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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2175/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2175 /2024 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA
FERRUCCI N. 72, presso lo studio dell'avv. DI FEDE SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. , nata in [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...];
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 13.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
a PACHINO in data 16.9.2013, nel corso del quale non è stata generata prole.
[...]
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 2281/2022 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 25.11.2022, e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 13.3.2025, il Giudice delegato, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, né compariva personalmente, ne dichiarava la contumacia;
quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio.
All'esito, sentite le conclusioni della parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in PACHINO in data 16.9.2013, si sono separati con sentenza n. 2281/2022 del Tribunale di Siracusa, depositata in data
25.11.2022. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 18.10.2021 e l'odierno ricorso è stato depositato il 18.6.2024), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la resistente costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in PACHINO il 16/09/2013, tra e , Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
PACHINO dell'anno 2013, al n. 32, Parte I, serie -;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 13/03/2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2175 /2024 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA
FERRUCCI N. 72, presso lo studio dell'avv. DI FEDE SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. , nata in [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...];
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 13.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
a PACHINO in data 16.9.2013, nel corso del quale non è stata generata prole.
[...]
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 2281/2022 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 25.11.2022, e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 13.3.2025, il Giudice delegato, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, né compariva personalmente, ne dichiarava la contumacia;
quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio.
All'esito, sentite le conclusioni della parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in PACHINO in data 16.9.2013, si sono separati con sentenza n. 2281/2022 del Tribunale di Siracusa, depositata in data
25.11.2022. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 18.10.2021 e l'odierno ricorso è stato depositato il 18.6.2024), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la resistente costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in PACHINO il 16/09/2013, tra e , Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
PACHINO dell'anno 2013, al n. 32, Parte I, serie -;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 13/03/2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3