CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18854/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13403/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig Ricorrente_1 impugnava, l'avviso di accertamento n. 112490057315 per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti e mancato pagamento dei tributi Ta.Ri. e
Tefa per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, pari a 7.951 euro.
Il ricorso veniva preceduto in data 20.11.2024 da istanza in autotutela ad Ama S.p.A al fine di ottenere l'annullamento integrale dell'atto.
in data 28.02.2025, quindi, successivamente alla costituzione in giudizio del contribuente, gli Uffici hanno disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n. 112490057315, con la seguente motivazione: “L'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri.” concludendo che pertanto gli importi richiesti a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi non sono più dovuti.
Non si costituiva Roma Capitale
Con memoria integrativa il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela da parte dell'amministrazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18854/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057315 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13403/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig Ricorrente_1 impugnava, l'avviso di accertamento n. 112490057315 per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti e mancato pagamento dei tributi Ta.Ri. e
Tefa per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, pari a 7.951 euro.
Il ricorso veniva preceduto in data 20.11.2024 da istanza in autotutela ad Ama S.p.A al fine di ottenere l'annullamento integrale dell'atto.
in data 28.02.2025, quindi, successivamente alla costituzione in giudizio del contribuente, gli Uffici hanno disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n. 112490057315, con la seguente motivazione: “L'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri.” concludendo che pertanto gli importi richiesti a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi non sono più dovuti.
Non si costituiva Roma Capitale
Con memoria integrativa il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela da parte dell'amministrazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.