Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA D0339 6 / 0 1 ) REPUBBLICA ITALIANA 4 E 7 C 3 . O A L N P L , I 1 O 9 B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D 9 E 1 E - E 1 C N 1 I - O D I 1 Z 2 U I A . R L G Oggetto T 9 S E I 3 G Risonimento N E E T SEZIONE TERZA CIVILE R 6 4 A doceri de D ( E incidente stre T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E OB - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 10047/98 - D. RollCron. Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud.11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti Love 8 MAR 2001 COMUNE DI GRIMALDI (CS), in persona del Sindaco, II. IL CANCELLIERE ' legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XIMENES 8, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO CONFORTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, difesa dall'avvocato FRANCESCO MARTIRE, giusta delega in atti;
- controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 3/98 del Giudice di pace di 1594 -1- ROGLIANO, emessa il 09/02/98 e depositata il 23/02/98 (R.G. 110/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 4 dicembre 1997 RA RC down RU conveniva davanti al Giudice di pace di Rogliano (CS) is de incidente stradale Comune di Grimaldi, chiedendone la condanna al pagamento di lire 1.500.000 quale risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura per causa di una buca posta su una strada di proprietà comunale. Radicatosi il contraddittorio, l'Amministrazione comunale eccepiva, in rito, la nullità della citazione introduttiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, sul rilievo che, nel tratto di strada in questione, non sussisteva la buca dedotta ex Ellery adverso. Dopo avere istruito la causa, il Giudice di pace -nel rigettare l'eccezione pregiudiziale accoglieva la domanda, avendo accertato, "con apposito sopralluogo, lo stato di estrema pericolosità della descritta strada comunale (verbale in atti)". Per la cassazione della sentenza l'Amministrazione comunale di Grimaldi ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Comune di Grimaldi eccepisce, nel controricorso, l'invalidità della notifica del ricorso, in quanto effettuats dall'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Cosenza, 3 mentre invece sarebbe stato competente l'Ufficiale giudiziaric di Roma, ovvero della Pretura di Rogliano, nella cu circoscrizione ега stata emessa la sentenza. Andava conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, non valendo a sanare il vizio il fatto che si fosse costituito in giudizio, ciò essendo produttivo di effetti (sananti) con decorrenza soltanto ex nunc. Cita al riguardo, esso resistente, Cass. 10 marzo 1980 n. 1598. L'eccezione è infondata. Com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la notificazione del ricorso per cassazione qu eent costituisce un atto di competenza promiscus, in quanto interessa non soltanto Roma, sede dell'organo davanti al quale il processo deve essere trattato, ma anche il luogo in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato, con la conseguenza che la notificazione di un ricorso per cassazione fuori Roma può essere eseguita anche dagli ufficiali giudiziari del luogo ove la sentenza impugnata sia stata pronunciata (ex plurimis, Cass. sez. un. ottobre 1996 n. 8683). Tuttavia, se, alla luce di tale postulato, l'Ufficiale giudiziario che provvide alla notifica del ricorso non cra territorialmente competente, in quanto addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Cosenza, è da escludere, in relazione a tale vizio, un'ipotesi di inesistenza della notificazione, questa essendo, invece, inficiata da nullità (Cass. 14 dicembre 1999 n. 14068, Cass. 9 settembre 1997 n. 8804, Cass. 13 febbraio 1996 n. 1084, Cass. 26 febbraio 1988 n. 6377, Cass. 11 agosto 1982 n. 4544, Cass. 15 giugno 1982 n. 3634, Cass. 25 giugno 1981 n. 4130), ed il vizio è da ritenere sanato, con effetti ex tunc, dalla costituzione in giudizio della parte intimata (v. sentenze appena citate). Resta correlativamente disatteso il contrario -e minoritario- principio enunciato da Cass. 1598/1980. Ciò detto, con il primo motivo, denunciando omessa o contraddittoria motivazione, il ricorrente Comune di Grimaldi si duole che il Giudice di pace: Qluent a) non abbia ammesso la prova per interrogatorio e per testi tendente a provare che, “al momento del sinistro, la buca in contestazione era coperta da terriccio”, la quale circostanza avrebbe escluso la sussistenza stessa di qualsiasi buca;
b) abbia liquidato il danno pur mancando qualsiasi prova circa il quantum debeatur, “non essendo bastevole la produzione di fatture senza asseverazione”, tanto più che persino l'attrice aveva richiesto una prova testimoniale sul punto. Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 24 co. 2 Cost. e del principio di difesa, il medesimo ricorrente deduce che, col negargli qualsiasi attività istruttoria, il Giudice di pace aveva leso il suo diritto di difesa, 5 costituzionalmente garantito, con conseguente invalidità della sentenza. Con il terzo mezzo, denunciando violazione dell'art. 163 c.p.c., nullità della citazione e conseguente nullità della sentenza, il Comune di Grimaldi deduce che la domanda della RU era "estremamente generica e comunque in violazione dell'art. 163 c.p.c.; inoltre l'attrice non ha evidenziato la documentazione prodotta, né ha provato la domanda. L'atto introduttivo del giudizio deve ritenersi nullo in quanto carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.,\ Oferent l'oggetto della domandarisultando indeterminato ed evidentemente incerti i fatti e gli elementi di diritto sui quali la domanda attrice si fonda. Pertanto nella specie deve ritenersi la nullità della citazione (e la conseguente nullità della sentenza) per assoluta genericità del petitum, dovuta al fatto che l'attrice non ha fornito sufficienti indicazioni circa l'entità dei presunti danni e circa quegli elementi che appaiono necessari ai fini della determinazione del risarcimento". Con l'ultimo mezzo, denunciando violazione 0 falsa applicazione dell'art. 202 c.p.c., il ricorrente si duole che il Giudice di pace, senza preavvertire le parti, abbia effettuato, in loro assenza, l'ispezione dei luoghi, così discendendone la nullità di tale mezzo e, conseguentemente, della sentenza. Il terzo motivo del ricorso attiene B questione pregiudiziale che investe l'editio actionis, e, come tale, va esaminato con priorità rispetto agli altri. Indubbio essendo il potere della Corte di sindacare l'error in procedendo, nonostante i noti limiti del giudizio di equità (Cass. sez. un. 15 novembre 1999 n. 716), il motivo di censura è infondato, poiché nel caso concreto è applicabile, quanto al contenuto della citazione, non già il denunciato art. 163 c.p.c., bensì la speciale disposizione, propria del giudizio davanti al Giudice di pace, dell'art. 318 c.p.c. (così, da ultimo, Cass. 15 giugno 1999 n. 5919). Comunque sia, lo stesso ricorrente si contraddice glement palesemente allorché nel riprodurre il contenuto della domanda della RU- indica che costei aveva dedotto che la propria autovettura “era rovinata in una grossa buca posta nella carreggiata di marcia", che il danno era stato di lire 1.500.000, e che di esso avrebbe dovuto rispondere il Comune di Grimaldi, in quanto proprietario della strada: risultando in tale modo perfettamente individuate, in conformità del co. 1 della citata disposizione di legge, “l'esposizione dei fatti c l'indicazione dell'oggetto” della domanda . Come si è detto in parte narrativa, il Giudice di pace motivò il proprio convincimento, circa la fondatezza della domanda, facendo riferimento alle risultanze dell'effettuata ispezione dei luoghi. S'impone quindi l'esame dell'ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente Amministrazione comunale deduce che 7 tale mezzo di prova era stato assunto da quel giudice senza la presenza delle -non preavvertite- parti, onde sarebbe stato commessa violazione del principio del contraddittorio. La doglianza è fondata. Dall'esame degli atti processuali, consentito dalla natural del vizio denunciato, risulta che il Giudice di pace di Rogliano, avendo riservato la causa in decisione all'udienza 26 gennaio 1998, il 6 febbraio successivo ispezionò il luogo di causa, senza che le parti, in quell'occasione assenti, fossero state portate a conoscenza dell'incombente. Gluent Ciò integra una patente violazione degli artt. 101 c.p.c. in relazione agli artt. 134, 202 c.p.c., i quali sono posti a tutela dell'esigenza di effettiva partecipazione al giudizio dei soggetti processuali, tale partecipazione essendo stata impedita, al Comune ricorrente, dall'omessa comunicazione dell'ordinanza -implicitamente presupposta dalla compiuta ispezione- con cui, previa rimessione della causa sul ruolo, era disposto tale mezzo istruttorio. La sentenza gravata, in conseguenza della nullità dell'atto, dev'essere pertanto cassata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Restano ovviamente assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui è rispettivamente dedotta, in relazione alla mancata ammissione di prova per interrogatorio e testi richiesta dal Comune di Rogliano, un'ipotesi di vizio 8 logico e, insieme, di violazione di legge. Cosi accolto il ricorso per quanto di ragione, il giudice di rinvio, che si designs nel Giudice di pace di Cosenza, dovrà riesaminare e motivatamente decidere in ordine al merito della controversia. Lo stesso giudice dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 11 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE ducan they 14 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li - 8 MAR 2001 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO .46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 IL STNE GIUDICE DI PACE) Giovanniе