuno di questi «Enti») dell’indennità di anzianità. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell’INPS e dell’IL) (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto RGN 16696/2024 Pag.10 Assume che la decisione delle Sez. Un. n. 7158 del 2010, contrariamente a quanto asserito dalla sentenza impugnata, non ha tenuto conto affatto conto dell’art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell’INPS e dell’IL), non richiamato in quel giudizio, che così dispone:« spetta al consiglio di amministrazione... deliberare i regolamenti... dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70». ontraddittoriamente, però, l’IL non ha operato nel medesimo modo con riferimento al TFS dei dirigenti amministrativi, ritenendo, stavolta, che la contrattazione collettiva potesse derogare all’art. 13, L. n. 70 del 1975, e rendere computabile l’indennità di posizione. dal 15.6.1974 al 30.11.2010. RGN 16696/2024 Pag.11 8. Tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti del parastato. Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 25 marzo 2010 n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato;
da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali;
da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione proprio all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente dell’INPS e con riguardo all’indennità di coordinatore dell’ufficio legale) - evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti - come quello dell’IL - che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. RGN 16696/2024 Pag.12 Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività). Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato ex dipendente dell’INPS che aveva agito per il pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo della indennità percepita come coordinatore dell’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina della legge n. 70/1975, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR. In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. RGN 16696/2024 Pag.13 10. L’assunto è infondato. 10.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei “rami professionali” degli enti del parastato. In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che “il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari”. Nella successiva Cass. n. 3775 del 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti della “pensione integrativa” e della “indennità di anzianità”, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la “pensione integrativa”, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di anzianità. La sentenza delle Sezioni Unite del 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione “motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010” e con puntuale e ricca motivazione hanno RGN 16696/2024 Pag.14 cristallizzato la ricostruzione delle vicende regolamentari nel senso della non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge e così anche di delibere interne dell’Ente con cui si sia stabilita la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale. 10.2. Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale della pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria. Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni. Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico della riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento del personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo. Il riordino del parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello del personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento. L’obiettivo di unificazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del parastato imponeva, innanzitutto, una revisione del sistema delle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario della disciplina, che fino a RGN 16696/2024 Pag.15 quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti. Per tale ragione, la legge n. 70 del 1975 ripartisce la disciplina del personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente del quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio del tutto residuale. RGN 16696/2024 Pag.16 10.6. Né vale richiamare, a sostegno della tesi attorea, l’art. 5 lett. g) della legge n. 88 del 1989 (peraltro successivo alla delibera dell’IL n. 407/1982). Tale norma delinea le competenze del Consiglio di amministrazione dell’INPS ma è stata estesa anche all’IL dall’art. 55, comma 4, della stessa legge («4. Ferma restando la composizione degli organi dell’Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all’IL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali»). Essa prevede che all’Istituto spetta: «g) deliberare i regolamenti di cui all’art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70». RGN 16696/2024 Pag.17 Ad avviso del ricorrente l’inderogabilità dell’art. 13 L. n. 70/1975 sarebbe venuta meno con l’entrata in vigore della suddetta previsione normativa. Per effetto del citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l’efficacia del che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti. La suddetta prospettazione non può essere condivisa. Tale deroga, infatti, alla luce del sistema come sopra delineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio. Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio dello stesso, infatti, i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall’art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l’indennità di buonuscita. L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto della legge al controllo e prevedibilità della spesa. Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici». 11. Si aggiunga che, come ricordato anche dal ricorrente, di recente l’art. 13 della legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla RGN 16696/2024 Pag.18 domanda dell’IL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe». Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità della normativa de qua, la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera delle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010. Ed infatti il Giudice delle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità dell’art. 13 della Legge n. 70/1975, interpretato secondo il “diritto vivente” della Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo del trattamento di quiescenza. Ad avviso del Giudice delle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali – e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento –, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari RGN 16696/2024 Pag.19 dello Stato e dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. –, ma sulla moltiplicazione tra l’importo dello stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato. Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell’ultimo anno di servizio («[a]ll’atto della cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato. Quanto alla disposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica. Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate “competenze eventuali” legate all’esito favorevole delle liti e non RGN 16696/2024 Pag.20 rientrano nella nozione tecnica di “stipendio” tabellare prevista dalla legge per il calcolo della previdenza. Ha precisato che il termine “stipendio” utilizzato nella legge di riforma del parastato non è sinonimo di “retribuzione” globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo della spesa pubblica. Ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati del parastato è a totale carico dell’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica. Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie. In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico RGN 16696/2024 Pag.21 fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari”, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti. Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 del 1988). Secondo il Giudice delle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività. La difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine (TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222). RGN 16696/2024 Pag.22 Il carattere di retribuzione ordinaria dell’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017). RGN 16696/2024 Pag.23 13. Non solo, dunque, il citato art. 26 nei commi 3 e 4 della legge 70/1975 si riferisce esclusivamente al trattamento economico di attività e non a quello di fine servizio, oggetto specificamente delle disposizioni dell’art. 13, ma il ricorrente non si confronta con la sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2024 sopra riportata. 15. Il ricorrente afferma che la sentenza della Corte costituzionale è stata “sorprendente e ingiusta”, in quanto non ne condivide le motivazioni e richiede alla cassazione di rendere una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la cd. quota onorari fa parte dello stipendio su cui calcolare l’indennità di anzianità. Per richiedere una diversa interpretazione dell’art. 13 rispetto a quanto statuito da Cass. S.U. 7158/2010 (e condiviso dalla Corte costituzionale con la citata sentenza di rigetto) il ricorrente avrebbe dovuto addurre specifici argomentati motivi a sostegno del richiesto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, ma tanto non è avvenuto. RGN 16696/2024 Pag.24 Come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32248), in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede dell’ “accipiens” in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l’adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. Va quindi ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice del pubblico impiego, giudicando lesiva del diritto di proprietà, come garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa della restituzione di emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall’ente pubblico (Sentenza Casarin c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13). Sollecitata anche da questa Corte, è poi intervenuta la decisione n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che – interrogata sulla legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU – ha escluso che l’azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. La pronuncia della Corte costituzionale menzionata, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 11659/2024) è nitida nell’escludere che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato RGN 16696/2024 Pag.25 in diritto). Il giudice delle Leggi ha evidenziato che l’ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033, cod. civ., senza negare – anche in quelle situazioni – il diritto del creditore alla ripetizione dell’indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all’art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. 16.3. Nel caso qui in esame, la ripetizione è stata chiesta prospettandosi una modulazione nel tempo (si veda il controricorso dell’IL, pag. 2, in cui è evidenziato che “nella lettera IL faceva presente che avrebbe adottato un pagamento rateale dell’indebito con le modalità da concordare”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass., n. 17317/2024, n. 23419/2023 e n. 17648/2023). parità contrattuale di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce ovviamente ai lavoratori appartenenti ad una medesima categoria e non alla comparazione tra questi e gli appartenenti ad una ben diversa categoria, quali i dirigenti amministrativi, oggetto di specifica normativa RGN 16696/2024 Pag.26 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 4) ed oggetto di specifica normativa nei c.c.n.l. Tanto è stato, del resto, avallato dalla citata sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 73 del 2024. In tale pronuncia è stato evidenziato (punto 6.1.) che il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti - e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale - che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee. Il Giudice delle leggi ha così evidenziato: “Non deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n. 33 del 2009). Non può, al contempo, sottacersi che gli stessi dirigenti, anche nell’assetto delineato dalla legge n. 70 del 1975, sono sottoposti ad un regime giuridico e ad un trattamento economico specifici, come reso evidente dal contenuto dell’art. 18 della legge citata. In definitiva, il diverso status giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto inficia il giudizio di comparazione richiesto dal rimettente (sentenza n. 200 del 2023). 18. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 19. La complessità delle questioni trattate ed il recente intervento del Giudice delle leggi costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità (esclusa, evidentemente, ogni ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. nei termini prospettati dall’istituto controricorrente). 20. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
RGN 16696/2024 Pag.27 La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente RI TA NA OR