CASS
Sentenza 29 marzo 2021
Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2021, n. 11652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11652 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AR OR nato a [...] il [...] dalla parte civile AR AR IS nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AR SA nato a [...] il [...] inoltre: RESP. CIV. avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per le parti civili ricorrenti AR OR e AR AR IS è presente l'avvocato BACECCI DAVID del foro di TIVOLI che illustra i motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento, deposita conclusioni e nota spese. E' altresì presente l'avvocato ARGIRO' MASSIMO del foro di ROMA in difesa del responsabile civile che chiede la conferma della sentenza impugnata. E' infine presente l'avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa dell'imputata AR SA che chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11652 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 05/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma con la decisione impugnata confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva assolto AR RO dal reato di omicidio colposo a seguito di investimento stradale del pedone AR TO, fatto avvenuto a Tivoli il 26 Ottobre 2011. Alla AR era contestata colpa generica e la violazione degli art.141 e 154 cod.strad. laddove, ripartendo da uno stop e intenzionata a svoltare a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione di Via EM non si avvedeva della presenza del pedone il quale, sulla sinistra del veicolo e in prossimità dell'incrocio, aveva intrapreso l'attraversamento dell'intersezione stradale. Secondo la prospettazione accusatoria la AR in fase di ripartenza aveva attinto il pedone con un leggero contatto provocandone la caduta a terra da cui era conseguito un grave trauma encefalico che lo aveva condotto a morte. 2. La Corte di Appello di Roma, decidendo sulla impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili eredi del de cuius, dopo avere esaminato le emergenze processuali e ricapitolato le stesse e le valutazioni dei consulenti tecnici e del perito, escludeva che fosse avvenuto un contatto tra il veicolo della AR contro il corpo del pedone;
concludeva che il pedone, anziano e malfermo, spaventato dalla presenza del veicolo, aveva perso l'equilibrio ed escludeva altresì che la ruota del veicolo potesse avere sormontato il corpo del pedone a terra, come era stato ipotizzato dall'accusa sulla base di una traccia di pneumatico rilevata sui pantaloni del pedone e da una echimosi riscontrata in sede autoptica sulla gamba sinistra di questi, prospettando che il contatto con il pneumatico con il pneumatico potesse essere intervenuto in fase di caduta o quando il pedone era già disteso in terra. Riteneva comunque che il quadro probatorio non era né univoco ma presentava profili di contraddittorietà lasciando all'interprete margini di incertezza così da giustificare la conferma della pronuncia assolutoria di primo grado. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa delle parti civili AR FI e AR IA UI proponendo tre motivi di ricorso. Con una prima articolata censura assume violazione di legge in materia di valutazione delle prove, motivazione contraddittoria ed illogica e carenza di motivazione in relazione alla corretta individuazione della dinamica del sinistro, rappresentando la contraddittorietà e la 1 inverosimiglianza dei contributi dichiarativi dei tre testi oculari posti a fondamento del giudizio assolutorio, la illogicità della motivazione laddove escludeva che il veicolo fosse in movimento e che il pedone non fosse stato attinto da questo nonostante le contrarie conclusioni del perito, del consulente delle parte civili e dello stesso consulente dell'imputato; assumeva altresì la illogicità e la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di appello per giustificare la vasta echimosi rinvenuta sulla gamba del pedone e la traccia di pneumatico sul pantalone da questi indossato, nonché la necessità di spostare il veicolo per soccorrere il pedone, elementi circostanziali che avrebbero dovuto indirizzare la Corte a riconoscere l'esistenza di un contatto, seppure minimo, tra il veicolo e il pedone. Lamentava altresì difetto di motivazione laddove la sentenza aveva escluso di potere individuare il punto di caduta, come luogo dell'incidente, in corrispondenza delle tracce ematiche rinvenute sull'asfalto, prospettando che il sanguinamento potesse essere intervenuto in un tratto e in momento diversi rispetto a quelli di caduta. Ulteriore motivo di censura era rappresentato dalla alternativa dinamica dell'incidente formulata dal giudice di appello, quale caduta accidentale del pedone sorpreso dall'accostarsi del veicolo che si era arrestato all'incrocio, in quanto del tutto svincolata dalle emergenze istruttorie le quali deponevano per un contatto tra l'autovettura e il TU. Con una terza articolazione assumeva violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'esame del teste BU il quale dopo avere escluso in sede dibattimentale che il veicolo avesse urtato il pedone, dinanzi al giudice civile aveva riconosciuto che l'urto vi era stato e che per effetto di tale urto il pedone era caduto a terra. Una tale contraddittorietà di contributi dichiarativi imponevano la rinnovazione dell'esame del BU in quanto testimone oculare privilegiato nella visione del teatro del sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamento infondato e deve essere dichiarato inammissibile. In relazione al dedotto vizio motivazionale sulla ricorrenza di insanabili contraddizioni negli elementi tecnici e dichiarativi acquisiti, ovvero di erronea valutazione della prova dichiarativa, nonché di non corretta esplorazione del rapporto di causalità materiale e della colpa in 2 capo alla conducente del veicolo va preliminarmente osservato, in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.IV, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali, come appare richiedere la difesa delle parti civili riportando elementi fattuali che, nell'interesse del ricorrente, giustificherebbero una diversa ricostruzione delle fasi del sinistro. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU 24.9.2003, n. 47289, Petrella, Rv. 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato anche il vizio di travisamento della prova per non essere stata adeguatamente considerata la presenza di tracce conseguenti al sinistro che avrebbe dovuto diversamente orientare la valutazione del giudicante 3 sulla sussistenza di un impatto e sulla caduta del pedone come conseguenza di un urto. 2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti nei primi due motivi di ricorso in quanto la ricostruzione della dinamica dei sinistro è intervenuta sulla base di un coacervo di elementi oggettivi, dichiarativi e logici, che hanno condotto il giudicante ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo alla AR e comunque ad evidenziare elementi di equivocità e di contraddittorietà degli elementi acquisiti al processo così da precludere un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Dall'altro lato la difesa delle ricorrenti si è limitata a formulare parcellizzate note di dissenso alla sentenza impugnata su ogni questione che ha formato oggetto del giudizio, quale la ricorrenza di un contatto tra il veicolo ed il pedone, il punto in cui l'urto ovvero la caduta si erano verificati, la giustificazione delle tracce riscontrate sui bermuda della vittima e della presenza di echimosi sulla gamba della stessa, l'attendibilità dei testimoni i quali avevano escluso l'esistenza di un contatto o comunque avevano riconosciuto che la caduta del pedone non era stata la conseguenza di un urto, ma di una andatura malferma o di un improvviso malore, l'assenza di tracce di urto sul veicolo. 3. Peraltro su ciascuna di tali elementi la Corte di Appello ha fornito una valutazione non manifestamente illogica, coerente con le emergenze processuali, riconoscendo la attendibilità dei testimoni, evidenziando che le aporie emerse in dibattimento rispetto alle sommarie informazioni assunte in corso di indagine erano state composte e superate dall'esame dibattimentale in cui la difesa delle parti civili era ammessa a contraddire, ha ricostruito in termini plausibili le ragioni per cui era stato necessario spostare il veicolo per consentire i soccorsi al pedone senza che vi fosse stato il sormontannento dello stesso, risultando la traccia riscontrata sul bermuda e l'echimosi sulla gamba compatibili con un urto indiretto o con uno strusciamento con il pneumatico in fase di caduta. 3.1 Anche l'analisi relativa al rapporto di causalità materiale appare logicamente sviluppato atteso che, una volta escluso l'impatto tra parte anteriore laterale del veicolo della AR contro il corpo del pedone, anche perché un siffatto urto avrebbe provocato il sollevamento e il caricamento del corpo del pedone (di cui non esiste alcuna evidenza) e considerato che quest'ultimo era stato visto cadere all'indietro secondo un dinamismo del tutto compatibile con le lesioni riportate, l'arretramento e la caduta indietro del TU sono stati logicamente ricondotti, in coerenza 4
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per le parti civili ricorrenti AR OR e AR AR IS è presente l'avvocato BACECCI DAVID del foro di TIVOLI che illustra i motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento, deposita conclusioni e nota spese. E' altresì presente l'avvocato ARGIRO' MASSIMO del foro di ROMA in difesa del responsabile civile che chiede la conferma della sentenza impugnata. E' infine presente l'avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa dell'imputata AR SA che chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11652 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 05/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma con la decisione impugnata confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva assolto AR RO dal reato di omicidio colposo a seguito di investimento stradale del pedone AR TO, fatto avvenuto a Tivoli il 26 Ottobre 2011. Alla AR era contestata colpa generica e la violazione degli art.141 e 154 cod.strad. laddove, ripartendo da uno stop e intenzionata a svoltare a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione di Via EM non si avvedeva della presenza del pedone il quale, sulla sinistra del veicolo e in prossimità dell'incrocio, aveva intrapreso l'attraversamento dell'intersezione stradale. Secondo la prospettazione accusatoria la AR in fase di ripartenza aveva attinto il pedone con un leggero contatto provocandone la caduta a terra da cui era conseguito un grave trauma encefalico che lo aveva condotto a morte. 2. La Corte di Appello di Roma, decidendo sulla impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili eredi del de cuius, dopo avere esaminato le emergenze processuali e ricapitolato le stesse e le valutazioni dei consulenti tecnici e del perito, escludeva che fosse avvenuto un contatto tra il veicolo della AR contro il corpo del pedone;
concludeva che il pedone, anziano e malfermo, spaventato dalla presenza del veicolo, aveva perso l'equilibrio ed escludeva altresì che la ruota del veicolo potesse avere sormontato il corpo del pedone a terra, come era stato ipotizzato dall'accusa sulla base di una traccia di pneumatico rilevata sui pantaloni del pedone e da una echimosi riscontrata in sede autoptica sulla gamba sinistra di questi, prospettando che il contatto con il pneumatico con il pneumatico potesse essere intervenuto in fase di caduta o quando il pedone era già disteso in terra. Riteneva comunque che il quadro probatorio non era né univoco ma presentava profili di contraddittorietà lasciando all'interprete margini di incertezza così da giustificare la conferma della pronuncia assolutoria di primo grado. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa delle parti civili AR FI e AR IA UI proponendo tre motivi di ricorso. Con una prima articolata censura assume violazione di legge in materia di valutazione delle prove, motivazione contraddittoria ed illogica e carenza di motivazione in relazione alla corretta individuazione della dinamica del sinistro, rappresentando la contraddittorietà e la 1 inverosimiglianza dei contributi dichiarativi dei tre testi oculari posti a fondamento del giudizio assolutorio, la illogicità della motivazione laddove escludeva che il veicolo fosse in movimento e che il pedone non fosse stato attinto da questo nonostante le contrarie conclusioni del perito, del consulente delle parte civili e dello stesso consulente dell'imputato; assumeva altresì la illogicità e la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di appello per giustificare la vasta echimosi rinvenuta sulla gamba del pedone e la traccia di pneumatico sul pantalone da questi indossato, nonché la necessità di spostare il veicolo per soccorrere il pedone, elementi circostanziali che avrebbero dovuto indirizzare la Corte a riconoscere l'esistenza di un contatto, seppure minimo, tra il veicolo e il pedone. Lamentava altresì difetto di motivazione laddove la sentenza aveva escluso di potere individuare il punto di caduta, come luogo dell'incidente, in corrispondenza delle tracce ematiche rinvenute sull'asfalto, prospettando che il sanguinamento potesse essere intervenuto in un tratto e in momento diversi rispetto a quelli di caduta. Ulteriore motivo di censura era rappresentato dalla alternativa dinamica dell'incidente formulata dal giudice di appello, quale caduta accidentale del pedone sorpreso dall'accostarsi del veicolo che si era arrestato all'incrocio, in quanto del tutto svincolata dalle emergenze istruttorie le quali deponevano per un contatto tra l'autovettura e il TU. Con una terza articolazione assumeva violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'esame del teste BU il quale dopo avere escluso in sede dibattimentale che il veicolo avesse urtato il pedone, dinanzi al giudice civile aveva riconosciuto che l'urto vi era stato e che per effetto di tale urto il pedone era caduto a terra. Una tale contraddittorietà di contributi dichiarativi imponevano la rinnovazione dell'esame del BU in quanto testimone oculare privilegiato nella visione del teatro del sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamento infondato e deve essere dichiarato inammissibile. In relazione al dedotto vizio motivazionale sulla ricorrenza di insanabili contraddizioni negli elementi tecnici e dichiarativi acquisiti, ovvero di erronea valutazione della prova dichiarativa, nonché di non corretta esplorazione del rapporto di causalità materiale e della colpa in 2 capo alla conducente del veicolo va preliminarmente osservato, in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.IV, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali, come appare richiedere la difesa delle parti civili riportando elementi fattuali che, nell'interesse del ricorrente, giustificherebbero una diversa ricostruzione delle fasi del sinistro. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU 24.9.2003, n. 47289, Petrella, Rv. 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato anche il vizio di travisamento della prova per non essere stata adeguatamente considerata la presenza di tracce conseguenti al sinistro che avrebbe dovuto diversamente orientare la valutazione del giudicante 3 sulla sussistenza di un impatto e sulla caduta del pedone come conseguenza di un urto. 2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti nei primi due motivi di ricorso in quanto la ricostruzione della dinamica dei sinistro è intervenuta sulla base di un coacervo di elementi oggettivi, dichiarativi e logici, che hanno condotto il giudicante ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo alla AR e comunque ad evidenziare elementi di equivocità e di contraddittorietà degli elementi acquisiti al processo così da precludere un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Dall'altro lato la difesa delle ricorrenti si è limitata a formulare parcellizzate note di dissenso alla sentenza impugnata su ogni questione che ha formato oggetto del giudizio, quale la ricorrenza di un contatto tra il veicolo ed il pedone, il punto in cui l'urto ovvero la caduta si erano verificati, la giustificazione delle tracce riscontrate sui bermuda della vittima e della presenza di echimosi sulla gamba della stessa, l'attendibilità dei testimoni i quali avevano escluso l'esistenza di un contatto o comunque avevano riconosciuto che la caduta del pedone non era stata la conseguenza di un urto, ma di una andatura malferma o di un improvviso malore, l'assenza di tracce di urto sul veicolo. 3. Peraltro su ciascuna di tali elementi la Corte di Appello ha fornito una valutazione non manifestamente illogica, coerente con le emergenze processuali, riconoscendo la attendibilità dei testimoni, evidenziando che le aporie emerse in dibattimento rispetto alle sommarie informazioni assunte in corso di indagine erano state composte e superate dall'esame dibattimentale in cui la difesa delle parti civili era ammessa a contraddire, ha ricostruito in termini plausibili le ragioni per cui era stato necessario spostare il veicolo per consentire i soccorsi al pedone senza che vi fosse stato il sormontannento dello stesso, risultando la traccia riscontrata sul bermuda e l'echimosi sulla gamba compatibili con un urto indiretto o con uno strusciamento con il pneumatico in fase di caduta. 3.1 Anche l'analisi relativa al rapporto di causalità materiale appare logicamente sviluppato atteso che, una volta escluso l'impatto tra parte anteriore laterale del veicolo della AR contro il corpo del pedone, anche perché un siffatto urto avrebbe provocato il sollevamento e il caricamento del corpo del pedone (di cui non esiste alcuna evidenza) e considerato che quest'ultimo era stato visto cadere all'indietro secondo un dinamismo del tutto compatibile con le lesioni riportate, l'arretramento e la caduta indietro del TU sono stati logicamente ricondotti, in coerenza 4