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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 50 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2106 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa in proprio dall'avv. GABRIELLA GIULIANI
ATTRICE
contro
, Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
GABRIELLA GIULIANI proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 24.11.2023 dal Tribunale di Rimini – Sezione
Penale che liquidava la somma di € 1.040,00 specificando che non vi erano ragioni per applicare né aumenti, né riduzioni ex art. 12 comma 1 DM 55/2014 ferma la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il provvedimento in questa sede contestato, liquidava il compenso nella misura di euro € 1.040,00 – già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, di cui euro 240,00 per la fase studio, euro
600,00 per la fase istruttoria o dibattimentale ed euro 720,00 per la fase decisionale.
1 Esponeva la ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio di -ammesso al CP_2 patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 02.11.2018; di aver redatto atto di opposizione a decreto penale di condanna (come da documentazione allegata), quindi di aver prestato la propria attività nella fase dibattimentale dal decreto che disponeva il giudizio, fino alla sentenza dell'08.10.2020.
Nel merito la ricorrente rilevava l'erroneità del provvedimento di liquidazione, il quale indicava importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14 ed ometteva la liquidazione della fase introduttiva ritenuta, invece, applicabile in ragione della redazione dell'opposizione al decreto penale di condanna che, poi, aveva dato impulso alla fase dibattimentale, e pertanto, chiedeva di annullare il decreto di liquidazione emesso il
24.11.2023 dal Tribunale di Rimini e per l'effetto, di procedere alla liquidazione a spese dello Stato ed favore della ricorrente dei compensi determinati nella somma di € 2.280,00 oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In merito alla contestazione della liquidazione del compenso che recherebbe importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14, è sufficiente osservare che i valori liquidati risultano compresi tra i valori minimi e medi e che la liquidazione appare corretta, tenuto conto della non particolare complessità della causa trattata e della totale assenza di questioni di fatto e di diritto.
Per quanto riguarda invece, la contestazione in merito al mancato riconoscimento della fase introduttiva, deve rilevarsi come il decreto impugnato l'abbia esclusa sebbene effettivamente svolta dal difensore – come emerso in atti. Tuttavia, rilevato che nell'opposizione non venivano mosse eccezioni in fatto o diritto, ritenuta la bassa complessità del procedimento, nel quale il difensore si limitava a indicare il numero del decreto cui faceva opposizione, risulta equo liquidare ai minimi la fase introduttiva per l'importo di € 270 già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis del DPR 115/02, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione,
- ridetermina il compenso liquidato a favore dell'avv. Gabriella Giuliani in euro 1.310,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 462,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2106 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa in proprio dall'avv. GABRIELLA GIULIANI
ATTRICE
contro
, Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
GABRIELLA GIULIANI proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 24.11.2023 dal Tribunale di Rimini – Sezione
Penale che liquidava la somma di € 1.040,00 specificando che non vi erano ragioni per applicare né aumenti, né riduzioni ex art. 12 comma 1 DM 55/2014 ferma la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il provvedimento in questa sede contestato, liquidava il compenso nella misura di euro € 1.040,00 – già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, di cui euro 240,00 per la fase studio, euro
600,00 per la fase istruttoria o dibattimentale ed euro 720,00 per la fase decisionale.
1 Esponeva la ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio di -ammesso al CP_2 patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 02.11.2018; di aver redatto atto di opposizione a decreto penale di condanna (come da documentazione allegata), quindi di aver prestato la propria attività nella fase dibattimentale dal decreto che disponeva il giudizio, fino alla sentenza dell'08.10.2020.
Nel merito la ricorrente rilevava l'erroneità del provvedimento di liquidazione, il quale indicava importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14 ed ometteva la liquidazione della fase introduttiva ritenuta, invece, applicabile in ragione della redazione dell'opposizione al decreto penale di condanna che, poi, aveva dato impulso alla fase dibattimentale, e pertanto, chiedeva di annullare il decreto di liquidazione emesso il
24.11.2023 dal Tribunale di Rimini e per l'effetto, di procedere alla liquidazione a spese dello Stato ed favore della ricorrente dei compensi determinati nella somma di € 2.280,00 oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In merito alla contestazione della liquidazione del compenso che recherebbe importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14, è sufficiente osservare che i valori liquidati risultano compresi tra i valori minimi e medi e che la liquidazione appare corretta, tenuto conto della non particolare complessità della causa trattata e della totale assenza di questioni di fatto e di diritto.
Per quanto riguarda invece, la contestazione in merito al mancato riconoscimento della fase introduttiva, deve rilevarsi come il decreto impugnato l'abbia esclusa sebbene effettivamente svolta dal difensore – come emerso in atti. Tuttavia, rilevato che nell'opposizione non venivano mosse eccezioni in fatto o diritto, ritenuta la bassa complessità del procedimento, nel quale il difensore si limitava a indicare il numero del decreto cui faceva opposizione, risulta equo liquidare ai minimi la fase introduttiva per l'importo di € 270 già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis del DPR 115/02, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione,
- ridetermina il compenso liquidato a favore dell'avv. Gabriella Giuliani in euro 1.310,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 462,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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