Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen. (falsità in scrittura privata) la contraffazione del contrassegno assicurativo, relativo alla r.c.a, previsto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, il quale è atto di natura privata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2003, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/12/2003
Dott. PROVIDENTI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - N. 1411
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 046871/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL LV CE N. IL 15/06/1964;
avverso SENTENZA del 23/09/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
udito il procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 23.9.2002 confermava la decisione del tribunale di Lamezia Terme in data 5.7.2001 che aveva condannato EL RE AN alla pena di legge per il reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p.. all'imputato era stato contestato di aver contraffatto il contrassegno assicurativo ed il contratto assicurativo relativi all'automezzo tg. IM/195675 da lui detenuto e sul quale circolava.
Ha proposto ricorso per Cassazione il EL denunciando violazione di legge.
Va osservato che il contrassegno dell'assicurazione r.c. auto - previsto dall'art. 7 legge n. 990/69 - è un atto di natura privata (Cass. Sez. 5^, 14.6.1995, Lari;
Cass. Sez. Un. 24.4.2002, Panarelli) o pertanto la contraffazione dello stesso configura l'ipotesi di cui all'art. 485 c.p.. Pertanto il fatto addebitato al ricorrente va inquadrato nel reato di falsità in scrittura privata, perseguibile a querela, nella specie non proposta. Riqualificato, quindi, il fatto come violazione del precetto di cui all'art. 485 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reato improcedibile per mancanza di querela.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come violazione dell'art. 485 c.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004