Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 15838
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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Massime1

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, senza che sussista a carico dell'opponente un onere di motivazione in punto di non tenuità.

Commentario1

  • 1Una sentenza predibattimentale di proscioglimento per particolare
    Valentina Vasta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p., pur in costanza dell'opposizione del pubblico ministero, discostandosi dall'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, anche quando l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto, per pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento occorre che l'imputato e il pubblico ministero non si oppongano. Chiariamo subito i termini della questione. L'art. 469, comma 1, c.p.p. consente la definizione anticipata del procedimento qualora vi sia una causa d'improcedibilità o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 15838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15838
Data del deposito : 23 febbraio 2017

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