Sentenza 23 maggio 2022
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 17/03/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 50/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
NI ACANFORA Presidente Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere IA RI CHESTA Consigliere rel.
Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60408 del Registro di Segreteria, promosso da SI, nata a [...] il SI, (SI), rappresentata e difesa dall’ avv. Marina Milli - c.f. [...], p.e.c.
marina.milli@avvocato.pe.it, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Clodio n. 8 contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (codice fiscale
[...]; p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden SENT. 50/2026
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), SE AN
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e ID VA (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n.
29, attuali uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto per la riforma della sentenza n. 134/2022 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, pubblicata in data 23 maggio 2022.
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2025, con l’assistenza della dott.ssa Giorgiantoni Eliana, la consigliera relatrice IA RI TA, l’avv. Milli per l’appellante e l’avv. Sergio Preden, in rappresentanza e difesa dell’INPS.
Esaminati l’atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte respingeva il ricorso proposto da SI, con il quale la stessa ha chiesto la riliquidazione della sua pensione computando tutti i periodi ricongiunti e figurativi prestati nei settori privato (1969 – 2001) e poi pubblico (2001 – 2012).
SENT. 50/2026 La ricorrente, nata nel 1952, ha prestato servizio dal 1969 al 2000 nel settore privato, quindi fino al 1° settembre 2012 nel settore pubblico, con collocamento a riposo con il sistema contributivo (c.d. opzione donna).
Durante il servizio l’INPDAP accoglieva la sua richiesta di accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità per mesi 5 e giorni 1. Accoglieva altresì la richiesta di ricongiunzione di tutti i servizi utili a pensione svolti dal 1969 al 2001, determinando il periodo ricongiungibile (anni 23, mesi 11 e giorni17), nonché il contributo necessario: i contributi da ricongiungere ammontavano ad euro 151.193,83.
Secondo la prospettazione della ricorrente i contributi versati durante il servizio presso il settore pubblico ammontavano ad euro 65.048,80.
Il primo provvedimento di pensione del 23 luglio 2012 liquidava la pensione annua lorda in euro 8.326,87 in base ad un montante contributivo di euro 186.175,86 ed un’anzianità di servizio di 36 anni, 9 mesi e 16 giorni. Il successivo provvedimento di pensione del 23 ottobre 2013 determinava la minor pensione annua lorda in euro 8.266,78, in base ad un minor montante contributivo di euro 184.832,24 ed una maggiore anzianità di servizio di 37 anni, e 28 giorni.
2. Si costituiva in giudizio l’INPS evidenziando che la pensione dell’interessata era stata liquidata con il sistema contributivo, ai sensi dell’ art. 24 del d.l. n.201/2011, convertito con l. n.
SENT. 50/2026 214/2011, rammentando che la legge faceva salva la facoltà degli iscritti all’ A.G.O. con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 di poter optare per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo purché al dì della opzione avessero maturato anche 15 anni di anzianità di cui almeno 5 anni nel sistema stesso.
L’istituto previdenziale rilevava che ai soggetti che optano per la liquidazione con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall’art. 24 del citato decreto.
Osservava, quindi, che la ricorrente, potendo far valere alla data della domanda 57 anni di età e 1820 c.s. pari a 35 anni di contributi ha ottenuto il trattamento pensionistico in deroga alle più stringenti disposizioni introdotte dalla c.d. “Legge Fornero”,
ma interamente liquidato con il sistema contributivo.
3. Con note in data 14.1.2021 i difensori della ricorrente contestavano le deduzioni dell’INPS. Precisavano che non era in contestazione il sistema contributivo di liquidazione della pensione per la sig.ra SI, bensì l’ammontare dei contributi valutati nel provvedimento di pensione, relativi ai periodi di lavoro privato e pubblico e non meglio precisati.
Evidenziavano poi come, dall’esame della documentazione depositata dall’INPS:
1. nel prospetto di calcolo prodotto dall’INPDAP nel 2012 non risultasse l’importo della contribuzione trasferito dall’INPS, che SENT. 50/2026 ammontava ad euro 151.193,83, bensì il minore importo di euro 54.476,66;
2. l’importo di retribuzione annua riferito all’anno 2010 è indicato in euro 100.921,56, somma non certo corrispondente alla reale retribuzione avuta dall’interessata (il CUD indica infatti la minor somma di euro 17.925,00).
Dall’esame della comunicazione di riliquidazione della pensione la difesa della ricorrente rilevava inoltre che:
1. la voce “montante anni precedenti” riferito al periodo 1969 –
1999 riporta la somma di euro 52.858,71, ancora inferiore rispetto a quella di cui al prospetto di calcolo sopra citato ( euro 54.476,66);
2. l’importo della retribuzione annua riferito al 2010 riporta la minor somma di euro 98.456,61, tuttavia ancora ben superiore a quella effettivamente riscossa.
La sig.ra SI insisteva nella richiesta di riliquidazione della pensione diretta tenendo conto dell’intero montante contributivo e nella richiesta di audizione del funzionario dell’INPS responsabile della posizione pensionistica in contraddittorio con il consulente di parte, con riserva di CTU contabile.
4. All’udienza del 21 gennaio 2021 il G.U., adottava ordinanza istruttoria rilevando che “Considerato che dal ricorso introduttivo non è dato comprendere l’errore giuridico che avrebbe operato l’Istituto, ma che, tuttavia, emerge dal conteggio depositato all’allegato 13 un diverso montante contributivo della ricorrente, SENT. 50/2026 dispone che parte ricorrente…precisi quali contributi, distinti anno per anno, non sarebbero stati computati e indichi, in diritto, la disciplina che ritiene violata”.
Con note difensive in data 8 aprile 2021 la ricorrente rispondeva all’ordinanza richiamando l’art. 24 della l. n. 214/2011 e rilevando che il contestato errore riguardava non un’errata norma applicata dall’INPS, ma l’importo del montante contributivo. Ribadiva la difesa che l’importo della pensione era stato calcolato sulla base di un montante contributivo di euro 186.175,86 e che, in realtà, la contribuzione trasmessa dall’INPS all’INPDAP per l’attività svolta in ambito privato, sarebbe ammontata ad euro 151.193,83. L’INPS avrebbe, invece, indicato il minore importo di euro 54.476,66.
La contribuzione relativa al periodo 2000 – 2012 per l’attività di lavoro svolta in ambito pubblico ammontava ad euro 65.048,98, che sommata alla precedente contribuzione porta ad un totale di euro 216.242,81, contribuzione superiore che non si comprende se calcolata per la determinazione del montante ai fini pensionistici. Detti contributi, al dì del collocamento a riposo dovevano poi essere ancora rivalutati.
La difesa della ricorrente insisteva, dunque, nella già richiesta riliquidazione della pensione diretta, in base alla corretta e superiore contribuzione di euro 216.242,81, facendo presente che l’Istituto non aveva mai contestato, in concreto, i calcoli eseguiti dalla ricorrente, limitandosi a ribadire genericamente la SENT. 50/2026 correttezza del suo operato.
5. All’udienza del 22 aprile 2021 il Giudice unico delle peensioni disponeva l’audizione del funzionario INPS, responsabile dell’Ufficio pensioni ex Inpdap, al fine di “verificare, nel contraddittorio delle parti, l’errore lamentato dalla ricorrente (ed apparentemente risultante dal confronto tra i documenti n. 4 e n.
7 allegati al ricorso introduttivo).
Con la sentenza qui gravata la Sezione il Giudice unico delle pensioni evidenziava come il ricorrente lamentasse il difetto di computo dei contributi versati ai fini pensionistici, che riteneva ammontanti a complessivi euro 216.241,98, rivalutati in euro 228.463,91, con una differenza in difetto rispetto al montante contributivo calcolato dall’INPS in euro 186.175,76, di ben euro 42.288,09.
Secondo il G.U. “Tali affermazioni, tuttavia, non trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta né nell’esposizione delle argomentazioni giuridiche nel ricorso introduttivo”.
Il GU rilevava, altresì, che “...la parte evidenzia che l’errore sarebbe evidente dal confronto tra il documento sopra menzionato ed il doc. n. 7 (prospetto di calcolo della pensione Inpdap del 23 luglio 2012), laddove a pagina 1 si indica il montante contributivo anni precedenti il 2000 in euro 54.476,66; “l’errore contenuto nella medesima tabella al rigo 10, laddove viene indicata una retribuzione percepita superiore ai 100 mila euro (sarebbe) frutto di un evidente disattenzione e non corrispondente all’effettiva SENT. 50/2026 retribuzione percepita e riportata nel prospetto Inps sopra menzionato”.
Concludeva, quindi, ritenendo che l’errore contestato dalla ricorrente “... si fonda su un’equivoca lettura dei documenti in atti.
In particolare, il doc. n. 4, relativo al calcolo del contributo di ricongiunzione, indica un montante contributivo rilevante esclusivamente a tali fini e non a fini di liquidazione del trattamento pensionistico”. Compensava le spese di giudizio sulla considerazione che “effettivamente la dicitura contenuta nell’ultima pagina del doc. n. 7 (“importo dei contributi da trasferire”) poteva ragionevolmente trarre in inganno la ricorrente”,
5. Con gravame in data 5 dicembre 2022 l’appellante SI ha impugnato la sentenza di prime cure chiedendone la riforma per i seguenti motivi di diritto.
Nelle premesse del gravame la signora SI evidenzia che “il montante individuale dei contributi rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi. Si tratta di un bene che appartiene al patrimonio del lavoratore e, dunque, di particolare importanza, poiché rappresenta la contribuzione accantonata e necessaria per il calcolo della pensione che riceverà al termine della sua carriera lavorativa, raggiunti i requisiti di età”.
Dopo aver con ampiezza ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’appellante torna a lamentare che “l’INPDAP con SENT. 50/2026 provvedimento del 23.7.2012 ha calcolato il montante contributivo complessivo di € 186.175,86 al 2012, partendo però dall’anno 2000 con un montante di soli € 54.476,66 (doc.7): ricordiamo che sino a tale data la ricorrente ha prestato servizio nel settore privato, i cui contributi sono stati poi trasferiti all’INPDAP per €
151.193,83)”.
Nel prosieguo del gravame la SI evidenzia, ulteriormente, di “Prend(ere) atto della complessità di calcolo del montante contributivo utile a pensione, ma quel che la sig.ra SI voleva conoscere quale fosse l’esatto calcolo per cui da una contribuzione complessiva rivalutata al 2012 di € 228.463,91 l’INPS era giunto a calcolare la pensione in base a un montante contributivo di €
184.932,24.
Nel calcolo di cui al doc. 7 non compare la contribuzione di €
151.193,83, anzi per l’anno 2000 compare un “montante anni precedenti” di soli € 54.476,66”.
In conclusione, l’appellante rinnova la richiesta di “sapere, in altre parole, se per il calcolo della sua pensione siano stati presi in esame e poi calcolati secondo la legge tutti i contributi trasferiti e versati successivamente sino al 2012, cui applicare il coefficiente per comporre il montante contributivo utile alla sua pensione. Ciò secondo il comma 8 dell’ art. 1 della L. n. 335/95, che fa sempre riferimento, come base, ai contributi versati”.
E ciò anche perché, dalla relazione eseguita dal consulente di parte dott. Marco Bonardo (doc.13), che né l’INPS né il G.U.
SENT. 50/2026 avrebbero esaminato, partendo dalla complessiva contribuzione di euro 228.463,91, il calcolo della pensione risulterebbe superiore a quella effettivamente erogata di euro 2.743,09 annui, portando così l’importo annuo ad euro 11.069,96 ( euro 8.326,87 + euro 2.743,09) ( euro 11.763,87 se teniamo presente anche l’errore nel calcolo della pensione ( euro 9.020,78 + euro 2.743,09) rilevato dal consulente).
Una differenza importante, dunque, che andrebbe ad incidere sulla pensione annua dell’interessata.
Il Giudice di prime cure avrebbe frainteso i significati di contribuzione effettiva da utilizzare e montante contributivo, che sarebbe il risultato di un complesso calcolo indicato nell’informativa INPDAP n. 65/2001, laddove la domanda contenuta nel ricorso sarebbe stata ben precisa, cioè se nel calcolo del montante contributivo utilizzato poi per liquidare poi la pensione si siano presi in esame tutti i contributi versati nei periodi di servizio privato e pubblico dell’appellante.
Per i suddetti motivi l’appellante reputa incongrua la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove né l’INPS né il Giudice Unico avrebbero, rispettivamente, esposto e verificato l’esatto calcolo del montante contributivo, partendo dai contributi effettivamente versati, non rispondendo alla domanda contenuta nel ricorso e quindi fornendo una motivazione inesistente sotto tale aspetto. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado e che questa Sezione SENT. 50/2026 dichiari che la sig.ra SI ha diritto alla riliquidazione della sua pensione sulla base del montante contributivo costituito dai contributi trasferiti dall’INPS per euro 151.193,83 ed i contributi relativi al servizio presso la P.A. per euro 65.048,98
(o euro 92.413,24 secondo l’INPS), per un totale di euro 216.242,81 (o euro 243.607,07 secondo il calcolo dell’INPS); che sia condannato l’INPS al calcolo della pensione in favore della sig.ra SI secondo i criteri della c.d. “opzione donna” sulla base del montante contributivo costituito partendo dai contributi effettivi versati.
6.Si è costituto in giudizio l’INPS, invocando il rigetto dell’appello.
Secondo la prospettazione dell’Istituto previdenziale erroneamente l’appellante sosterrebbe che l’importo del suo monte contributivo dovrebbe essere pari ad euro 216.242,81, in luogo di quello di euro 186.175,86, indicato nel provvedimento di prima liquidazione della pensione (sub B).
La difesa dell’Istituto precisa preliminarmente che, successivamente alla prima liquidazione, vi sarebbe stata una ricostituzione del trattamento che ha determinato l’importo del montante in euro184.832,24. Poiché controparte fa riferimento, nel suo atto di appello, alle cifre come risultanti all’esito della prima liquidazione, per facilità di esposizione, anche l’INPS dichiara di fare riferimento a tali documenti.
L’appellato censura la ricostruzione effettuata dall’appellante e SENT. 50/2026 dal consulente di parte, evidenziando che la ricongiunzione non opererebbe in questo modo in quanto ogni gestione avrebbe proprie autonome regole e propri carichi contributivi, stabiliti in relazione alle diverse norme che disciplinano i trattamenti di cui la gestione si deve far carico. Ne discenderebbe che l’assunzione del peso economico impone l’armonizzazione tra sistemi sottoposti a discipline differenti.
Con la ricongiunzione i contributi versati nella gestione originaria verrebbero accentrati in un’altra gestione per ottenere una pensione unica liquidata a carico della gestione accentratrice. Così, nel caso in esame, la pensione dell’appellante, integralmente a carico della gestione lavoratori pubblici, sarebbe stata calcolata, in applicazione della disciplina propria di tale gestione, sulla base dei contributi ivi accreditati, fra i quali vi sono quelli ricongiunti dall’AGO.
La pensione corrisposta sulla base di tutti i contributi AGO nel loro valore nominale e di tutti quelli versati nella gestione lavoratori pubblici dovrebbe essere la pensione in cumulo (legge n.228 del 2012), calcolata secondo un meccanismo i cui requisiti di accesso sarebbero tutti quelli stabiliti dalle gestioni coinvolte.
Il trattamento sarebbe liquidato in regime di pro-rata, vale a dire ogni segmento contributivo versato in ogni gestione verrebbe non solo calcolato con la disciplina propria di quella gestione ma anche posto a carico della gestione stessa.
Nel provvedimento di accoglimento della richiesta di SENT. 50/2026 ricongiunzione (sub A) sarebbe stato esplicitamente indicato che la ricongiunzione è a costo zero ed è richiesto che il soggetto accetti i termini della ricongiunzione anche se l’onere a carico dell’assicurato non esisterebbe appunto perché la riserva matematica, vale a dire la copertura assicurativa, sarebbe inferiore all’importo nominale dei contributi da ricongiungere.
Sarebbe stato, pertanto, inferiore anche l’importo dei contributi da accreditare nella gestione accentratrice.
I periodi di lavoro ricongiunti sarebbero valorizzati sulla base della retribuzione assunta come riferimento che, per gli anni nei quali essi sono collocati, sostituirebbe la retribuzione effettivamente percepita, determinando il peso della ricongiunzione sulla nuova posizione assicurativa.
L’individuazione della retribuzione virtuale sarebbe alla base del complesso calcolo della riserva matematica di cui all’art.13 della legge n. 1338 del 1962.
In conclusione, sarebbe priva di fondamento la pretesa di controparte di vedersi accreditati nella gestione pubblica, all’esito della ricongiunzione, il medesimo ammontare dei contributi a suo tempo accreditati in AGO. Parimenti fallace si paleserebbe l’affermazione dell’esistenza di un errore dell’ente quanto alla indicazione, nel prospetto di calcolo della pensione, della retribuzione per l’anno 2010. La prospettazione sostenuta dal giudice di primo grado, ex adverso impugnata, troverebbe, peraltro, conferma in ulteriori precedenti della Sezione SENT. 50/2026 giurisdizionale Lombardia n. 191 del 2023 e n.141 del 2025.
7. All’udienza pubblica l’avvocato Milli, per l’appellante, ha lamentato che. per effetto di una ricongiunzione dei periodi contributivi per prestazione lavorativa svolta nei settori privato e pubblico, determinata attraverso un complesso di norme applicate nel sistema di calcolo della pensione, si ottiene un montante contributivo che fa perdere alla sig.ra SI, che si è avvalsa del sistema “opzione donna”, circa 42.000 euro mentre il riconoscimento dei contributi versati dovrebbe ritenersi un diritto soggettivo. Ha chiesto l’accoglimento del ricorso e in via subordinata, considerando la complessità della situazione, la compensazione delle spese. L’avvocato Sergio Preden, per l’INPS, ha affermato che il punto di partenza è rappresentato dall’importo che l’Istituto ha indicato nel progetto di ricongiunzione, finalizzato solo ed esclusivamente alla quantificazione dell’onere della ricongiunzione, che nel valore globale è anche incrementato degli interessi del 4 e 5 % annuo;
su questa base si sarebbe innestata la peculiarità del caso di specie, cioè il fatto che la pensione nella gestione accentratrice è stata liquidata con il sistema “opzione donna”, quindi con il sistema contributivo. La disciplina di questa modalità di calcolo risiede nel d. lgs. 180/1997 (che disciplina la c.d. “opzione contributiva”). È necessario tener presente il complesso sistema che dà conto del fatto che questo montante contributivo viene determinato in modo sostanzialmente virtuale attraverso la SENT. 50/2026 considerazione delle retribuzioni riferite al periodo 1993, 1994, 1995, e non più riferite all’ultimo anno. Il meccanismo previsto dal legislatore non farebbe riferimento ad un dato contributivo reale, pari all’effettivo versato, ma prevede una serie di calcoli che portano ad un valore sostanzialmente virtuale. Sistema di calcolo che sconterebbe anche una ulteriore differenza rispetto alle modalità di determinazione del quantum debeatur in sede di ricongiunzione; la somma riportata nel prospetto di ricongiunzione è determinata tenendo conto dell’aliquota di finanziamento della gestione; l’aliquota, nel sistema di calcolo nella quota contributiva potrebbe anche non coincidere con l’aliquota di finanziamento, e questo potrebbe determinare un ulteriore disallineamento. L’avvocato Preden ha considerato in ultimo, che, nelle modalità di calcolo “opzione donna”, le quote di pensione sono due: una fino al 31/12/1995, l’altra successiva. La ricongiunzione in questione ha avuto ad oggetto un segmento di contribuzione a cavallo del 1995 perché abbraccia gli anni 1969/1999; gli anni dal 1995 al 1999 sono anni che erano già attratti nel sistema contributivo proprio perché posteriori al 1995. Questo determina che la contribuzione trasferita successivamente al 31 dicembre 1995, va ad incrementare il montante del 2010, cioè quello alla data della domanda amministrativa di ricongiunzione, come disciplinato dall’art. 2 comma 5, del d. lgs. n.180/1997. Per il resto si è riportato agli scritti difensivi e non si è opposto alla SENT. 50/2026 richiesta di compensazione alle spese.
La causa è, quindi, passata in decisione.
Considerato in
DIRITTO
I.L’appello non è meritevole di accoglimento in quanto giuridicamente infondato.
L’appellante contesta all’Istituto previdenziale la ritenuta inesatta quantificazione del montante contributivo in funzione del corretto computo della contribuzione relativa al periodo oggetto di ricongiunzione dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La prospettazione dell’appellante si fonda sull’erroneo presupposto, confortato dalle non corrette ricostruzioni della perizia di parte, secondo il quale l’ammontare dei contributi versati in una certa gestione (nella fattispecie l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori privati dipendenti) vengono trasferiti, nell’identico valore nominale, nella gestione ove debbono essere accentrati (nella fattispecie la gestione lavoratori pubblici) e che il montante contributivo sul quale sviluppare la pensione in regime contributivo sarebbe dato dalla semplice somma dei montanti accreditati nelle due gestioni.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’INPS, la ricongiunzione non opera in questo modo perché ogni gestione ha proprie regole e propri carichi contributivi, stabiliti in relazione alle diverse norme che disciplinano i trattamenti di cui SENT. 50/2026 la gestione si deve far carico.
La vicenda controversa riguarda l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione previsto dall’art.2, l. n.29/1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali),
secondo il quale “In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la SENT. 50/2026 ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.”
Con la ricongiunzione, i contributi versati nella gestione originaria vengono accentrati in un’altra gestione per ottenere una pensione unica liquidata a carico della gestione accentratrice; in tal senso dispone l’art. 7 della legge n. 29 del 1979, secondo il quale “Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla SENT. 50/2026 ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa”.
I principi e la richiamata disciplina per la determinazione del montante contributivo a seguito di ricongiunzione appaiono correttamente applicati nel caso di specie.
Come evidenziato in casi analoghi, “gli anni di contribuzione presso la gestione privata sono confluiti nella gestione pubblica e valorizzati in funzione della c.d. riserva matematica –
determinata ex lege sulla base delle regole dettate dal Legislatore nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge n.1338/1962 per il recupero delle somme contributive non oggetto di versamento –
e al netto della contribuzione effettivamente versata (con il limite del 50% imponibile nel caso in cui si fosse determinato uno squilibrio tra quota stipendiale virtuale - la c.d. riserva matematica - e la contribuzione)” (Corte dei conti, Sez.
Lombardia, n. 141/2025).
Nel caso di specie la contribuzione versata dalla ricorrente presso la gestione privata risultava ampiamente superiore alla riserva matematica; a ciò è conseguito un onere pari a zero dell’onere di ricongiunzione, e la sterilizzazione di una buona parte della contribuzione a suo tempo versata, non considerata ai fini del calcolo della pensione, in applicazione delle regole previste per la liquidazione della pensione presso la gestione pubblica
Il trattamento spettante a seguito della ricongiunzione è stato SENT. 50/2026 calcolato in forza della regola, sopra richiamata, valevole per la ricongiunzione (art. 7 legge n.29/1979).
La pensione corrisposta sulla base di tutti i contributi AGO nel loro valore nominale e di tutti quelli versati nella gestione lavoratori pubblici è la pensione in cumulo (legge n.228 del 2012) corrispondente ai requisiti di accesso stabiliti dalle gestioni coinvolte e, come evidenziato dalla difesa dell’Istituto previdenziale, il trattamento è liquidato in regime di pro-rata, vale a dire ogni segmento contributivo versato in ogni gestione viene non solo calcolato con la disciplina propria di quella gestione, ma anche posto a carico della gestione stessa.
Come precisato dalla giurisprudenza contabile, in casi analoghi
“L’onere della riserva matematica per la ricongiunzione viene sviluppato tenendo conto della media delle retribuzioni percepite durante l’assicurazione presso la gestione accentratrice nella quale devono confluire i contributi da ricongiungere. Il valore medio delle retribuzioni percepite nella gestione accentratrice rappresenta il valore virtuale della retribuzione pensionabile riferito al periodo ricongiunto” (Sez. Lombardia n. 141/2025).
A seconda dell’andamento retributivo nella vita dell’assicurato, può accadere, come nel caso di specie, che all’esito della complessa operazione di calcolo la riserva matematica risulti di valore inferiore a quello dei contributi accreditati nella gestione originaria, per cui il soggetto non deve corrispondere alcunché.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Istituto SENT. 50/2026 previdenziale il provvedimento di accoglimento della richiesta di ricongiunzione (sub A) ha espressamente evidenziato che la ricongiunzione è a costo zero. L’accettazione dei temini della ricongiunzione da parte dell’attuale appellante comporta, da un lato, zero oneri a carico dell’assicurato perché la riserva matematica, vale a dire la copertura assicurativa, è inferiore all’importo nominale dei contributi da ricongiungere; d’altro canto essa comporta però l’imputazione inferiore dei contributi da accreditare nella gestione accentratrice, il che però consegue ad una scelta del soggetto iscritto.
Anche relativamente alla quantificazione non sono emerse evidenze di errori che possano imporre rettifiche; la stessa risulta basata sull’applicazione delle procedure di quantificazione previste dall’ordinamento previdenziale, per cui la pensione è da ritenere correttamente liquidata.
Va tenuto in considerazione che i periodi di lavoro ricongiunti devono essere valorizzati sulla base della retribuzione assunta come riferimento, tenendo conto del peso della ricongiunzione sulla nuova posizione assicurativa; tale computo, per gli anni nei quali essi sono collocati, sostituisce la retribuzione effettivamente percepita.
L’articolato calcolo della riserva matematica di cui all’art 13 della legge n. 1338 del 1962 conduce all’individuazione della retribuzione virtuale.
Il montante contributivo dei periodi ricongiunti non è, dunque, SENT. 50/2026 commisurato ai contributi relativi alla retribuzione percepita da lavoratore privato, pari a euro 151.193,83 in quanto tale importo costituisce semplicemente il parametro di confronto con l’onere della riserva matematica per verificare se ne emerga, a carico dell’assicurato, un costo della ricongiunzione; ipotesi nel caso di specie esclusa.
Come evidenziato anche nella deposizione resa dalla funzionaria incaricata avanti al giudice di prime cure, nella quantificazione del “montante iniziale” è stato considerato che la posizione assicurativa dell’appellante era originariamente in regime retributivo. In conseguenza della scelta di avvalersi dell’opzione del d.lgs. n. 180 del1997 si è reso necessario rideterminare la posizione assicurativa già acquista, compresi i periodi di ricongiunzione, trasformandola in un montante contributivo secondo quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. n.180 del 1997. La norma stabilisce che «1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a) , è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal SENT. 50/2026 soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.
3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data”.
Tale operazione ha inciso anche sulla indicazione nel prospetto di calcolo della pensione (sub B), in corrispondenza dell’anno SENT. 50/2026 2010, di una retribuzione pari ad euro 100.921,56. La mancata corrispondenza del dato numerico alla retribuzione effettivamente percepita dalla SI non è frutto di errore in quanto nell’anno 2010 è stata presentata la domanda di ricongiunzione e la rivalutazione del montante individuale relativo agli anni ricongiunti ha effetto dalla data della domanda.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Istituto previdenziale “nell’indicato prospetto, alla colonna «montante anno corrente» viene incluso, oltre alla quota riferita alla contribuzione relativa alla retribuzione effettivamente percepita, anche l’esito della rivalutazione dei contributi ricongiunti. Perciò quel montante è pari ad € 33.304,1. Sulla base di tale importo viene determinata, come indicato dalla teste, la corrispondente retribuzione virtuale, che ovviamente è del tutto avulsa dalla retribuzione effettivamente percepita”.
Alla luce della ricostruzione compiuta, deve ritenersi corretta la conclusione alla quale è giunta la Sezione territoriale nell’inquadramento della fattispecie; la decisione si appalesa conforme al quadro normativo di riferimento.
La sentenza merita, dunque, conferma.
Non è revocabile in dubbio che anche nel caso in esame l’istituto della ricongiunzione, nel determinare l’attrazione delle procedure di liquidazione presso la gestione accentrante, ha condotto ad una limitazione concreta del trattamento pensionistico, alla luce del fatto che la contribuzione risultava SENT. 50/2026 molto elevata e superiore alla c.d. “riserva matematica”; tale conseguenza è, peraltro, la conseguenza di una precisa scelta del legislatore rispetto alla quale l’attuale appellante ha espressamente prestato adesione, dichiarando di accettarne le condizioni.
Per ciò che concerne le spese, in considerazione della complessità, nonché novità in grado di appello, della questione, ne va disposta l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e conferma la sentenza di primo grado.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
L’Estensore Il Presidente
(IA RI TA) (NI AC)
F.TA DIGITALMENTE F.TA DIGITALMENTE
Depositata in Segreteria il 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
SENT. 50/2026
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
CI AN
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(NI AC)
F.TO DIGITALMENTE
Depositato in Segreteria il 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
CI AN
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle
parti private.
Roma, 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
SENT. 50/2026 Il Funzionario Preposto
CI AN