Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, senza che sussista a carico dell'opponente un onere di motivazione in punto di non tenuità.
Commentario • 1
- 1. Una sentenza predibattimentale di proscioglimento per particolareValentina Vasta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p., pur in costanza dell'opposizione del pubblico ministero, discostandosi dall'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, anche quando l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto, per pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento occorre che l'imputato e il pubblico ministero non si oppongano. Chiariamo subito i termini della questione. L'art. 469, comma 1, c.p.p. consente la definizione anticipata del procedimento qualora vi sia una causa d'improcedibilità o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 15838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15838 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
15838-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 463 Ugo De Crescienzo Presidente - UI Agostinacchio -CC 23/02/2017 R.G.N. 50978/2016 Marco Maria Alma Relatore- Giuseppe Sgadari Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento
contro
: DI UI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 23 settembre 2016 del Tribunale di Asti in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza predibattimentale in data 23 settembre 2016, il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UI DI, imputato del reato di cui all'art. 640 cod. pen. stante la non punibilità dello stesso per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. All'imputato si contestava di avere utilizzato artifici e raggiri pubblicando su di un sito internet la locazione settimanale di una casa vacanze nella città di Rimini, di avere indotto IE RO a versargli a tale titolo una caparra di 165,00 euro e, una volta ricevuto il pagamento, di essersi reso irreperibile.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo con motivo unico la violazione di legge in relazione all'art. 469, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che il Giudice avrebbe potuto applicare la predetta causa di non punibilità ed addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. solo a condizione che il Pubblico Ministero e la persona offesa non si fossero opposti. Il Giudice discostandosi dagli orientamenti della Suprema Corte in materia avrebbe invece emesso la decisione qui impugnata e della quale il ricorrente richiede l'annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il Giudice emittente la sentenza, invece di procedere all'applicazione dei principi dettati da questa Corte in materia risulta avere reiterato come risulta anche da altro sostanzialmente identico caso sottoposto all'odierno Collegio in data odierna una errata applicazione di legge. Il testo dell'art. 469 cod. proc. pen. è assolutamente chiaro: il Giudice può emettere la sentenza ivi indicata se le parti (pubblico ministero e imputato) non si oppongono e nel caso di cui all'art. 131-bis anche previa audizione in camera di consiglio della persona offesa (se comparsa). Nel caso in esame, come emerge dalla stessa sentenza qui impugnata, il Pubblico Ministero si era opposto alla pronuncia della stessa. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo più volte di chiarire che La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale» (Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493; in senso conforme Sez. 5, n. 28660 del 04/02/2016, Manole, Rv. 267360 e Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265446). Deve solo essere aggiunto che le argomentazioni del Giudice contenute nella sentenza impugnata circa il fatto che il Pubblico Ministero sia gravato da un onere di indicare in sede di interlocuzione ex art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. i fatti che intende provare in punto di non tenuità, non trovano alcun fondamento normativo. Infatti laddove il Legislatore ha richiesto che l'opposizione debba essere motivata l'ha detto espressamente (art. 408, comma 3, cod. proc. pen.), mentre, come noto, negli altri casi (es. art. 491 cod. proc. pen.), così come avviene per l'art. 469 cod. proc. pen., tale motivazione non è richiesta.
2. Il palese errore di diritto che caratterizza la sentenza impugnata ne impone l'annullamento senza rinvio. Poiché ritiene il Collegio che nel caso in esame ci si trovi in presenza di una sentenza predibattimentale come si desume dal richiamo fatto nella stessa all'art. 469 cod. proc. pen. e ciò in applicazione analogica del principio enunciato da questa Suprema Corte secondo il quale «la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale» (cfr. Sez. 5, n. 19517 del 15/04/2016, Zennaro, Rv. 267241) - del resto, il Giudice provenendo il processo da decreto di citazione diretta a giudizio non aveva alcuna possibilità di fissare una apposita udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. il suo annullamento - da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 28151 del 24/06/2014, Martinetti, Rv. 261749 e Sez. 5, n. 28660/2016, Manole, cit.) affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per il giudizio. Così deciso il 23/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Maria Alma Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 MAR. 2017 IL 11 Cancellere A DI CANCELLIERE L Claudia Planelli I O N E