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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) –
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.
2788/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 119/2025 pubblicata l'11/09/2025 dal Tribunale di Napoli Nord, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Conforti (C.F. ) CodiceFiscale_1
Reclamante
E
Liquidazione Giudiziale della Parte_1
(Tribunale di Napoli Nord n. 98/2025), in persona del curatore avv. , Controparte_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Giovanni Gravina di Ramacca (C.F. ); C.F._2
Reclamata
Nonché
(C.F. ); CP_2 C.F._3
Reclamato non costituito RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, ha chiesto dichiararsi CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale della società liquidazione Parte_1 Parte_1
vantando nei suoi confronti un credito di euro 17.921,36 per spettanze lavorative.
[...]
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 119/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , ritenendo sussistenti Parte_1 tutti i requisiti oggettivi e soggettivi.
Con reclamo ex artt. 51 e ss. C.C.I., la società ha chiesto di revocare la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. In particolare, la reclamante ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare: l'inattendibilità dei bilanci, l'insussistenza dei presupposti per la qualifica di impresa minore e la sussistenza dello stato di insolvenza.
non si è costituito, mentre la Curatela si è costituita chiedendo il rigetto del CP_2 reclamo.
Il reclamo deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Non può trovare accoglimento la censura con la quale la società reclamante si duole della valutazione, ad opera del Tribunale, dei bilanci sociali.
Ad avviso di questo Collegio la motivazione della sentenza di prime cure è del tutto condivisibile in quanto ha ritenuto totalmente inattendibili i bilanci poiché in essi non era riportata l'ingente esposizione debitoria verso l'Erario.
Sul punto va evidenziato come la reclamante non abbia fornito una valida giustificazione a tale omissione, essendosi limitata a sostenere che tale errore contabile sarebbe stato trascurabile in quanto, a suo giudizio, secondo i principi di revisione legale sarebbero rilevanti solo quelle omissioni che superino delle soglie minime (1%-2% dei ricavi o dell'attivo, il 5%-10% del risultato lordo). La tesi non è per nulla condivisibile in quanto, se anche esistesse il principio di revisione legale dei conti indicato dalla reclamante, esso non avrebbe alcuna influenza sulla valutazione dell'attendibilità dei bilanci, rispetto alla quale correttamente il Tribunale ha ritenuto che la mancata annotazione di ingenti debiti della società verso l'Erario rendesse non credibili i relativi dati contabili.
Anche il secondo motivo di reclamo, col quale si denuncia l'errata valutazione dei requisiti di impresa minore, non è fondato. Ai sensi dell'art. 121 CCI, sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori che non presentano il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. D) e che siano in stato di insolvenza. La società reclamante non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti in questione, che avrebbero evitato l'apertura della procedura concorsuale, posto che l'ammontare delle passività, ricostruite dal Tribunale anche tenuto conto dei debiti fiscali accertati in sede di istruttoria, risulta essere ben oltre la soglia richiesta dall'art. 2 comma 1 lett. D)
n.
3. Ed infatti, nella propria comparsa la Liquidazione ha giustamente evidenziato che il valore dei debiti erariali accertati dal Tribunale è di € 446.130,91, cui vanno aggiunti € 64.797,00 di debiti non erariali dichiarati in bilancio, oltre ad € 17.921,36 relativi al debito nei confronti del lavoratore, per un totale di € 528.849,27.
Infine, l'ammontare ingente del debito nei confronti dell'Erario, nonché del debito mai onorato nei confronti del lavoratore e l'incapacità della società di farvi fronte con mezzi ordinari di pagamento, rappresenta certamente un chiaro indice della sua insolvenza.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, da liquidarsi in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione della Liquidazione al patrocinio a spese dello Stato. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 119/2025 così provvede:
[...]
1. Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la al pagamento, in Parte_1 favore dello Stato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli il 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) –
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.
2788/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 119/2025 pubblicata l'11/09/2025 dal Tribunale di Napoli Nord, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Conforti (C.F. ) CodiceFiscale_1
Reclamante
E
Liquidazione Giudiziale della Parte_1
(Tribunale di Napoli Nord n. 98/2025), in persona del curatore avv. , Controparte_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Giovanni Gravina di Ramacca (C.F. ); C.F._2
Reclamata
Nonché
(C.F. ); CP_2 C.F._3
Reclamato non costituito RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, ha chiesto dichiararsi CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale della società liquidazione Parte_1 Parte_1
vantando nei suoi confronti un credito di euro 17.921,36 per spettanze lavorative.
[...]
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 119/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , ritenendo sussistenti Parte_1 tutti i requisiti oggettivi e soggettivi.
Con reclamo ex artt. 51 e ss. C.C.I., la società ha chiesto di revocare la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. In particolare, la reclamante ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare: l'inattendibilità dei bilanci, l'insussistenza dei presupposti per la qualifica di impresa minore e la sussistenza dello stato di insolvenza.
non si è costituito, mentre la Curatela si è costituita chiedendo il rigetto del CP_2 reclamo.
Il reclamo deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Non può trovare accoglimento la censura con la quale la società reclamante si duole della valutazione, ad opera del Tribunale, dei bilanci sociali.
Ad avviso di questo Collegio la motivazione della sentenza di prime cure è del tutto condivisibile in quanto ha ritenuto totalmente inattendibili i bilanci poiché in essi non era riportata l'ingente esposizione debitoria verso l'Erario.
Sul punto va evidenziato come la reclamante non abbia fornito una valida giustificazione a tale omissione, essendosi limitata a sostenere che tale errore contabile sarebbe stato trascurabile in quanto, a suo giudizio, secondo i principi di revisione legale sarebbero rilevanti solo quelle omissioni che superino delle soglie minime (1%-2% dei ricavi o dell'attivo, il 5%-10% del risultato lordo). La tesi non è per nulla condivisibile in quanto, se anche esistesse il principio di revisione legale dei conti indicato dalla reclamante, esso non avrebbe alcuna influenza sulla valutazione dell'attendibilità dei bilanci, rispetto alla quale correttamente il Tribunale ha ritenuto che la mancata annotazione di ingenti debiti della società verso l'Erario rendesse non credibili i relativi dati contabili.
Anche il secondo motivo di reclamo, col quale si denuncia l'errata valutazione dei requisiti di impresa minore, non è fondato. Ai sensi dell'art. 121 CCI, sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori che non presentano il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. D) e che siano in stato di insolvenza. La società reclamante non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti in questione, che avrebbero evitato l'apertura della procedura concorsuale, posto che l'ammontare delle passività, ricostruite dal Tribunale anche tenuto conto dei debiti fiscali accertati in sede di istruttoria, risulta essere ben oltre la soglia richiesta dall'art. 2 comma 1 lett. D)
n.
3. Ed infatti, nella propria comparsa la Liquidazione ha giustamente evidenziato che il valore dei debiti erariali accertati dal Tribunale è di € 446.130,91, cui vanno aggiunti € 64.797,00 di debiti non erariali dichiarati in bilancio, oltre ad € 17.921,36 relativi al debito nei confronti del lavoratore, per un totale di € 528.849,27.
Infine, l'ammontare ingente del debito nei confronti dell'Erario, nonché del debito mai onorato nei confronti del lavoratore e l'incapacità della società di farvi fronte con mezzi ordinari di pagamento, rappresenta certamente un chiaro indice della sua insolvenza.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, da liquidarsi in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione della Liquidazione al patrocinio a spese dello Stato. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 119/2025 così provvede:
[...]
1. Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la al pagamento, in Parte_1 favore dello Stato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli il 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino