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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 832/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 832 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 30 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Giugliano in Campania (NA) alla Via San Vito n. 6, Lettera A , C.F.:
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
04/02/1969, residente in [...], Lettera A, C.F.: entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123 presso lo studio pagi na 1 di 5 dell'avv. Pietro Rocco di Torrepadula che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28 febbraio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili , alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Giugliano in
Campania (NA) in data 28/6/2003 dal quale è nata una IG, Persona_1
(nata il [...]) maggiorenne portatrice di handicap.
[...]
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 4640/2023 del 17/04/2023, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si
è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 26/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. pagi na 2 di 5 La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del
30/05/2025
Il P.M. ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il 14/04/2023) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
Napoli Nord n. 4640/2023 del 17/04/2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
I. I sottoscritti signori e continueranno Parte_1 Parte_2
a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
II. La sig.ra continuerà ad abitare presso la dimora familiare, sita Pt_1
in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Vito n. 6, Lettera A, unitamente alla IG , maggiorenne portatrice di handicap;
Per_1
III. Il sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza, Parte_2
previa individuazione di un nuovo alloggio adeguato alle esigenze della IG , maggiorenne portatrice di handicap, il cui indirizzo avrà Per_1
cura di comunicare prontamente, anche per le vie brevi, alla sig.ra
Pt_1
IV. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_2
pagi na 3 di 5 contributo al mantenimento della IG , maggiorenne portatrice Per_1
di handicap, la somma di € 300,00 mensili;
V. Il sig. si impegna ed obbliga altresì al pagamento del 50% Parte_2
delle spese straordinarie relative alla IG;
Per_1
VI. In relazione alla propria situazione patrimoniale, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano allo stato e reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di mantenimento personale;
VII. La sig.ra e il sig. si danno Parte_1 Parte_2
reciprocamente atto di non possedere null'altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in Campania
(NA) il 28/06/2003 tra (nata a [...] il Parte_1
10/01/1972) e (nato a [...] il [...]) Parte_2
(Atto n. 151 Parte II, s. A, Anno 2003);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente pagi na 4 di 5 ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 2/7/2025
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
pagi na 5 di 5