Articolo 5 della Legge 29 aprile 1957, n. 310
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 giugno 1957
Art. 5.
I consiglieri di 3ª classe della carriera direttiva delle intendenze di finanza, e i vice procuratori delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle dogane e delle imposte indirette hanno l'obbligo di frequentare, anche durante il periodo di prova di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 , la Scuola centrale tributaria seguendo i corsi trimestrali per essi predisposti.
La frequenza di tali corsi, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 4, concorre, ai sensi dell' art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , alla formazione dei giudizi del Consiglio di amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione per merito comparativo.
Il Ministro per le finanze puo' disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307 , e quelli di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, previsti dall' art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 1 giugno 1957