Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 731 cod.pen. la condotta di chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta di vigilare e controllare che il minore si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2007, n. 33841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33841 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 05/07/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1995
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 13779/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Reggio Calabria;
avverso la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 dal Giudice di Pace di Staiti - Brancaleone;
nei confronti di:
VI ON, nato a [...] il [...];
udita nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Francesco Moio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI ON venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 731 c.p., per avere, senza giusto motivo, omesso di impartire o fare impartire l'istruzione obbligatoria alla figlia minore VI Melina.
Il Giudice di Pace di Staiti Brancaleone, con la sentenza in epigrafe, assolse l'imputato perché il fatto non costituisce reato. Osservò il giudice che mancava la prova che fosse stata inviata ai genitori la comunicazione con la quale li si informava delle assenze dei figli dalla scuola, sicché mancava anche la prova dello elemento soggettivo del reato non essendo certa la conoscenza del comportamento del minore da parte dei genitori. Invero, trattandosi di numerose famiglie di nomadi interessate al fenomeno, si generava una situazione di dubbio sulle persone dei genitori e sui minori, ricorrendo numerosi casi di omonimia.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premessa la gravità del fatto contestato - che potrebbe dar luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio - osserva che le lunghe assenze da scuola dei minori - provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici - non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potestà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché effettivamente l'obbligo imposto a chiunque sia rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria, implica anche l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione.
Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola - come è provato essere accaduto nel caso di specie - la sussistenza dello elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastiche, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell'avere, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per violazione dell'art. 731 c.p., oltre che manifesta illogicità della motivazione.
Va peraltro rilevato che i fatti sono stati contestati come commessi tra il settembre 2003 ed il marzo 2004. Ne consegue che alla data odierna il termine triennale di prescrizione si è già maturato. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è
estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007