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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa TI PA Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Adina Nicolaescu (c.f.
– P.E.C. C.F._2
e ON AR (c.f. Email_1
– P.E.C. C.F._3 Email_2 del Foro di Padova appellante contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Arrabito (c.f. – P.E.C. del Foro di C.F._4 Email_3
Agrigento appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2498/2023 del Tribunale di
Padova, depositata il 14/12/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Venezia contraris reiectis:
1 In via principale: In riforma dell'appellata sentenza accertare e dichiarare che la non ha dato prova di aver corrisposto Controparte_1
l'indennizzo assicurativo a favore della finanziaria beneficiaria e, per effetto, dichiarare che la sig.ra nulla deve alla Parte_1 predetta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1502/2022
Tribunale di Padova (R.G. 3748/2022) emesso il 17.6.2022, pubblicato il
20.06.2022.
In via subordinata: In riforma dell'appellata sentenza accertare che tra le parti è stato stipulato un contratto puramente assicurativo in relazione al quale il diritto della di pretendere dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1 le somme di cui alla differenza a carico dell'assicurato risulta prescritto ex art. 2952 comma 2 alla data del 22.06.2014, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1502/2022 Tribunale di Padova (R.G.
3748/2022) emesso il 17.6.2022, pubblicato il 20.06.2022.
In via ulteriormente subordinata: In riforma dell'appellata sentenza accertare e dichiarare la vessatorietà e/o l'inoperatività e /o inapplicabilità e/o la nullità della clausola di rivalsa di cui all'art. 10 contratto di assicurazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1502/2022 Tribunale di Padova (R.G. 3748/2022) emesso il
17.6.2022, pubblicato il 20.06.2022.
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di conferma del diritto della CF assicurazioni a pretendere la somma di € 13.269,12, in riforma dell'appellata sentenza:
A) dichiarare dovuti gli interessi legali sulla somma ingiunta a far data dalla domanda o, in subordine, dalla data di conoscenza della lettera di messa in mora (15.11.2021);
B) liquidare le spese di lite di primo grado liquidate secondo lo scaglione di valore da € 6.000 ed € 26.000 con applicazione dei compensi medi per i soli fasi di studio della controversia e fase come stabiliti dal D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, ridotti al 50%.
2 In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto eventualmente pagato in virtù della sentenza di 1° grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova nr. 2498/2023 (rg. n. 5587/2022).
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 2498/2023 il Tribunale di Padova ha respinto l'opposizione di al D.I. n. 1502/2022 ottenuto Parte_1 da per il credito di € 13.269,12 sorto sulla base CP_1 Controparte_1 di un contratto di assicurazione (“contro la perdita d'impiego”, ossia volto a tenere indenne da esborsi l'assicurata nell'eventuale periodo di perdita del posto di lavoro, doc. 2 dell'opposta) stipulato tra le parti a garanzia di un prestito di denaro sottoscritto dall'attrice con Santander ON
NK s.p.a. (doc. 2 dell'opponente).
2. Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di refusione del credito in capo all'opposta (sul presupposto dell'errata applicazione attorea del termine biennale ex art. 2952, co. 2, c.c. in luogo del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.), altresì accertando il diritto della convenuta alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., degli importi per i ratei versati in aggiunta e non coperti dagli accordi contrattuali (“la sig.ra
non può pretendere che l'indennizzo dovuto sia pari Pt_1 all'ammontare estintivo, in quanto secondo la polizza da lei sottoscritta, tale evenienza si sarebbe verificata nel caso in cui una volta perso il lavoro, non lo avrebbe più trovato fino alla scadenza del finanziamento
(vedasi pag. 12, lett. A, doc. 11 opponente). Nella fattispecie l'opponente
3 ha trovato un nuovo impiego dopo 17 mesi dalla sua perdita e dunque ella, in forza di polizza, ha diritto “all'ammontare ottenuto moltiplicando la rata riproporzionata per il numero dei mesi compreso tra la data dell'evento (n.d.r.: perdita del lavoro) e la data del ricollocamento”
(vedasi pag. 12, lett. C, doc. 11 opponente). La differenza tra
“ammontare estintivo” ed “indennizzo dovuto” e cioè €13.269,12# deve essere rifusa da a , che Parte_1 Controparte_1
l'ha pagata a Santander ON NK unitamente alla restante somma qualificata come ammontare estintivo”, pag. 5 della sentenza). Il
Tribunale ha pertanto confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'attrice opponente alla refusione delle spese di lite.
3. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato a quattro motivi.
4. Si è costituita chiedendo in via preliminare Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e comunque rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
La causa, istruita mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 17/09/2025 – previa sostituzione del
Consigliere relatore e conseguente riassegnazione del fascicolo con decreto del 08/04/2025 - sulle conclusioni come sopra rassegnate.
5. Con i primi due motivi l'appellante censura, in via principale: “i) Il capo relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione (pag. 2 e 3 sentenza appellata) - erronea riqualificazione della domanda come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc ed errata applicazione del termine di prescrizione decennale - mancanza della prova di pagamento dell'ammontare estintivo al beneficiario”, e in particolare deduce che tra le parti era stato stipulato un contratto di assicurazione a cui andava applicato il termine prescrizionale di cui all'art. 2952, co. 2, c.c. e che la compagnia assicuratrice non aveva dato prova dell'effettivo pagamento
4 dell'indennizzo assicurativo, né aveva effettuato atti interruttivi fino al
22/09/2021, con conseguente prescrizione del credito ingiunto;
ii) “Il capo relativo al merito per erronea applicazione dell'art. 2033 c.c., per mancata prova in merito al pagamento delle somme a favore della
Santander ON NK (pag. 3 e successivi) e per mancata pronuncia in merito all'eccezione di inoperatività /inapplicabilità/ nullità della clausola 10 del contratto di assicurazione (pag.
3-5 sentenza)” e rileva anche “l'operatività /inapplicabilità/ nullità della clausola 10 del contratto di assicurazione in relazione all'art. 2 D.lgs. 209 del 07.09.2005 e del relativo Regolamento n. 29 del 16.03.2009 (vigente dal 25.03.2009)”
(pag. 11 atto d'appello).
In via gradata, con i motivi terzo e quarto la censura: A) “il Pt_1 capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento degli interessi legali a far data dal 22.06.2012 giorno di pagamento dell'ammontare estintivo fino all'effettivo soddisfo (pag.
5-6 sentenza) per erronea applicazione dell'art. 2033 o, in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui la
Corte, riqualificando l'azione, ritenga valida la clausola contrattuale relativa all'obbligo di restituzione della sig.ra della differenza a Pt_1 carico dell'assicurato, per mancata applicazione dell'art. 1224 c.c.”, e rileva la non debenza della maggiorazione delle somme ingiunte con gli interessi legali a far data dal giorno del preteso pagamento dell'ammontare estintivo (22/06/2012) fino all'effettivo sodisfo, atteso che, in caso di qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla data della domanda ovvero
“dalla data di messa in mora (15.11.2021) non decorrendo nei contratti del consumatore alcuna mora automatica” (pag. 16 atto d'appello); B) “il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento dell'opponente alle spese di lite per € 4.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA e C.A. per erronea applicazione delle tariffe ministeriali in relazione all'attività svolta dall'opposto nonché in relazione alla complessità della
5 causa (pag. 6 sentenza)”, sul rilievo dell'erronea liquidazione delle spese di soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014.
6. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che le censure non solo sono specifiche e puntuali, ma sono anche meritevoli di accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.
7. La , con il primo motivo (pagg. 7 - 10), si duole della Pt_1 qualificazione, effettuata dal Tribunale, dell'azione monitoria e in particolare assume che non si verte in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto il pagamento della convenuta, attuale appellata, ove effettivamente avvenuto (mentre se ne deduce la mancata prova), si sarebbe senz'altro configurato come esecuzione del contratto di assicurazione, con ogni conseguente riflesso sulla durata del termine di prescrizione del credito - biennale ex art. 2952, co. 2, c.c.-, sicché il credito azionato monitoriamente avrebbe dovuto ritenersi prescritto al 23/06/2014. L'appellante inoltre rimarca, con il secondo motivo, che non ha comunque fornito prova Controparte_1 dell'effettivo versamento al beneficiario dell'importo a titolo di indennizzo assicurativo e, nel ribadire la natura assicurativa degli accordi pattizi anche alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso per ingiunzione
(doc. 1 di primo grado), deduce l'insussistenza di elementi idonei “a qualificare il contratto tra le parti polizza fideiussoria né come contratto autonomo di garanzia” (pag. 10 atto d'appello). Si duole, pertanto, della mancata pronuncia sull'eccezione di operatività /inapplicabilità/ nullità della clausola 10 del contratto di assicurazione in relazione all'art. 2 D.lgs.
209 del 07.09.2005 e del relativo Regolamento n. 29 del 16.03.2009
(vigente dal 25.03.2009), ovvero il divieto di applicazione di clausole di rivalsa nei confronti dell'assicurata in caso di contratto a copertura del rischio d'impiego e comunque la natura vessatoria della stessa clausola.
8. Le censure sono fondate.
6 8.1. Il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto, in quanto lo ha ritenuto non sorto “in virtù della polizza assicurativa in questione” (pag. 2 della sentenza). Di conseguenza ha escluso che fosse applicabile l'art. 2952, co. 2, c.c. ed ha affermato che
“i diritti che sorgono in virtù della polizza sono quello del beneficiario (e cioè il mutuatario, Santander ON NK) ad incassare dall'opposta le rate residue del finanziamento erogato all'opponente, al netto del T.f.r.
a lei spettante, vale a dire ciò che nella polizza viene definito “Ammontare
Estintivo” e quello dell'assicurata (e cioè la mutuante, Parte_1
) a non pagare al mutuatario quanto da lei dovuto nel periodo in
[...] cui non ha lavorato, vale a dire ciò che nella polizza viene definito
“Indennizzo dovuto”. Entrambi i predetti diritti sono stati riconosciuti dall'opposta, la quale ha versato a Santander ON NK
€15.594,63# e cioè quanto ancora dovuto dall'opponente per il prestito erogatole al netto del t.f.r. (Ammontare Estintivo) e ha tenuto indenne quest'ultima per quanto non versato al suo mutuatario nel periodo in cui era rimasta senza lavoro e cioè €2.325,60# (Indennizzo Dovuto). La differenza tra “ammontare estintivo” ed “indennizzo dovuto” rimane a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., in quanto consiste in ciò che quest'ultima (se il finanziamento non fosse stato estinto prima del termine pattuito) avrebbe dovuto pagare nel periodo in cui è stata ricollocata al lavoro e quindi ha regolarmente percepito lo stipendio. Il diritto a ripetere quanto versato e non dovuto, è soggetto al termine decennale ex art. 2946 cod.civ.” (pagg. 2 – 3 della sentenza).
Il Tribunale ha inoltre affermato che “ ha diritto ex Controparte_1 art. 2033 cod.civ., a ripetere da ciò che ha Parte_1 pagato a Santander ON NK in forza della polizza ma che non era coperto dal contratto di assicurazione, il quale proteggeva l'opponente solo nel periodo di perdita dell'impiego” (pag. 3 della sentenza), sul rilievo che l'opponente non avrebbe potuto pretendere, nella fattispecie, che l'indennizzo (da limitarsi alle sole mensilità in cui l'attrice era rimasta
7 senza lavoro, ossia per l' ”indennizzo dovuto”, artt. 2 e 6 contratto di assicurazione, doc. 2 dell'opposta) coprisse tutto l' “ammontare estintivo”, in quanto la era tenuta a rifondere alla convenuta la Pt_1 differenza tra le due poste di pagamento (art. 10 contratto di assicurazione, sempre doc. 2 dell'opposta).
8.2. Il convincimento espresso dal Tribunale in punto di prescrizione del diritto azionato non può essere condiviso, ad avviso di questa Corte.
Occorre rilevare che è stata la stessa compagnia assicuratrice ad indicare che la fonte negoziale del credito monitoriamente azionato era il contratto di assicurazione stipulato (“a garanzia dell'Ente finanziatore”) dalla
, in quanto “prevedeva, ricorrendone i presupposti, il diritto della Pt_1
Compagnia di richiedere alla Resistente l'importo pari ad 13.269,12” (cfr. doc. 1 dell'opponente: copia ricorso per ingiunzione e D.I. notificati).
In altre parole, la qualificazione del credito monitoriamente azionato si desume inequivocabilmente proprio dalle deduzioni difensive ed allegazioni svolte nel ricorso per ingiunzione da Controparte_1 che, per l'appunto, ha indicato a fondamento della sua pretesa monitoria le previsioni del contratto di assicurazione ed ha affermato di avere diritto alla restituzione della somma di € 13.269,12 in ossequio ai disposti pattizi di cui agli artt. 10, 9, 7 e 5 del medesimo contratto (cfr. anche gli artt.
13 – 15 ove vengono fatti riferimenti alle “condizioni di assicurazione” e alle disposizioni generali del c.c. sul punto, tra l'altro da interpretarsi secondo il principio dell'“interpretatio contra stipulatorem” a tutela dell'affidamento del contraente più debole del contratto).
Dalle considerazioni che precedono consegue che il pagamento dell'indennizzo (pagamento comunque non provato per quanto si dirà) è stato eseguito a favore del creditore mutuante in forza degli accordi negoziali, sicché non ricorre affatto, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, la fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che postula, invece, la mancanza di qualsiasi obbligo contrattuale di pagamento.
8 Ne deriva, ulteriormente, che deve applicarsi il termine prescrizionale
(biennale) dell'art. 2952 c.c. e il diritto risulta prescritto alla data del
23/06/2014 (pagg. 9 - 10 atto d'appello, ha sostenuto Controparte_1 di aver pagato, senza provarlo, l'ammontare estintivo al beneficiario il
22/06/2012), tenuto conto che il primo atto interruttivo/costituzione in mora è stato inviato dalla convenuta opposta soltanto con raccomandata del 22/09/2021 (ritornata al mittente per compiuta giacenza in data
15/11/2021, doc. 5 della convenuta), ossia ben oltre il termine biennale ex art. 2952, co. 2, c.c.
Nella memoria di replica (pag. 1) l'appellata sostiene che “l'azione promossa da non è un'azione di surroga ai sensi Controparte_1 dell'art. 1916 c.c. Cit. 4, né una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., bensì un'azione di rivalsa (o regresso) fondata su un rapporto contrattuale distinto dalla mera copertura assicurativa, e pertanto soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”. Si tratta di argomentazione, oltre che tardiva, anche generica e contraddittoria, in quanto sono richiamati, indistintamente, rapporti contrattuali diversi (regresso, rivalsa, contratto autonomo di garanzia), a fronte di una qualificazione espressa effettuata dal Tribunale (ripetizione di indebito ex art.2033 c.c.) che neppure viene confutata. L'appellata non precisa quale sia la fonte dell'asserito rapporto contrattuale “distinto”, peraltro in difformità delle allegazioni di cui al ricorso per ingiunzione, nel quale, come si è visto, il sorgere del credito era esclusivamente ricondotto alle previsioni del contratto di assicurazione.
9. E' altrettanto dirimente ai fini del decidere l'ulteriore rilievo, denunciato con il secondo motivo e da ritenersi parimenti fondato, che l'odierna appellata non ha fornito la prova del fatto presupposto (pagamento dell'indennizzo assicurativo alla finanziaria beneficiaria) rispetto al credito azionato in rivalsa, e ciò per avere il Tribunale erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla stessa (doc. 3).
9 E' noto che la quietanza vede partecipi i soli soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio ad essa afferente, assumendo tra questi perciò eventuale valore di prova in merito all'avvenuto pagamento ovvero di prova del fatto costitutivo dell'obbligazione, fermo restando che per la prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte del beneficiario, la quietanza resta – e così è nella fattispecie in esame - una scrittura proveniente da un terzo, ossia priva di efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che vengono attribuiti alla parte che l'ha sottoscritta.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “in relazione ad ipotesi di quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” (Cass. 15529/2023).
Nel caso di specie deve ritenersi che l'odierna appellata non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento al beneficiario, non solo perché la quietanza è inter alios, ma anche perché il suo tenore letterale non dimostra sufficientemente il suddetto fatto. non Controparte_1 ha dedotto ed ancor meno provato le modalità e tempistiche del preteso versamento, ovvero dimesso prova documentale dell'esborso sostenuto, atteso che dalla documentazione prodotta (il solo doc. 3 di parte appellata) non è dato inferire se e quando sia in concreto avvenuto il suddetto pagamento, considerato il tenore del citato documento (“il suindicato importo, come da disposizione del Beneficiario, sarà corrisposto attraverso versamento su c/c …”. In particolare il testo della quietanza sta univocamente ad indicare che, all'atto della sottoscrizione della quietanza, non era stato ancora effettuato il pagamento, tant'è che il beneficiario precisava che “con la ricezione della somma” sarebbe stato
“definitivamente soddisfatto”. La compagnia assicuratrice non ha offerto, né fornito ulteriori riscontri probatori sul punto, sicché non risulta dimostrato che a Santander ON NK sia stato effettivamente pagato l'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento, in
10 relazione al quale è stata di seguito azionata in via monitoria la pretesa restitutoria nei confronti dell'odierna appellante, e il relativo onere della prova, incombente sull'odierna appellata – attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -, non è stato assolto.
10. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1502/2022 del
Tribunale di Padova e dichiarato insussistente il credito monitoriamente azionato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
. Resta assorbita ogni altra questione, anche in ordine agli altri
[...] motivi di appello, formulati solo in via di subordine.
All'esito del giudizio si deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza di Controparte_1
Per l'effetto, le competenze dovute per il procedimento nella fase a quo da rifondere alla possono essere così ricalcolate per le Pt_1 prestazioni professionali esaurite in primo grado (scaglione da € 5.200,00
a € 26.000,00, liquidazione a valore medio): fase di studio della controversia € 919,00; fase introduttiva del giudizio € 777,00; fase istruttoria/trattazione € 1.680,00; fase decisionale € 1.701,00; per complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre € 145,50 per esborsi (C.U. e anticipazioni forfettarie per iscrizione al ruolo), spese generali (15%) ed accessori di legge.
Alla andranno restituite le somme eventualmente dalla stessa Pt_1 già corrisposte in forza della sentenza impugnata.
11. Per il presente grado d'appello la liquidazione del compenso segue anch'essa la soccombenza e gli stessi criteri suindicati per i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata, senza fase istruttoria, non espletata.
La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica» (art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).
11
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2498/2023 del
Tribunale di Padova, revoca il decreto ingiuntivo n. 1502/2022 del
Tribunale di Padova (n.r.g. 3748/2022) emesso il 17/06/2022 e dichiara insussistente il credito monitoriamente azionato da Controparte_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
2) condanna alla rifusione a favore dell'appellante Controparte_1 delle spese di primo grado, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre €
145,50 per anticipazioni, spese generali (15%) ed accessori di legge, nonché alla restituzione a di quanto dalla Parte_1 stessa già eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado;
3) condanna a rifondere le spese del giudizio di Controparte_1 secondo grado a favore dell'appellante, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre € 382,50 per anticipazioni, spese generali (15%) ed accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
La Presidente est.
TI PA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa TI PA Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Adina Nicolaescu (c.f.
– P.E.C. C.F._2
e ON AR (c.f. Email_1
– P.E.C. C.F._3 Email_2 del Foro di Padova appellante contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Arrabito (c.f. – P.E.C. del Foro di C.F._4 Email_3
Agrigento appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2498/2023 del Tribunale di
Padova, depositata il 14/12/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Venezia contraris reiectis:
1 In via principale: In riforma dell'appellata sentenza accertare e dichiarare che la non ha dato prova di aver corrisposto Controparte_1
l'indennizzo assicurativo a favore della finanziaria beneficiaria e, per effetto, dichiarare che la sig.ra nulla deve alla Parte_1 predetta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1502/2022
Tribunale di Padova (R.G. 3748/2022) emesso il 17.6.2022, pubblicato il
20.06.2022.
In via subordinata: In riforma dell'appellata sentenza accertare che tra le parti è stato stipulato un contratto puramente assicurativo in relazione al quale il diritto della di pretendere dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1 le somme di cui alla differenza a carico dell'assicurato risulta prescritto ex art. 2952 comma 2 alla data del 22.06.2014, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1502/2022 Tribunale di Padova (R.G.
3748/2022) emesso il 17.6.2022, pubblicato il 20.06.2022.
In via ulteriormente subordinata: In riforma dell'appellata sentenza accertare e dichiarare la vessatorietà e/o l'inoperatività e /o inapplicabilità e/o la nullità della clausola di rivalsa di cui all'art. 10 contratto di assicurazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1502/2022 Tribunale di Padova (R.G. 3748/2022) emesso il
17.6.2022, pubblicato il 20.06.2022.
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di conferma del diritto della CF assicurazioni a pretendere la somma di € 13.269,12, in riforma dell'appellata sentenza:
A) dichiarare dovuti gli interessi legali sulla somma ingiunta a far data dalla domanda o, in subordine, dalla data di conoscenza della lettera di messa in mora (15.11.2021);
B) liquidare le spese di lite di primo grado liquidate secondo lo scaglione di valore da € 6.000 ed € 26.000 con applicazione dei compensi medi per i soli fasi di studio della controversia e fase come stabiliti dal D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, ridotti al 50%.
2 In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto eventualmente pagato in virtù della sentenza di 1° grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova nr. 2498/2023 (rg. n. 5587/2022).
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 2498/2023 il Tribunale di Padova ha respinto l'opposizione di al D.I. n. 1502/2022 ottenuto Parte_1 da per il credito di € 13.269,12 sorto sulla base CP_1 Controparte_1 di un contratto di assicurazione (“contro la perdita d'impiego”, ossia volto a tenere indenne da esborsi l'assicurata nell'eventuale periodo di perdita del posto di lavoro, doc. 2 dell'opposta) stipulato tra le parti a garanzia di un prestito di denaro sottoscritto dall'attrice con Santander ON
NK s.p.a. (doc. 2 dell'opponente).
2. Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di refusione del credito in capo all'opposta (sul presupposto dell'errata applicazione attorea del termine biennale ex art. 2952, co. 2, c.c. in luogo del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.), altresì accertando il diritto della convenuta alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., degli importi per i ratei versati in aggiunta e non coperti dagli accordi contrattuali (“la sig.ra
non può pretendere che l'indennizzo dovuto sia pari Pt_1 all'ammontare estintivo, in quanto secondo la polizza da lei sottoscritta, tale evenienza si sarebbe verificata nel caso in cui una volta perso il lavoro, non lo avrebbe più trovato fino alla scadenza del finanziamento
(vedasi pag. 12, lett. A, doc. 11 opponente). Nella fattispecie l'opponente
3 ha trovato un nuovo impiego dopo 17 mesi dalla sua perdita e dunque ella, in forza di polizza, ha diritto “all'ammontare ottenuto moltiplicando la rata riproporzionata per il numero dei mesi compreso tra la data dell'evento (n.d.r.: perdita del lavoro) e la data del ricollocamento”
(vedasi pag. 12, lett. C, doc. 11 opponente). La differenza tra
“ammontare estintivo” ed “indennizzo dovuto” e cioè €13.269,12# deve essere rifusa da a , che Parte_1 Controparte_1
l'ha pagata a Santander ON NK unitamente alla restante somma qualificata come ammontare estintivo”, pag. 5 della sentenza). Il
Tribunale ha pertanto confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'attrice opponente alla refusione delle spese di lite.
3. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato a quattro motivi.
4. Si è costituita chiedendo in via preliminare Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e comunque rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
La causa, istruita mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 17/09/2025 – previa sostituzione del
Consigliere relatore e conseguente riassegnazione del fascicolo con decreto del 08/04/2025 - sulle conclusioni come sopra rassegnate.
5. Con i primi due motivi l'appellante censura, in via principale: “i) Il capo relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione (pag. 2 e 3 sentenza appellata) - erronea riqualificazione della domanda come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc ed errata applicazione del termine di prescrizione decennale - mancanza della prova di pagamento dell'ammontare estintivo al beneficiario”, e in particolare deduce che tra le parti era stato stipulato un contratto di assicurazione a cui andava applicato il termine prescrizionale di cui all'art. 2952, co. 2, c.c. e che la compagnia assicuratrice non aveva dato prova dell'effettivo pagamento
4 dell'indennizzo assicurativo, né aveva effettuato atti interruttivi fino al
22/09/2021, con conseguente prescrizione del credito ingiunto;
ii) “Il capo relativo al merito per erronea applicazione dell'art. 2033 c.c., per mancata prova in merito al pagamento delle somme a favore della
Santander ON NK (pag. 3 e successivi) e per mancata pronuncia in merito all'eccezione di inoperatività /inapplicabilità/ nullità della clausola 10 del contratto di assicurazione (pag.
3-5 sentenza)” e rileva anche “l'operatività /inapplicabilità/ nullità della clausola 10 del contratto di assicurazione in relazione all'art. 2 D.lgs. 209 del 07.09.2005 e del relativo Regolamento n. 29 del 16.03.2009 (vigente dal 25.03.2009)”
(pag. 11 atto d'appello).
In via gradata, con i motivi terzo e quarto la censura: A) “il Pt_1 capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento degli interessi legali a far data dal 22.06.2012 giorno di pagamento dell'ammontare estintivo fino all'effettivo soddisfo (pag.
5-6 sentenza) per erronea applicazione dell'art. 2033 o, in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui la
Corte, riqualificando l'azione, ritenga valida la clausola contrattuale relativa all'obbligo di restituzione della sig.ra della differenza a Pt_1 carico dell'assicurato, per mancata applicazione dell'art. 1224 c.c.”, e rileva la non debenza della maggiorazione delle somme ingiunte con gli interessi legali a far data dal giorno del preteso pagamento dell'ammontare estintivo (22/06/2012) fino all'effettivo sodisfo, atteso che, in caso di qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla data della domanda ovvero
“dalla data di messa in mora (15.11.2021) non decorrendo nei contratti del consumatore alcuna mora automatica” (pag. 16 atto d'appello); B) “il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento dell'opponente alle spese di lite per € 4.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA e C.A. per erronea applicazione delle tariffe ministeriali in relazione all'attività svolta dall'opposto nonché in relazione alla complessità della
5 causa (pag. 6 sentenza)”, sul rilievo dell'erronea liquidazione delle spese di soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014.
6. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che le censure non solo sono specifiche e puntuali, ma sono anche meritevoli di accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.
7. La , con il primo motivo (pagg. 7 - 10), si duole della Pt_1 qualificazione, effettuata dal Tribunale, dell'azione monitoria e in particolare assume che non si verte in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto il pagamento della convenuta, attuale appellata, ove effettivamente avvenuto (mentre se ne deduce la mancata prova), si sarebbe senz'altro configurato come esecuzione del contratto di assicurazione, con ogni conseguente riflesso sulla durata del termine di prescrizione del credito - biennale ex art. 2952, co. 2, c.c.-, sicché il credito azionato monitoriamente avrebbe dovuto ritenersi prescritto al 23/06/2014. L'appellante inoltre rimarca, con il secondo motivo, che non ha comunque fornito prova Controparte_1 dell'effettivo versamento al beneficiario dell'importo a titolo di indennizzo assicurativo e, nel ribadire la natura assicurativa degli accordi pattizi anche alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso per ingiunzione
(doc. 1 di primo grado), deduce l'insussistenza di elementi idonei “a qualificare il contratto tra le parti polizza fideiussoria né come contratto autonomo di garanzia” (pag. 10 atto d'appello). Si duole, pertanto, della mancata pronuncia sull'eccezione di operatività /inapplicabilità/ nullità della clausola 10 del contratto di assicurazione in relazione all'art. 2 D.lgs.
209 del 07.09.2005 e del relativo Regolamento n. 29 del 16.03.2009
(vigente dal 25.03.2009), ovvero il divieto di applicazione di clausole di rivalsa nei confronti dell'assicurata in caso di contratto a copertura del rischio d'impiego e comunque la natura vessatoria della stessa clausola.
8. Le censure sono fondate.
6 8.1. Il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto, in quanto lo ha ritenuto non sorto “in virtù della polizza assicurativa in questione” (pag. 2 della sentenza). Di conseguenza ha escluso che fosse applicabile l'art. 2952, co. 2, c.c. ed ha affermato che
“i diritti che sorgono in virtù della polizza sono quello del beneficiario (e cioè il mutuatario, Santander ON NK) ad incassare dall'opposta le rate residue del finanziamento erogato all'opponente, al netto del T.f.r.
a lei spettante, vale a dire ciò che nella polizza viene definito “Ammontare
Estintivo” e quello dell'assicurata (e cioè la mutuante, Parte_1
) a non pagare al mutuatario quanto da lei dovuto nel periodo in
[...] cui non ha lavorato, vale a dire ciò che nella polizza viene definito
“Indennizzo dovuto”. Entrambi i predetti diritti sono stati riconosciuti dall'opposta, la quale ha versato a Santander ON NK
€15.594,63# e cioè quanto ancora dovuto dall'opponente per il prestito erogatole al netto del t.f.r. (Ammontare Estintivo) e ha tenuto indenne quest'ultima per quanto non versato al suo mutuatario nel periodo in cui era rimasta senza lavoro e cioè €2.325,60# (Indennizzo Dovuto). La differenza tra “ammontare estintivo” ed “indennizzo dovuto” rimane a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., in quanto consiste in ciò che quest'ultima (se il finanziamento non fosse stato estinto prima del termine pattuito) avrebbe dovuto pagare nel periodo in cui è stata ricollocata al lavoro e quindi ha regolarmente percepito lo stipendio. Il diritto a ripetere quanto versato e non dovuto, è soggetto al termine decennale ex art. 2946 cod.civ.” (pagg. 2 – 3 della sentenza).
Il Tribunale ha inoltre affermato che “ ha diritto ex Controparte_1 art. 2033 cod.civ., a ripetere da ciò che ha Parte_1 pagato a Santander ON NK in forza della polizza ma che non era coperto dal contratto di assicurazione, il quale proteggeva l'opponente solo nel periodo di perdita dell'impiego” (pag. 3 della sentenza), sul rilievo che l'opponente non avrebbe potuto pretendere, nella fattispecie, che l'indennizzo (da limitarsi alle sole mensilità in cui l'attrice era rimasta
7 senza lavoro, ossia per l' ”indennizzo dovuto”, artt. 2 e 6 contratto di assicurazione, doc. 2 dell'opposta) coprisse tutto l' “ammontare estintivo”, in quanto la era tenuta a rifondere alla convenuta la Pt_1 differenza tra le due poste di pagamento (art. 10 contratto di assicurazione, sempre doc. 2 dell'opposta).
8.2. Il convincimento espresso dal Tribunale in punto di prescrizione del diritto azionato non può essere condiviso, ad avviso di questa Corte.
Occorre rilevare che è stata la stessa compagnia assicuratrice ad indicare che la fonte negoziale del credito monitoriamente azionato era il contratto di assicurazione stipulato (“a garanzia dell'Ente finanziatore”) dalla
, in quanto “prevedeva, ricorrendone i presupposti, il diritto della Pt_1
Compagnia di richiedere alla Resistente l'importo pari ad 13.269,12” (cfr. doc. 1 dell'opponente: copia ricorso per ingiunzione e D.I. notificati).
In altre parole, la qualificazione del credito monitoriamente azionato si desume inequivocabilmente proprio dalle deduzioni difensive ed allegazioni svolte nel ricorso per ingiunzione da Controparte_1 che, per l'appunto, ha indicato a fondamento della sua pretesa monitoria le previsioni del contratto di assicurazione ed ha affermato di avere diritto alla restituzione della somma di € 13.269,12 in ossequio ai disposti pattizi di cui agli artt. 10, 9, 7 e 5 del medesimo contratto (cfr. anche gli artt.
13 – 15 ove vengono fatti riferimenti alle “condizioni di assicurazione” e alle disposizioni generali del c.c. sul punto, tra l'altro da interpretarsi secondo il principio dell'“interpretatio contra stipulatorem” a tutela dell'affidamento del contraente più debole del contratto).
Dalle considerazioni che precedono consegue che il pagamento dell'indennizzo (pagamento comunque non provato per quanto si dirà) è stato eseguito a favore del creditore mutuante in forza degli accordi negoziali, sicché non ricorre affatto, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, la fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che postula, invece, la mancanza di qualsiasi obbligo contrattuale di pagamento.
8 Ne deriva, ulteriormente, che deve applicarsi il termine prescrizionale
(biennale) dell'art. 2952 c.c. e il diritto risulta prescritto alla data del
23/06/2014 (pagg. 9 - 10 atto d'appello, ha sostenuto Controparte_1 di aver pagato, senza provarlo, l'ammontare estintivo al beneficiario il
22/06/2012), tenuto conto che il primo atto interruttivo/costituzione in mora è stato inviato dalla convenuta opposta soltanto con raccomandata del 22/09/2021 (ritornata al mittente per compiuta giacenza in data
15/11/2021, doc. 5 della convenuta), ossia ben oltre il termine biennale ex art. 2952, co. 2, c.c.
Nella memoria di replica (pag. 1) l'appellata sostiene che “l'azione promossa da non è un'azione di surroga ai sensi Controparte_1 dell'art. 1916 c.c. Cit. 4, né una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., bensì un'azione di rivalsa (o regresso) fondata su un rapporto contrattuale distinto dalla mera copertura assicurativa, e pertanto soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”. Si tratta di argomentazione, oltre che tardiva, anche generica e contraddittoria, in quanto sono richiamati, indistintamente, rapporti contrattuali diversi (regresso, rivalsa, contratto autonomo di garanzia), a fronte di una qualificazione espressa effettuata dal Tribunale (ripetizione di indebito ex art.2033 c.c.) che neppure viene confutata. L'appellata non precisa quale sia la fonte dell'asserito rapporto contrattuale “distinto”, peraltro in difformità delle allegazioni di cui al ricorso per ingiunzione, nel quale, come si è visto, il sorgere del credito era esclusivamente ricondotto alle previsioni del contratto di assicurazione.
9. E' altrettanto dirimente ai fini del decidere l'ulteriore rilievo, denunciato con il secondo motivo e da ritenersi parimenti fondato, che l'odierna appellata non ha fornito la prova del fatto presupposto (pagamento dell'indennizzo assicurativo alla finanziaria beneficiaria) rispetto al credito azionato in rivalsa, e ciò per avere il Tribunale erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla stessa (doc. 3).
9 E' noto che la quietanza vede partecipi i soli soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio ad essa afferente, assumendo tra questi perciò eventuale valore di prova in merito all'avvenuto pagamento ovvero di prova del fatto costitutivo dell'obbligazione, fermo restando che per la prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte del beneficiario, la quietanza resta – e così è nella fattispecie in esame - una scrittura proveniente da un terzo, ossia priva di efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che vengono attribuiti alla parte che l'ha sottoscritta.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “in relazione ad ipotesi di quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” (Cass. 15529/2023).
Nel caso di specie deve ritenersi che l'odierna appellata non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento al beneficiario, non solo perché la quietanza è inter alios, ma anche perché il suo tenore letterale non dimostra sufficientemente il suddetto fatto. non Controparte_1 ha dedotto ed ancor meno provato le modalità e tempistiche del preteso versamento, ovvero dimesso prova documentale dell'esborso sostenuto, atteso che dalla documentazione prodotta (il solo doc. 3 di parte appellata) non è dato inferire se e quando sia in concreto avvenuto il suddetto pagamento, considerato il tenore del citato documento (“il suindicato importo, come da disposizione del Beneficiario, sarà corrisposto attraverso versamento su c/c …”. In particolare il testo della quietanza sta univocamente ad indicare che, all'atto della sottoscrizione della quietanza, non era stato ancora effettuato il pagamento, tant'è che il beneficiario precisava che “con la ricezione della somma” sarebbe stato
“definitivamente soddisfatto”. La compagnia assicuratrice non ha offerto, né fornito ulteriori riscontri probatori sul punto, sicché non risulta dimostrato che a Santander ON NK sia stato effettivamente pagato l'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento, in
10 relazione al quale è stata di seguito azionata in via monitoria la pretesa restitutoria nei confronti dell'odierna appellante, e il relativo onere della prova, incombente sull'odierna appellata – attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -, non è stato assolto.
10. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1502/2022 del
Tribunale di Padova e dichiarato insussistente il credito monitoriamente azionato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
. Resta assorbita ogni altra questione, anche in ordine agli altri
[...] motivi di appello, formulati solo in via di subordine.
All'esito del giudizio si deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza di Controparte_1
Per l'effetto, le competenze dovute per il procedimento nella fase a quo da rifondere alla possono essere così ricalcolate per le Pt_1 prestazioni professionali esaurite in primo grado (scaglione da € 5.200,00
a € 26.000,00, liquidazione a valore medio): fase di studio della controversia € 919,00; fase introduttiva del giudizio € 777,00; fase istruttoria/trattazione € 1.680,00; fase decisionale € 1.701,00; per complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre € 145,50 per esborsi (C.U. e anticipazioni forfettarie per iscrizione al ruolo), spese generali (15%) ed accessori di legge.
Alla andranno restituite le somme eventualmente dalla stessa Pt_1 già corrisposte in forza della sentenza impugnata.
11. Per il presente grado d'appello la liquidazione del compenso segue anch'essa la soccombenza e gli stessi criteri suindicati per i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata, senza fase istruttoria, non espletata.
La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica» (art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).
11
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2498/2023 del
Tribunale di Padova, revoca il decreto ingiuntivo n. 1502/2022 del
Tribunale di Padova (n.r.g. 3748/2022) emesso il 17/06/2022 e dichiara insussistente il credito monitoriamente azionato da Controparte_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
2) condanna alla rifusione a favore dell'appellante Controparte_1 delle spese di primo grado, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre €
145,50 per anticipazioni, spese generali (15%) ed accessori di legge, nonché alla restituzione a di quanto dalla Parte_1 stessa già eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado;
3) condanna a rifondere le spese del giudizio di Controparte_1 secondo grado a favore dell'appellante, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre € 382,50 per anticipazioni, spese generali (15%) ed accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
La Presidente est.
TI PA
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