Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile la proposizione di un'eccezione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto già essere sollevata nel precedente giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2013, n. 31455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31455 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/06/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1067
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 11844/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR NI N. IL 31/03/1964;
avverso la sentenza n. 1283/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile, l'avv. MANCUSO Maria Elena, Costanoso Pietro che concludono come da verbale;
udito il difensore avv. Genovese Emanuele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 ottobre 2012 la Corte d'appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, giuste sentenza del 5 giugno 2012 della Suprema Corte di Cassazione, sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza pronunciata il 25 giugno 2010 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di CA AN, ha rideterminato in anni sette di reclusione la pena infittagli, condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
2. Assolto nel giudizio di primo grado e condannato poi dalla Corte d'appello con sentenza del 29 giugno 2011 alla pena di anni nove di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 5 ed 8, escluse le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 - reato commesso in provincia di Reggio Calabria ed altre località del territorio nazionale dal mese di aprile 2006 al 9 giugno 2008 - l'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la su menzionata sentenza di secondo grado e questa Suprema Corte, con la su citata pronuncia del 5 giugno 2012, ne statuiva l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto.
3. In sede di rinvio la Corte distrettuale ha provveduto alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio con riguardo allo spazio edittale previsto dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. nella sua formulazione antecedente all'aggravamento realizzato per effetto della L. n. 125 del 24 luglio 2008, entrata in vigore successivamente alla data ultima della contestazione, ed ha rigettato, ritenendola manifestamente infondata, la richiesta con cui la difesa sollecitava la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., comma 6, nella parte in cui non prevede, in violazione degli artt. 24 e 27 Cost., che l'imputato che abbia riproposto, al giudice del dibattimento e prima della dichiarazione di apertura del medesimo, la richiesta di abbreviato condizionato all'attività di integrazione probatoria, già formulata nel corso dell'udienza preliminare e rigettata dal G.u.p., possa, nel caso di implicito rigetto da parte del Tribunale e di successiva pronuncia assolutoria, riproporre la questione nel giudizio di appello promosso dal P.M..
La Corte d'appello ha osservato, richiamando al riguardo il contenuto dell'espressa previsione di cui all'art. 98 c.p.p., che era certamente in facoltà del ricorrente, nel giudizio d'appello introdotto dal P.M. e poi definito con la sentenza del 29 giugno 2011, non solo chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia assolutoria, ma anche la rivalutazione delle istanze di integrazione probatoria a suo tempo formulate quale condizione della richiesta di giudizio abbreviato, dapprima in sede di udienza preliminare e, poi, in limine litis in sede di apertura del giudizio dibattimentale (entrambe, del resto, rigettate, esplicitamente dal G.u.p. ed implicitamente dal Tribunale).
In tal senso, dunque, l'eventuale pronunzia di rigetto della richiesta da parte della Corte d'appello avrebbe potuto costituire oggetto di ricorso per cassazione, rientrando nel perimetro cognitivo di quel giudizio di legittimità ormai definito nei termini della sentenza di annullamento che ha dato luogo al giudizio di rinvio.
4. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello in data il ottobre 2012 hanno proposto ricorso per cassazione I difensori dell'imputato, eccependo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 438 c.p.p., comma 6, e all'art. 442 c.p.p., con riguardo alla mancata considerazione della richiesta di rito abbreviato condizionato, ritualmente riproposta in sede di apertura del giudizio di primo grado, valutazione che la Corte d'appello, la cui sentenza venne cassata, avrebbe dovuto effettuare, sia pure al solo fine di disattenderla.
L'imputato assolto, infatti, non ha modo di reiterare in grado di appello la richiesta di abbreviato per un evidente vuoto normativo, in quanto solo all'Imputato condannato è consentito di interporre tra i motivi di gravame anche quello della mancata concessione della diminuzione di pena ex art. 442 c.p.p., comma 2, qualora negata dal primo giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Illogico, pertanto, deve ritenersi il ragionamento della Corte d'appello nella parte in cui afferma che l'imputato avrebbe potuto reiterare la richiesta in apertura del giudizio di secondo grado. La su indicata preclusione normativa, peraltro, determina un'ingiusta disparità di trattamento con l'imputato condannato, che in sede di gravame può indicare motivi specifici, dolendosi, quanto meno, della mancata applicazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2. Si reitera, dunque, la questione, già posta all'attenzione della Corte d'appello reggina, di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., comma 6, in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., ovvero dell'art. 605 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'esame dell'applicazione della diminuente di pena ex art. 442 c.p.p., comma 2, a seguito della richiesta di rito abbreviato ritualmente proposta dall'imputato nel giudizio di prime cure conclusosi con una sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è Inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti.
6. In ordine al motivo di doglianza prospettato dalla difesa - peraltro reiterativo di analoga censura prospettata nel giudizio di rinvio - la Corte d'appello, pur non trascurando di esaminarne i profili di merito e di rilevarne con congrue ed esaustive argomentazioni la manifesta infondatezza (v., supra, il par. 3.), ha correttamente osservato come la questione avrebbe potuto e dovuto esser proposta nel precedente giudizio d'appello, escludendo che la stessa potesse essere sollevata per la prima volta nel giudizio di rinvio, avuto riguardo al fatto che lo specifico ambito della cognizione rimessa al giudice dell'appello era stato in questa Sede delimitato con riferimento al solo aspetto della determinazione del trattamento sanzionatorio, sulla base della fascia edittale prevista dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. nella sua antecedente formulazione (v., supra, il par. 3.).
7. Al riguardo, pertanto, la Corte distrettuale si è uniformata al consolidato insegnamento giurisprudenziale elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte ne1 rilevate cause di nullità, anche assolute, o d'inammissibilità, ovvero di inutillzzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (Sez. 1, n. 4614 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Rv. 205356; Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997, dep. 18/02/1998, Rv. 209843; Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 235274). 8 Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di Euro mille/00.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida nella somma di Euro 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti civili Regione Calabria e Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013