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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8510/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, cittadina polacca C.F._1
e
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 cittadino italiano, entrambi residenti in [...], difesi e rappresentati dall'avv. Milena Scagliarini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 153 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso :”visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
OC (Polonia) il 06/05/1982 e nato a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio celebrato a Castel San Pietro Terme (BO) il 18/09/2010, trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune al n. 40, Serie A, Parte 2;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, portandosi mutuo rispetto, restando il sig. Parte_2 nell'abitazione familiare ed essendosi trasferita in altro alloggio la signora
[...] Pt_1 Parte_1 portando seco i propri beni personali;
[...]
2) prende atto che le parti, per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali hanno concordato a che la signora si impegnasse a trasferire senza corrispettivo Parte_1 al sig. , che si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà L'immobile sito Parte_2 in
OZ L'IL (BO) Via Grazia Deledda n.
9. La cessione verrà perfezionata con atto notarile da stipulare entro il 31 dicembre 2025 a mezzo Notaio scelto dal sig. ed a spese a Parte_2 carico di quest'ultimo;
3) prende atto che il sig. si impegna contestualmente ed in pari data al rogito ad Parte_2 accollarsi il mutuo ipotecario acceso dai coniugi per l'acquisto L'abitazione coniugale stipulato il
23 aprile 2014 presso Banca Popolare Commercio e Industria SPA;
5) prende atto che i coniugi dichiarano che il presente atto non costituisce contratto preliminare e che le disposizioni patrimoniali ivi contenute sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6) prende atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente salvo l'esatto adempimento degli accordi che precedono.
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Spese legali compensate tra le parti
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8510/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, cittadina polacca C.F._1
e
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 cittadino italiano, entrambi residenti in [...], difesi e rappresentati dall'avv. Milena Scagliarini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 153 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso :”visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
OC (Polonia) il 06/05/1982 e nato a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio celebrato a Castel San Pietro Terme (BO) il 18/09/2010, trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune al n. 40, Serie A, Parte 2;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, portandosi mutuo rispetto, restando il sig. Parte_2 nell'abitazione familiare ed essendosi trasferita in altro alloggio la signora
[...] Pt_1 Parte_1 portando seco i propri beni personali;
[...]
2) prende atto che le parti, per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali hanno concordato a che la signora si impegnasse a trasferire senza corrispettivo Parte_1 al sig. , che si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà L'immobile sito Parte_2 in
OZ L'IL (BO) Via Grazia Deledda n.
9. La cessione verrà perfezionata con atto notarile da stipulare entro il 31 dicembre 2025 a mezzo Notaio scelto dal sig. ed a spese a Parte_2 carico di quest'ultimo;
3) prende atto che il sig. si impegna contestualmente ed in pari data al rogito ad Parte_2 accollarsi il mutuo ipotecario acceso dai coniugi per l'acquisto L'abitazione coniugale stipulato il
23 aprile 2014 presso Banca Popolare Commercio e Industria SPA;
5) prende atto che i coniugi dichiarano che il presente atto non costituisce contratto preliminare e che le disposizioni patrimoniali ivi contenute sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6) prende atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente salvo l'esatto adempimento degli accordi che precedono.
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Spese legali compensate tra le parti
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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