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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 631/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. RIPA GIOVANNI e la parte personalmente. Parte_1
Per l'avv. PAGANELLI LUIGI, oggi sostituito dall'avv. SPAMPINATO Parte_2
VITO ALBERTO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 631/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Pt_2
Vescovato, Via Matteotti n. 76, congiuntamente ed anche disgiuntamente rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI RIPA ( c.f.: ) con studio in via Ponchielli 8 C.F._2 Pt_2
e dall'Avv. ANTONIA TUNDO (c.f.: ) con studio in via Oscasali 2, C.F._3 Pt_2 entrambi del Foro di nonché elettivamentedomiciliato presso lo studio dei predetti Pt_2 procuratori come sopra indicati:
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Parte_2 P.IVA_1 CP_1
Cremona (CR), Piazza del Comune n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI PAGANELLI (cod. fisc. ) del foro di ZA (MB) ed elettivamente domiciliato a Cremona (CR), CodiceFiscale_4 via Guglielmo Amidani n. 7 presso lo studio dell'avv. Vito Alberto Spampinato;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel
[...] merito, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. la responsabilità del Parte_2
e per l'effetto condannarlo al risarcimento in favore del signor per tutti i
[...] Parte_1 danni allo stesso arrecati, compreso il danno biologico temporaneo e permanente nella misura di €
22.738,39 con la personalizzazione del danno o in quella maggiore e/o diversa misura che risulterà documentata o che verrà accertata in corso di causa in relazione al sinistro 10 agosto 2022, nonchéil danno patrimoniale nella misura di € 1.772,43 o in quella maggiore e/o diversa misura che risulterà documentata o che verrà accertata in corso di causa in relazione al sinistro 10 agosto 2022. In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, deducendo le seguenti domande ed Parte_2 eccezioni: “Nel merito: - dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per Parte_2 carenza del nesso causale tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata: - per la denegata ipotesi di
pagina 2 di 4 accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre l'entità del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo dello stesso attore nel verificarsi del sinistro in oggetto, In ogni caso: con condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. All'esito del deposito delle istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies.
All'udienza del 14/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha pronunciato la presente decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per difetto di prova di quanto Parte_1 allegato in punto di fatto. CP_ Premesso che la responsabilità imputabile all' convenuto per il danno causato da beni che sono nella sua custodia vada integrato nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., parte ricorrente non ha infatti sufficientemente provato i fatti di causa (e quindi i fatti costitutivi della domanda), ovvero di essere effettivamente caduto dalla bicicletta a causa del dislivello del manto stradale in via Riglio.
Invero, gli unici elementi a sostegno di quanto dedotto dall'opponente sono: a) la relazione di Polizia stradale, la quale tuttavia pacificamente non ha assistito ai fatti, è intervenuta sui luoghi in un secondo momento (quando già non c'era più nessuno) e ha ricevuto dallo stesso le foto dello stato dei Pt_1 luoghi;
b) il referto del P.S. e la cartella clinica, che nulla tuttavia dimostrano in ordine alla dinamica del sinistro.
Le prove testimoniali dedotte nulla aggiungono se non confermare quanto riportato nei suddetti documenti, a nulla invece valendo l'eventuale racconto del al padre (tramite telefonata) di essere Pt_1
“caduto in bicicletta mentre percorreva la via Riglio”, in quanto dichiarazione de relato actoris.
Alcuna prova (es. testimoni oculari, rilievi sui luoghi o sul mezzo di trasporto che ricolleghino le lesioni al sinistro dedotto) sussiste invece per accertare che effettivamente l'attore sia caduto in quei precisi luoghi descritti e soprattutto a causa del dislivello posto su via Riglio e ritratto dalle fotografie prodotte.
A tal fine è naturalmente ininfluente la ricostruzione “verosimile” dei fatti operata dalle Forze dell'ordine sulla base delle dichiarazioni loro riferite dall'attore stesso.
Al riguardo va affermato che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, allegare e dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015; Cass. 15608/2022).
Non è dunque sufficiente che il ricorrente lamenti un danno e ne imputi la responsabilità al Pt_2 per cui le domande vanno quindi rigettate per difetto di prova.
Infine, ed in ogni caso, va rilevato anche che, secondo la giurisprudenza, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. 12895/2016; Cass. 15608/2022: “la condotta del danneggiato che entri in pagina 3 di 4 interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
Nel caso di specie, trattasi evidentemente di lieve sconnessione tra le lastre della pavimentazione, che appare assolutamente prevedibile data la conformazione della strada nonché assolutamente governabile dalla ruota di un velocipede qualora il conducente presti la dovuta attenzione, considerato che il ricorrente percorreva (in bici, quindi anche abituato ed avvezzo alla conduzione dello specifico mezzo) quel tratto di strada in pieno giorno (quindi in condizioni di perfetta visibilità).
Inoltre, il dislivello (come si evince dalle foto di cui al doc. 2a di parte convenuta) si colloca lungo striscia longitudinale continua che delimita la carreggiata, striscia che – se continua appunto e non tratteggiata – non deve essere attraversata trasversalmente dai velocipedi così come dai veicoli, secondo il codice della strada.
Ne deriva che, anche volendo superare il difetto di prova riscontrato, dalle circostanze di fatto suesposte e provate emerge comunque come altamente verosimile che la condotta del danneggiato sia stata talmente incauta da interrompere il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso.
Le medesime valutazione sarebbero state svolte anche qualora il fatto di danno lamentato fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., la quale presuppone un onere di allegazione e prova maggiore per parte danneggiata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G., così dispone:
Rigetta le domande proposte da . Parte_1
Condanna parte attrice a rifondere al le spese del giudizio, che si liquidano in euro Parte_2
3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore del convenuto antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 631/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. RIPA GIOVANNI e la parte personalmente. Parte_1
Per l'avv. PAGANELLI LUIGI, oggi sostituito dall'avv. SPAMPINATO Parte_2
VITO ALBERTO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 631/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Pt_2
Vescovato, Via Matteotti n. 76, congiuntamente ed anche disgiuntamente rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI RIPA ( c.f.: ) con studio in via Ponchielli 8 C.F._2 Pt_2
e dall'Avv. ANTONIA TUNDO (c.f.: ) con studio in via Oscasali 2, C.F._3 Pt_2 entrambi del Foro di nonché elettivamentedomiciliato presso lo studio dei predetti Pt_2 procuratori come sopra indicati:
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Parte_2 P.IVA_1 CP_1
Cremona (CR), Piazza del Comune n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI PAGANELLI (cod. fisc. ) del foro di ZA (MB) ed elettivamente domiciliato a Cremona (CR), CodiceFiscale_4 via Guglielmo Amidani n. 7 presso lo studio dell'avv. Vito Alberto Spampinato;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel
[...] merito, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. la responsabilità del Parte_2
e per l'effetto condannarlo al risarcimento in favore del signor per tutti i
[...] Parte_1 danni allo stesso arrecati, compreso il danno biologico temporaneo e permanente nella misura di €
22.738,39 con la personalizzazione del danno o in quella maggiore e/o diversa misura che risulterà documentata o che verrà accertata in corso di causa in relazione al sinistro 10 agosto 2022, nonchéil danno patrimoniale nella misura di € 1.772,43 o in quella maggiore e/o diversa misura che risulterà documentata o che verrà accertata in corso di causa in relazione al sinistro 10 agosto 2022. In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, deducendo le seguenti domande ed Parte_2 eccezioni: “Nel merito: - dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per Parte_2 carenza del nesso causale tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata: - per la denegata ipotesi di
pagina 2 di 4 accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre l'entità del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo dello stesso attore nel verificarsi del sinistro in oggetto, In ogni caso: con condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. All'esito del deposito delle istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies.
All'udienza del 14/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha pronunciato la presente decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per difetto di prova di quanto Parte_1 allegato in punto di fatto. CP_ Premesso che la responsabilità imputabile all' convenuto per il danno causato da beni che sono nella sua custodia vada integrato nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., parte ricorrente non ha infatti sufficientemente provato i fatti di causa (e quindi i fatti costitutivi della domanda), ovvero di essere effettivamente caduto dalla bicicletta a causa del dislivello del manto stradale in via Riglio.
Invero, gli unici elementi a sostegno di quanto dedotto dall'opponente sono: a) la relazione di Polizia stradale, la quale tuttavia pacificamente non ha assistito ai fatti, è intervenuta sui luoghi in un secondo momento (quando già non c'era più nessuno) e ha ricevuto dallo stesso le foto dello stato dei Pt_1 luoghi;
b) il referto del P.S. e la cartella clinica, che nulla tuttavia dimostrano in ordine alla dinamica del sinistro.
Le prove testimoniali dedotte nulla aggiungono se non confermare quanto riportato nei suddetti documenti, a nulla invece valendo l'eventuale racconto del al padre (tramite telefonata) di essere Pt_1
“caduto in bicicletta mentre percorreva la via Riglio”, in quanto dichiarazione de relato actoris.
Alcuna prova (es. testimoni oculari, rilievi sui luoghi o sul mezzo di trasporto che ricolleghino le lesioni al sinistro dedotto) sussiste invece per accertare che effettivamente l'attore sia caduto in quei precisi luoghi descritti e soprattutto a causa del dislivello posto su via Riglio e ritratto dalle fotografie prodotte.
A tal fine è naturalmente ininfluente la ricostruzione “verosimile” dei fatti operata dalle Forze dell'ordine sulla base delle dichiarazioni loro riferite dall'attore stesso.
Al riguardo va affermato che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, allegare e dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015; Cass. 15608/2022).
Non è dunque sufficiente che il ricorrente lamenti un danno e ne imputi la responsabilità al Pt_2 per cui le domande vanno quindi rigettate per difetto di prova.
Infine, ed in ogni caso, va rilevato anche che, secondo la giurisprudenza, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. 12895/2016; Cass. 15608/2022: “la condotta del danneggiato che entri in pagina 3 di 4 interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
Nel caso di specie, trattasi evidentemente di lieve sconnessione tra le lastre della pavimentazione, che appare assolutamente prevedibile data la conformazione della strada nonché assolutamente governabile dalla ruota di un velocipede qualora il conducente presti la dovuta attenzione, considerato che il ricorrente percorreva (in bici, quindi anche abituato ed avvezzo alla conduzione dello specifico mezzo) quel tratto di strada in pieno giorno (quindi in condizioni di perfetta visibilità).
Inoltre, il dislivello (come si evince dalle foto di cui al doc. 2a di parte convenuta) si colloca lungo striscia longitudinale continua che delimita la carreggiata, striscia che – se continua appunto e non tratteggiata – non deve essere attraversata trasversalmente dai velocipedi così come dai veicoli, secondo il codice della strada.
Ne deriva che, anche volendo superare il difetto di prova riscontrato, dalle circostanze di fatto suesposte e provate emerge comunque come altamente verosimile che la condotta del danneggiato sia stata talmente incauta da interrompere il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso.
Le medesime valutazione sarebbero state svolte anche qualora il fatto di danno lamentato fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., la quale presuppone un onere di allegazione e prova maggiore per parte danneggiata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G., così dispone:
Rigetta le domande proposte da . Parte_1
Condanna parte attrice a rifondere al le spese del giudizio, che si liquidano in euro Parte_2
3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore del convenuto antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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