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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.11.2022 da
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliate presso l'avv. Silvia Zamperoni che le rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
SA IE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 371/22 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 11.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione reiette, con domanda di annullamento o riforma dell'impugnata sentenza n. 371/2022 del Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, pubblicata il 31.5.2022 e comunicata il
3.6.2022, in via preliminare di rito:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della decisione in violazione dell'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- nel merito e in ogni caso:
2. rigettare le domande tutte del Sig. riguardanti Controparte_1
differenze retributive e TFR, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa, con ogni effetto restitutorio rispetto all'esecutività della sentenza di primo grado, e quindi ordinarsi al Sig. la restituzione delle seguenti Controparte_1
somme, in ragione degli effettuati pagamenti, di: € 10.367,45 per capitale sulle differenze retributive, € 767,97 per Tfr, oltre a €
1.022,49 per interessi corrisposti;
oltre agli interessi maturati sull'importo capitale al tasso legale dal giorno del pagamento
19.7.2022 al saldo.
3. Con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente ordine al Sig. di restituzione della Controparte_1
somma di € 3.177,24 per spese legali corrisposte all'esito del giudizio di primo grado.
- In via istruttoria: […]”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: - per tutte le ragioni ed i titoli esposti, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello avversario;
In via principale: - per tutte le ragioni ed i titoli esposti, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/2022, emessa in data
31.05.2022 dal Tribunale di Venezia. In ogni caso: - con richiesta di disporre, ex art. 93, comma 1, c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore;
- spese e compensi professionali interamente rifusi, relativi al doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.11.2022 le società
[...]
e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'ex dipendente CP_1
– dapprima in forze presso la e, all'esito di
[...] Parte_1
trasferimento d'azienda, presso la – ha Parte_2
condannato quest'ultima società al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti nella misura di Euro 10.367,45 ed Euro
767,97 per TFR, in solido con la per gli importi Parte_1
maturati sino al 31.12.2018 (cioè sino alla data del trasferimento d'azienda).
Il Giudice di prime cure ha rilevato che: il era stato assunto CP_1
come quadro di livello 7Q del CCNL metalmeccanica industria, con previsione nel contratto di assunzione di un superminimo assorbibile finalizzato a garantire una retribuzione netta di Euro 1.800 mensili;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'accordo raggiunto non poteva essere inteso come limitativo del riconoscimento di una retribuzione netta di euro 1.800 mensili per tutta la durata del rapporto di lavoro anche qualora, in base al CCNL, al ricorrente sarebbe spettata una retribuzione superiore;
in base alle risultanze della CTU svolta le somme erogate a titolo di superminimo erano complessivamente superiori (di euro 3.820,21) a quelle effettivamente spettanti, mentre sussisteva un credito per retribuzione minima tabellare (erogata in misura inferiore rispetto alle previsioni del CCNL) nella misura di Euro 14.187,66; il credito spettante al ricorrente – inferiore a quello vantato nel ricorso – doveva essere quantificato, previa compensazione con le somme erogate in più a titolo di superminimo, nella misura di Euro 10.367,45, oltre ad Euro
767,97 a titolo di rateo TFR. Il Tribunale, inoltre, respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto conto della mancata dimostrazione del requisito dimensionale inferiore alle 15 unità e, comunque, in ragione della modifica dell'art. 18 l. n. 300/70 all'esito della l. n. 92/2012.
Propongono appello le società originarie resistenti sulla base di tre motivi:
a) con il primo motivo eccepiscono la nullità della sentenza per non aver esplicitato le argomentazioni e conclusioni della CTU, condivise dal giudicante e richiamate a sostegno della decisione. A causa di tale omissione non sarebbe possibile comprendere le ragioni poste a fondamento della sentenza anche in relazione a quanto accertato nella consulenza tecnica.
b) con il secondo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato la volontà delle parti alla luce tanto del testo contrattuale, quanto del comportamento delle stesse in corso di rapporto. Le appellanti sostengono che il vincolo contrattuale obbligava la datrice
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
di lavoro a riconoscere la retribuzione netta mensile di Euro 1.800, con possibilità di rivedere l'assetto retributivo prima della fine del terzo anno di attività. Nel caso di specie non vi era stata alcuna revisione e per tutto il rapporto di lavoro il dipendente non aveva sollevato alcuna doglianza circa l'entità della retribuzione riconosciuta anche in ragione del fatto che la società datrice aveva sempre erogato retribuzioni nette mensili in misura superiore ad Euro 1.800, in coerenza con quanto concordato.
c) con il terzo motivo lamenta l'omesso computo di alcune voci nella retribuzione onnicomprensiva dovuta al lavoratore. In particolare, rileva che non solo negli anni dal 2014 al 2016 erano state erogate somme a titolo di superminimo in misura superiore a quanto spettante
(come accertato nella CTU), ma anche negli anni dal 2017 al 2019 erano stati riconosciuti dei premi, trascurati dall'ausiliario del giudice, di importo tale da escludere del tutto la spettanza di crediti del lavoratore a titolo di superminimo.
Sotto altro profilo, sostengono l'insussistenza di crediti anche a titolo di retribuzione base attesa la costante erogazione in corso di rapporto di importi netti mensili sempre superiori a quanto concordato tra le parti e nelle somme riconosciute in più dovevano rientrare anche gli incrementi previsti dal CCNL.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della sentenza gravata e chiedendone la conferma.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Il primo motivo d'appello è infondato. E' ben vero che – come rilevato dalle appellanti società – la sentenza reca al punto n. 8 una frase rimasta incompiuta in cui, astrattamente, avrebbero dovuto essere indicati gli argomenti e le conclusioni del CTU (si legge infatti:
“La CTU ha spiegato che “” e poi la frase termina senza ulteriori precisazioni). Tuttavia, si tratta di un mero errore materiale nella redazione del provvedimento atteso che, poche righe dopo, al punto
11, si ritrova la medesima frase, questa volta completa, in cui vengono riportati ampi stralci delle considerazioni svolte dalla CTU, poi condivise e fatte proprie dal giudicante. E', pertanto, infondata la doglianza secondo cui non sarebbero state esplicitate le ragioni e gli accertamenti sottesi alle conclusioni della consulenza tecnica e posti a base della decisione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il contratto di assunzione prevedeva: a) l'inquadramento nella categoria Quadri e inserimento al 7° livello previsto dal CCNL metalmeccanica industria;
b) la specifica indicazione che il trattamento economico era “quello previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Settore
Metalmeccanici Industria e successivi rinnovi ed integrazioni, anche di carattere locale e/o aziendale”; c) il riconoscimento da parte della società datrice di lavoro “ad integrazione delle voci retributive contrattualmente previste, di cui al citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, [di] un superminimo assorbibile, di importo variabile, che le garantirà una retribuzione omnicomprensiva netta, per 13 mensilità, pari a: - € 1.800,00 mensili, a prescindere dai familiari a carico e dalle modifiche della legislazione fiscale;
tale superminimo sarà assorbibile da successivi aumenti salariali rinvenienti dai rinnovi contrattuali nazionali, locali o aziendali e
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
potrà essere altresì assorbito nell'eventualità di promozione al livello superiore”.
2.1 – Le società appellanti sostengono che il vincolo contrattuale era nel senso di garantire una retribuzione di Euro 1.800 netti mensili e che tale impegno era stato rispettato. In realtà, il testo contrattuale vincolava, innanzi tutto, al rispetto delle tabelle retributive, di tempo in tempo vigenti, in relazione alla categoria e livello di inquadramento e, invece, è pacifico (come accertato anche dalla CTU) che i minimi tabellari previsti per i Quadri di 7° livello non sono stati rispettati, fatta eccezione per i primi anni del rapporto di lavoro. In altre parole, non è vero che l'accordo contrattuale prevedesse l'erogazione garantita di Euro 1.800 netti mensili lasciando libera la società datrice di lavoro di elaborare come meglio ritenuto la busta paga, anche contabilizzando la spettanza di minimi tabellari inferiori a quelli previsti dal CCNL applicato. La società, di contro, avrebbe dovuto riconoscere sempre la spettanza della retribuzione base prevista dal
CCNL, tenendo conto degli aumenti nel tempo introdotti dalla contrattazione collettiva ed erogare il superminimo assorbibile in misura tale da garantire il raggiungimento della somma netta mensile di Euro 1.800 laddove, a tal fine, non fosse stata sufficiente la retribuzione spettante in base al CCNL in relazione alla categoria e il livello di inquadramento. Ciò la società non ha fatto atteso che, da un lato, ha erogato solo per i primi due anni i minimi tabellari previsti dal
CCNL, per poi erogare degli importi inferiori al dovuto negli anni successivi e, dall'altro, ha riconosciuto un superminimo anche superiore a quello spettante contrattualmente nei primi anni sino al
2016 (tranne il 2014), per poi non riconoscere più alcun superminimo.
Irrilevante è poi il comportamento del lavoratore in corso di rapporto, non potendosi riconoscere nella mancata rivendicazione di differenze
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
retributive una prova indiretta dell'infondatezza della pretesa fatta valere dopo la cessazione del rapporto.
3 – Il terzo motivo d'appello, in parte connesso al precedente, è parimenti infondato.
3.1 – Le appellanti si dolgono dell'omessa motivazione in merito all'individuazione delle voci riconducibili alla retribuzione onnicomprensiva dovuta al lavoratore sulla base dell'accordo contrattuale. In particolare, le società fanno riferimento agli importi erogati negli anni dal 2017 al 2019 a titolo di “premi” che, nella prospettazione offerta, avrebbero dovuto essere ricompresi nel concetto di retribuzione onnicomprensiva netta concordata con il lavoratore (che la CTU ha invece ritenuto ad esso estranei). Nel finalizzare il ragionamento, si sostiene che tali importi avrebbero dovuto comunque intendersi come un superminimo che, dunque, doveva intendersi riconosciuto anche negli anni dal 2017 al 2019, peraltro in misura superiore rispetto a quanto ritenuto spettante in base alla CTU per tali anni. Nulla, pertanto, sarebbe dovuto a titolo di differenza per superminimo. A ben vedere, per come formulato, il motivo d'appello non risulta concludente atteso che già nella sentenza di primo grado non si riconosce alcuna somma a titolo di superminimo per tutto il periodo lavorato (dunque, anche per gli anni 2017-2019) atteso che già il maggiore importo erogato a tale titolo negli anni sino al 2016 risultava superiore a quanto effettivamente spettante a titolo di superminimo per negli anni 2017-2019. In più, il giudice di primo grado ha provveduto – anche in assenza di specifica domanda – a sottrarre la differenza residua (pari al delta tra la maggior somma liquidata a titolo di superminimo negli anni sino al 2016 e la somma spettante a tale titolo negli anni 2017-2019) dall'importo spettante a titolo di differenze retributive ordinarie per paga base. Solo per
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completezza di ragionamento si rileva che, verosimilmente, la deduzione delle appellanti sarebbe stata funzionale ad ottenere lo scomputo delle somme erogate a titolo di premio negli anni 2017-
2019 dalle differenze retributive per paga base tabellare riconosciute nella sentenza di primo grado ma, a ben vedere, non è stata specificamente formulata in tal senso l'eccezione di compensazione, atteso che il motivo d'appello si limita a rivendicare l'assenza di differenze retributive per superminimo.
3.2 - In merito alla retribuzione ordinaria, nel motivo d'appello si afferma che negli anni dal 2016 al 2020 la retribuzione netta erogata è sempre stata superiore ad Euro 1.800 avendo le società erogato almeno 200 o 300 euro in più, dovendosi così essere ricompresi gli incrementi apportati alla retribuzione minima di cui al CCNL applicato. In realtà, il dato documentale da cui partire è l'effettiva erogazione di una retribuzione tabellare inferiore alle previsioni del
CCNL applicato cui si accompagna il mancato riconoscimento del superminimo previsto nel contratto. L'erogazione di un netto superiore ad Euro 1.800 è dipesa, invece, dalla liquidazione in busta paga, oltre agli elementi fissi e continuativi della retribuzione (paga base, scatti di anzianità, premio di produzione di Euro 14,63, indennità di funzione), anche di elementi variabili rimessi alla discrezionalità del datore di lavoro come dei premi aziendali, rimborsi spese o delle “una tantum”, e il c.d. Quir (quota maturanda del trattamento di fine rapporto), oltre al rateo di tredicesima. In base al contratto, invece, come già si è chiarito, doveva essere – necessariamente – riconosciuta la paga spettante in base al CCNL e, oltre a questa, un eventuale superminimo al fine di garantire il raggiungimento dell'importo mensile netto di Euro 1.800. Le appellanti, in ultima analisi, pur prendendo atto del riconoscimento in
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busta paga di una paga base tabellare inferiore al dovuto, vorrebbero comunque imputare ora a , ora a paga base le somme CP_2
comunque riconosciute in busta paga, aggiuntive rispetto alla retribuzione tabellare. Manca, tuttavia, una specifica allegazione nella memoria difensiva di primo grado (ma anche nei successivi scritti difensivi) in merito alla natura di tali somme, in particolare dei premi aziendali che, in quanto tali, vanno considerati degli elementi retributivi erogati liberamente dalle società datrici di lavoro (peraltro solo per alcuni anni e in misura variabile), aventi una natura e una funzione diversi rispetto alla paga base che, in ogni caso, va riconosciuta in busta paga, non potendo subire riduzioni in ragione del riconoscimento di un premio aziendale. Per tale regione, correttamente, la sentenza di primo grado – recependo i rilievi della
CTU – ha escluso i premi, al pari del Quir, dei rimborsi spese e delle una tantum, dal concetto di retribuzione onnicomprensiva garantita, dovendo tale espressione essere ricondotta a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo, oltre che con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.
4 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna le parti appellanti al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellato, avv. SA IE.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP RD UC IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.11.2022 da
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliate presso l'avv. Silvia Zamperoni che le rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
SA IE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 371/22 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 11.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione reiette, con domanda di annullamento o riforma dell'impugnata sentenza n. 371/2022 del Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, pubblicata il 31.5.2022 e comunicata il
3.6.2022, in via preliminare di rito:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della decisione in violazione dell'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- nel merito e in ogni caso:
2. rigettare le domande tutte del Sig. riguardanti Controparte_1
differenze retributive e TFR, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa, con ogni effetto restitutorio rispetto all'esecutività della sentenza di primo grado, e quindi ordinarsi al Sig. la restituzione delle seguenti Controparte_1
somme, in ragione degli effettuati pagamenti, di: € 10.367,45 per capitale sulle differenze retributive, € 767,97 per Tfr, oltre a €
1.022,49 per interessi corrisposti;
oltre agli interessi maturati sull'importo capitale al tasso legale dal giorno del pagamento
19.7.2022 al saldo.
3. Con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente ordine al Sig. di restituzione della Controparte_1
somma di € 3.177,24 per spese legali corrisposte all'esito del giudizio di primo grado.
- In via istruttoria: […]”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: - per tutte le ragioni ed i titoli esposti, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello avversario;
In via principale: - per tutte le ragioni ed i titoli esposti, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/2022, emessa in data
31.05.2022 dal Tribunale di Venezia. In ogni caso: - con richiesta di disporre, ex art. 93, comma 1, c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore;
- spese e compensi professionali interamente rifusi, relativi al doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.11.2022 le società
[...]
e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'ex dipendente CP_1
– dapprima in forze presso la e, all'esito di
[...] Parte_1
trasferimento d'azienda, presso la – ha Parte_2
condannato quest'ultima società al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti nella misura di Euro 10.367,45 ed Euro
767,97 per TFR, in solido con la per gli importi Parte_1
maturati sino al 31.12.2018 (cioè sino alla data del trasferimento d'azienda).
Il Giudice di prime cure ha rilevato che: il era stato assunto CP_1
come quadro di livello 7Q del CCNL metalmeccanica industria, con previsione nel contratto di assunzione di un superminimo assorbibile finalizzato a garantire una retribuzione netta di Euro 1.800 mensili;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'accordo raggiunto non poteva essere inteso come limitativo del riconoscimento di una retribuzione netta di euro 1.800 mensili per tutta la durata del rapporto di lavoro anche qualora, in base al CCNL, al ricorrente sarebbe spettata una retribuzione superiore;
in base alle risultanze della CTU svolta le somme erogate a titolo di superminimo erano complessivamente superiori (di euro 3.820,21) a quelle effettivamente spettanti, mentre sussisteva un credito per retribuzione minima tabellare (erogata in misura inferiore rispetto alle previsioni del CCNL) nella misura di Euro 14.187,66; il credito spettante al ricorrente – inferiore a quello vantato nel ricorso – doveva essere quantificato, previa compensazione con le somme erogate in più a titolo di superminimo, nella misura di Euro 10.367,45, oltre ad Euro
767,97 a titolo di rateo TFR. Il Tribunale, inoltre, respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto conto della mancata dimostrazione del requisito dimensionale inferiore alle 15 unità e, comunque, in ragione della modifica dell'art. 18 l. n. 300/70 all'esito della l. n. 92/2012.
Propongono appello le società originarie resistenti sulla base di tre motivi:
a) con il primo motivo eccepiscono la nullità della sentenza per non aver esplicitato le argomentazioni e conclusioni della CTU, condivise dal giudicante e richiamate a sostegno della decisione. A causa di tale omissione non sarebbe possibile comprendere le ragioni poste a fondamento della sentenza anche in relazione a quanto accertato nella consulenza tecnica.
b) con il secondo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato la volontà delle parti alla luce tanto del testo contrattuale, quanto del comportamento delle stesse in corso di rapporto. Le appellanti sostengono che il vincolo contrattuale obbligava la datrice
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
di lavoro a riconoscere la retribuzione netta mensile di Euro 1.800, con possibilità di rivedere l'assetto retributivo prima della fine del terzo anno di attività. Nel caso di specie non vi era stata alcuna revisione e per tutto il rapporto di lavoro il dipendente non aveva sollevato alcuna doglianza circa l'entità della retribuzione riconosciuta anche in ragione del fatto che la società datrice aveva sempre erogato retribuzioni nette mensili in misura superiore ad Euro 1.800, in coerenza con quanto concordato.
c) con il terzo motivo lamenta l'omesso computo di alcune voci nella retribuzione onnicomprensiva dovuta al lavoratore. In particolare, rileva che non solo negli anni dal 2014 al 2016 erano state erogate somme a titolo di superminimo in misura superiore a quanto spettante
(come accertato nella CTU), ma anche negli anni dal 2017 al 2019 erano stati riconosciuti dei premi, trascurati dall'ausiliario del giudice, di importo tale da escludere del tutto la spettanza di crediti del lavoratore a titolo di superminimo.
Sotto altro profilo, sostengono l'insussistenza di crediti anche a titolo di retribuzione base attesa la costante erogazione in corso di rapporto di importi netti mensili sempre superiori a quanto concordato tra le parti e nelle somme riconosciute in più dovevano rientrare anche gli incrementi previsti dal CCNL.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della sentenza gravata e chiedendone la conferma.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Il primo motivo d'appello è infondato. E' ben vero che – come rilevato dalle appellanti società – la sentenza reca al punto n. 8 una frase rimasta incompiuta in cui, astrattamente, avrebbero dovuto essere indicati gli argomenti e le conclusioni del CTU (si legge infatti:
“La CTU ha spiegato che “” e poi la frase termina senza ulteriori precisazioni). Tuttavia, si tratta di un mero errore materiale nella redazione del provvedimento atteso che, poche righe dopo, al punto
11, si ritrova la medesima frase, questa volta completa, in cui vengono riportati ampi stralci delle considerazioni svolte dalla CTU, poi condivise e fatte proprie dal giudicante. E', pertanto, infondata la doglianza secondo cui non sarebbero state esplicitate le ragioni e gli accertamenti sottesi alle conclusioni della consulenza tecnica e posti a base della decisione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il contratto di assunzione prevedeva: a) l'inquadramento nella categoria Quadri e inserimento al 7° livello previsto dal CCNL metalmeccanica industria;
b) la specifica indicazione che il trattamento economico era “quello previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Settore
Metalmeccanici Industria e successivi rinnovi ed integrazioni, anche di carattere locale e/o aziendale”; c) il riconoscimento da parte della società datrice di lavoro “ad integrazione delle voci retributive contrattualmente previste, di cui al citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, [di] un superminimo assorbibile, di importo variabile, che le garantirà una retribuzione omnicomprensiva netta, per 13 mensilità, pari a: - € 1.800,00 mensili, a prescindere dai familiari a carico e dalle modifiche della legislazione fiscale;
tale superminimo sarà assorbibile da successivi aumenti salariali rinvenienti dai rinnovi contrattuali nazionali, locali o aziendali e
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
potrà essere altresì assorbito nell'eventualità di promozione al livello superiore”.
2.1 – Le società appellanti sostengono che il vincolo contrattuale era nel senso di garantire una retribuzione di Euro 1.800 netti mensili e che tale impegno era stato rispettato. In realtà, il testo contrattuale vincolava, innanzi tutto, al rispetto delle tabelle retributive, di tempo in tempo vigenti, in relazione alla categoria e livello di inquadramento e, invece, è pacifico (come accertato anche dalla CTU) che i minimi tabellari previsti per i Quadri di 7° livello non sono stati rispettati, fatta eccezione per i primi anni del rapporto di lavoro. In altre parole, non è vero che l'accordo contrattuale prevedesse l'erogazione garantita di Euro 1.800 netti mensili lasciando libera la società datrice di lavoro di elaborare come meglio ritenuto la busta paga, anche contabilizzando la spettanza di minimi tabellari inferiori a quelli previsti dal CCNL applicato. La società, di contro, avrebbe dovuto riconoscere sempre la spettanza della retribuzione base prevista dal
CCNL, tenendo conto degli aumenti nel tempo introdotti dalla contrattazione collettiva ed erogare il superminimo assorbibile in misura tale da garantire il raggiungimento della somma netta mensile di Euro 1.800 laddove, a tal fine, non fosse stata sufficiente la retribuzione spettante in base al CCNL in relazione alla categoria e il livello di inquadramento. Ciò la società non ha fatto atteso che, da un lato, ha erogato solo per i primi due anni i minimi tabellari previsti dal
CCNL, per poi erogare degli importi inferiori al dovuto negli anni successivi e, dall'altro, ha riconosciuto un superminimo anche superiore a quello spettante contrattualmente nei primi anni sino al
2016 (tranne il 2014), per poi non riconoscere più alcun superminimo.
Irrilevante è poi il comportamento del lavoratore in corso di rapporto, non potendosi riconoscere nella mancata rivendicazione di differenze
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retributive una prova indiretta dell'infondatezza della pretesa fatta valere dopo la cessazione del rapporto.
3 – Il terzo motivo d'appello, in parte connesso al precedente, è parimenti infondato.
3.1 – Le appellanti si dolgono dell'omessa motivazione in merito all'individuazione delle voci riconducibili alla retribuzione onnicomprensiva dovuta al lavoratore sulla base dell'accordo contrattuale. In particolare, le società fanno riferimento agli importi erogati negli anni dal 2017 al 2019 a titolo di “premi” che, nella prospettazione offerta, avrebbero dovuto essere ricompresi nel concetto di retribuzione onnicomprensiva netta concordata con il lavoratore (che la CTU ha invece ritenuto ad esso estranei). Nel finalizzare il ragionamento, si sostiene che tali importi avrebbero dovuto comunque intendersi come un superminimo che, dunque, doveva intendersi riconosciuto anche negli anni dal 2017 al 2019, peraltro in misura superiore rispetto a quanto ritenuto spettante in base alla CTU per tali anni. Nulla, pertanto, sarebbe dovuto a titolo di differenza per superminimo. A ben vedere, per come formulato, il motivo d'appello non risulta concludente atteso che già nella sentenza di primo grado non si riconosce alcuna somma a titolo di superminimo per tutto il periodo lavorato (dunque, anche per gli anni 2017-2019) atteso che già il maggiore importo erogato a tale titolo negli anni sino al 2016 risultava superiore a quanto effettivamente spettante a titolo di superminimo per negli anni 2017-2019. In più, il giudice di primo grado ha provveduto – anche in assenza di specifica domanda – a sottrarre la differenza residua (pari al delta tra la maggior somma liquidata a titolo di superminimo negli anni sino al 2016 e la somma spettante a tale titolo negli anni 2017-2019) dall'importo spettante a titolo di differenze retributive ordinarie per paga base. Solo per
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completezza di ragionamento si rileva che, verosimilmente, la deduzione delle appellanti sarebbe stata funzionale ad ottenere lo scomputo delle somme erogate a titolo di premio negli anni 2017-
2019 dalle differenze retributive per paga base tabellare riconosciute nella sentenza di primo grado ma, a ben vedere, non è stata specificamente formulata in tal senso l'eccezione di compensazione, atteso che il motivo d'appello si limita a rivendicare l'assenza di differenze retributive per superminimo.
3.2 - In merito alla retribuzione ordinaria, nel motivo d'appello si afferma che negli anni dal 2016 al 2020 la retribuzione netta erogata è sempre stata superiore ad Euro 1.800 avendo le società erogato almeno 200 o 300 euro in più, dovendosi così essere ricompresi gli incrementi apportati alla retribuzione minima di cui al CCNL applicato. In realtà, il dato documentale da cui partire è l'effettiva erogazione di una retribuzione tabellare inferiore alle previsioni del
CCNL applicato cui si accompagna il mancato riconoscimento del superminimo previsto nel contratto. L'erogazione di un netto superiore ad Euro 1.800 è dipesa, invece, dalla liquidazione in busta paga, oltre agli elementi fissi e continuativi della retribuzione (paga base, scatti di anzianità, premio di produzione di Euro 14,63, indennità di funzione), anche di elementi variabili rimessi alla discrezionalità del datore di lavoro come dei premi aziendali, rimborsi spese o delle “una tantum”, e il c.d. Quir (quota maturanda del trattamento di fine rapporto), oltre al rateo di tredicesima. In base al contratto, invece, come già si è chiarito, doveva essere – necessariamente – riconosciuta la paga spettante in base al CCNL e, oltre a questa, un eventuale superminimo al fine di garantire il raggiungimento dell'importo mensile netto di Euro 1.800. Le appellanti, in ultima analisi, pur prendendo atto del riconoscimento in
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busta paga di una paga base tabellare inferiore al dovuto, vorrebbero comunque imputare ora a , ora a paga base le somme CP_2
comunque riconosciute in busta paga, aggiuntive rispetto alla retribuzione tabellare. Manca, tuttavia, una specifica allegazione nella memoria difensiva di primo grado (ma anche nei successivi scritti difensivi) in merito alla natura di tali somme, in particolare dei premi aziendali che, in quanto tali, vanno considerati degli elementi retributivi erogati liberamente dalle società datrici di lavoro (peraltro solo per alcuni anni e in misura variabile), aventi una natura e una funzione diversi rispetto alla paga base che, in ogni caso, va riconosciuta in busta paga, non potendo subire riduzioni in ragione del riconoscimento di un premio aziendale. Per tale regione, correttamente, la sentenza di primo grado – recependo i rilievi della
CTU – ha escluso i premi, al pari del Quir, dei rimborsi spese e delle una tantum, dal concetto di retribuzione onnicomprensiva garantita, dovendo tale espressione essere ricondotta a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo, oltre che con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.
4 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna le parti appellanti al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellato, avv. SA IE.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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