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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 1757/2015 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2/2015 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 2.01.2015 e notificato in data 14.01.2015
TRA
in persona dell'amministratore Parte_1 legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso dall'avv. Loreto
Zozzaro domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
. in persona del legale Controparte_1 rappresentante rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Antonio
Rubino con il quale elegge domicilio come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Controparte_2 CP_3
Masullo con il quale elegge domicilio giusta procura in atti.-
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 14.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con ricorso in data 15.12.2014 la . Controparte_1 Controparte_1
'cbiedeva al Tribunale di Salemo emissione di decreto ingiuntivo riei confronti del opponente, per il pagamento della somma di € 8052,70., per Parte_1
lavori effettuati per conto del condominio- e su indicazione dell' amministratore p.t., fino al marzo 2006; il decreto era reso dal Tribunale di Salemo il 2.1.2015 ed era notificato il 14.1.2015.-
Avverso il medesimo decreto, con atto di citazione 13.2.2015, il condominio ingiunto proponeva opposizione chiedendo di poter cbìamare in causa, al fine di essere garantito, il precedente amministratore, avv. Rosa Egidio Masullo;
nel merito sosteneva che diversi condomini avevano versato al precedente amministratore le somme singolarmente dovute, per cui, insisteva nella chiamata in causa di cui innanzi per poter avere contezza delle somme riscosse ed eventualmente versate alla società creditrice;
ancora, sosteneva l'opponente, che, essendo trascorsi quasi 10 anni dal sorgere dell'obbligazione ed in assenza di richieste di pagamento, la stessa presumeva l'estinzione del rapporto di credito
- debito, contestando altresì richieste dì pagamento da parte della CP_1
su lavori effettuati sugli immobili privati.
Si costituiva in giudizio la società opposta eccependo [nnanzitutto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è men che meno di facile ed immediata soluzione e pertanto chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto impugnato.-
Si opponeva alla richiesta di chiamata in causa in quanto palesemente dilatoria e sottolineava che la difesa dell'opponente era solo volta alla chiamata dell'avv.
Rosa Egidio Masullo nella qualità di precedente amministratore del condominio opponente.-
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio l'avv. Rosa Egidio
Masullo .-
Si costituisce in giudizio l'avv. Rosa Egidio Masullo la quale, vertendosi in materia condominiale, e precisamente configurandosi la chiamata del terzo quale domanda volta ad accertare profili di responsabilità dell'amministratore di condominio all'epoca dei fatti, con conseguente richiesta di manleva dell'opponente richiesta di Parte_1 risarcimento del danno nei confronti dell'avv. Rosa Egidio Masullo per il pagamento di quanto richiesto o accertato a seguito del monitorio reso in favore della società eccepisce l'improcedibilità della Controparte_1 domanda perviolazione di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto legislativo28/2010.
Non ritenuta necessaria l'attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024
-------------
Va preliminarmente esaminata ed accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto l'opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dall'art. 5 comma 4 d. lgs.
28/2010. La norma parla chiaro liddove prevede che i commi 1-bis e 2
(mediazione obbligatoria) non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Quindi l'obbligatorietà della mediazione scatta dopo che il Giudice si è pronunciato sulla richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che è avvenuta a seguito della comunicazione
5.10.2016 della cancelleria.
L'opposizione va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.- Considerata la vetustà della presente controversia si ritiene opportuno compensare le spese di lite.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di
Salerno in data 2.01.2015 e notificato in data 14.01.2015 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'ooposizione conferma il decreto ingiuntivo n.
2/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14.01.2015 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 8.052,70 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) rigetta la chiamata in causa dell'avv. Rosa Egidio Masullo
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti.- Così deciso in Salerno, 5.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 1757/2015 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2/2015 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 2.01.2015 e notificato in data 14.01.2015
TRA
in persona dell'amministratore Parte_1 legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso dall'avv. Loreto
Zozzaro domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
. in persona del legale Controparte_1 rappresentante rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Antonio
Rubino con il quale elegge domicilio come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Controparte_2 CP_3
Masullo con il quale elegge domicilio giusta procura in atti.-
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 14.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con ricorso in data 15.12.2014 la . Controparte_1 Controparte_1
'cbiedeva al Tribunale di Salemo emissione di decreto ingiuntivo riei confronti del opponente, per il pagamento della somma di € 8052,70., per Parte_1
lavori effettuati per conto del condominio- e su indicazione dell' amministratore p.t., fino al marzo 2006; il decreto era reso dal Tribunale di Salemo il 2.1.2015 ed era notificato il 14.1.2015.-
Avverso il medesimo decreto, con atto di citazione 13.2.2015, il condominio ingiunto proponeva opposizione chiedendo di poter cbìamare in causa, al fine di essere garantito, il precedente amministratore, avv. Rosa Egidio Masullo;
nel merito sosteneva che diversi condomini avevano versato al precedente amministratore le somme singolarmente dovute, per cui, insisteva nella chiamata in causa di cui innanzi per poter avere contezza delle somme riscosse ed eventualmente versate alla società creditrice;
ancora, sosteneva l'opponente, che, essendo trascorsi quasi 10 anni dal sorgere dell'obbligazione ed in assenza di richieste di pagamento, la stessa presumeva l'estinzione del rapporto di credito
- debito, contestando altresì richieste dì pagamento da parte della CP_1
su lavori effettuati sugli immobili privati.
Si costituiva in giudizio la società opposta eccependo [nnanzitutto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è men che meno di facile ed immediata soluzione e pertanto chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto impugnato.-
Si opponeva alla richiesta di chiamata in causa in quanto palesemente dilatoria e sottolineava che la difesa dell'opponente era solo volta alla chiamata dell'avv.
Rosa Egidio Masullo nella qualità di precedente amministratore del condominio opponente.-
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio l'avv. Rosa Egidio
Masullo .-
Si costituisce in giudizio l'avv. Rosa Egidio Masullo la quale, vertendosi in materia condominiale, e precisamente configurandosi la chiamata del terzo quale domanda volta ad accertare profili di responsabilità dell'amministratore di condominio all'epoca dei fatti, con conseguente richiesta di manleva dell'opponente richiesta di Parte_1 risarcimento del danno nei confronti dell'avv. Rosa Egidio Masullo per il pagamento di quanto richiesto o accertato a seguito del monitorio reso in favore della società eccepisce l'improcedibilità della Controparte_1 domanda perviolazione di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto legislativo28/2010.
Non ritenuta necessaria l'attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024
-------------
Va preliminarmente esaminata ed accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto l'opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dall'art. 5 comma 4 d. lgs.
28/2010. La norma parla chiaro liddove prevede che i commi 1-bis e 2
(mediazione obbligatoria) non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Quindi l'obbligatorietà della mediazione scatta dopo che il Giudice si è pronunciato sulla richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che è avvenuta a seguito della comunicazione
5.10.2016 della cancelleria.
L'opposizione va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.- Considerata la vetustà della presente controversia si ritiene opportuno compensare le spese di lite.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di
Salerno in data 2.01.2015 e notificato in data 14.01.2015 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'ooposizione conferma il decreto ingiuntivo n.
2/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14.01.2015 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 8.052,70 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) rigetta la chiamata in causa dell'avv. Rosa Egidio Masullo
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti.- Così deciso in Salerno, 5.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio