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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 13650/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Libero e Marco Petrucci, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) la casa familiare di Via Guido Vicon 21 è assegnata alla moglie Sig.ra Pt_1, il Sig. CP_2 non abita più la casa coniugale avendo asportato i propri effetti e beni personali.
3) La figlia Persona_1 unica non indipendente, continuerà a vivere presso la casa familiare di
Via Guido Vicon 21;
Per
4) La figlia che diventerà maggiorenne in data 16.11.2024 è affidata, per il periodo sino alla maggiore '
età, ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso e, conseguentemente, con obbligo di concertare tutte le decisioni più importanti nell'interesse della medesima, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute psico - fisica, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano reciprocamente a non interferire nelle decisioni assunte dall'altro attinenti alla mera quotidianità.
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia previo richiesta alla stessa in qualsiasi momento;
6) Il Sig. CP 2 corrisponderà a favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, la somma di Euro 300,00 mensile da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ISTAT.
7) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, per le quali ci si riporta integralmente al
Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17.12.2014, da intendersi ivi integralmente richiamato, trascritto e ratificato, sono a carico dei Sigg.
Pt 1 e CP 2 nella misura del 50% ciascuno, così come anche le spese della scuola ed eventuale università (retta, pasti, divise etc.) e le spese relative all'attività sportiva.
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere reciprocamente alcun mantenimento;
9) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
10) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di prestare entrambi cura alla educazione e all'istruzione della medesima e di far conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 21.9.1987 in Lentini (SR);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, parte I, atto n. 25 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 13650/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Libero e Marco Petrucci, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) la casa familiare di Via Guido Vicon 21 è assegnata alla moglie Sig.ra Pt_1, il Sig. CP_2 non abita più la casa coniugale avendo asportato i propri effetti e beni personali.
3) La figlia Persona_1 unica non indipendente, continuerà a vivere presso la casa familiare di
Via Guido Vicon 21;
Per
4) La figlia che diventerà maggiorenne in data 16.11.2024 è affidata, per il periodo sino alla maggiore '
età, ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso e, conseguentemente, con obbligo di concertare tutte le decisioni più importanti nell'interesse della medesima, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute psico - fisica, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano reciprocamente a non interferire nelle decisioni assunte dall'altro attinenti alla mera quotidianità.
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia previo richiesta alla stessa in qualsiasi momento;
6) Il Sig. CP 2 corrisponderà a favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, la somma di Euro 300,00 mensile da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ISTAT.
7) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, per le quali ci si riporta integralmente al
Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17.12.2014, da intendersi ivi integralmente richiamato, trascritto e ratificato, sono a carico dei Sigg.
Pt 1 e CP 2 nella misura del 50% ciascuno, così come anche le spese della scuola ed eventuale università (retta, pasti, divise etc.) e le spese relative all'attività sportiva.
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere reciprocamente alcun mantenimento;
9) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
10) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di prestare entrambi cura alla educazione e all'istruzione della medesima e di far conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 21.9.1987 in Lentini (SR);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, parte I, atto n. 25 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi