Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2021, proposto dalla
Scapigliato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10376 del 16.06.2021 avente ad oggetto “Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Scapigliato, in comune di Rosignano Marittimo autorizzata con AIA rilasciata con DGRT n. 160 del 11/02/2019. Gestore: Scapigliato srl. Diffida per inosservanza alle prescrizioni autorizzative ai sensi del comma 9, lettera a) dell'art. 29-decies del Dlgs. 152/2006 e smi.” e dell'allegata nota prot. n. 2021/0040358 del 25.05.2021 di ARPAT Dipartimento di Livorno, avente ad oggetto “Polo impiantistico sito in località Scapigliato. AIA rilasciata con DGRT n. 160 del 11.02.2019. Gestore Scapigliato srl. Esiti attività ispettive ARPAT. Richiesta contributo ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza” espressamente costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento regionale, entrambi notificati alla ricorrente via PEC con nota di trasmissione prot. n. AOOGRT_0260464_2021-06-18 del 18.06.2021;
- di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti richiamati nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AR FA;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata dalla ricorrente il 5.02.2026, in ragione dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dalla Regione Toscana;
Considerato che parte ricorrente chiede la compensazione delle spese di lite e che la Regione nulla oppone sul punto;
Ritenuto di dove dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese per la presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
AR FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR FA | ES CA |
IL SEGRETARIO