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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT FR, Presidente
IN AN, AT
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2022 depositato il 11/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acate - Piazza Liberta' 34 97011 Acate RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2267 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: -------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con ricorso notificato a mezzo PEC del 13.5.2022, contenente rituale istanza ai sensi dell'art. 17-bis d. lgs 546/92, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2267 del 2021, notificatole in data 15/03/2022, avente ad oggetto IMU relativa all'anno 2017, con cui le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 1.180,00;
- parte ricorrente ha contestato radicalmente la legittimità dell'atto impugnato, esponendo di non essere erede di Nominativo_2 e rilevando come altri avvisi di accertamento analoghi siano stato oggetto di annullamento in autotutela, proprio in ragione della riconosciuta carenza di legittimazione passiva in suo capo;
- il Comune di Acate non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, sicché dev'esserne dichiarata la contumacia;
- all'esito dell'udienza pubblica del 13.1.2025 la causa è stata decisa in conformità al dispositivo riportato in calce dal collegio riunito in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- il ricorso è fondato;
- l'avviso impugnato ha ingiunto il pagamento alla ricorrente nella indicata qualità di erede di Nominativo_2, deceduto in data 11.3.2014;
- la ricorrente ha però recisamente contestato tale qualità e l'ente impositore, omettendo di costituirsi, non ha dato prova alcuna della titolarità, in capo alla ricorrente, dei beni oggetto di tassazione;
- tanto basta per ritenere infondata la pretesa, con conseguente accoglimento del ricorso;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna il Comune a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 830,00, di cui € 30,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi professionali., oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 13.1.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT FR, Presidente
IN AN, AT
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2022 depositato il 11/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acate - Piazza Liberta' 34 97011 Acate RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2267 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: -------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con ricorso notificato a mezzo PEC del 13.5.2022, contenente rituale istanza ai sensi dell'art. 17-bis d. lgs 546/92, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2267 del 2021, notificatole in data 15/03/2022, avente ad oggetto IMU relativa all'anno 2017, con cui le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 1.180,00;
- parte ricorrente ha contestato radicalmente la legittimità dell'atto impugnato, esponendo di non essere erede di Nominativo_2 e rilevando come altri avvisi di accertamento analoghi siano stato oggetto di annullamento in autotutela, proprio in ragione della riconosciuta carenza di legittimazione passiva in suo capo;
- il Comune di Acate non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, sicché dev'esserne dichiarata la contumacia;
- all'esito dell'udienza pubblica del 13.1.2025 la causa è stata decisa in conformità al dispositivo riportato in calce dal collegio riunito in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- il ricorso è fondato;
- l'avviso impugnato ha ingiunto il pagamento alla ricorrente nella indicata qualità di erede di Nominativo_2, deceduto in data 11.3.2014;
- la ricorrente ha però recisamente contestato tale qualità e l'ente impositore, omettendo di costituirsi, non ha dato prova alcuna della titolarità, in capo alla ricorrente, dei beni oggetto di tassazione;
- tanto basta per ritenere infondata la pretesa, con conseguente accoglimento del ricorso;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna il Comune a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 830,00, di cui € 30,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi professionali., oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 13.1.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE