Art. 9.
Ai fini della revisione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, ai sensi dell'art. 91, e' ammesso, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 91, che:
a) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 1° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto complessivamente e a non meno di metri due per l'orecchio che sente di meno;
b) i conducenti muniti di patente di 2° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto da ciascun orecchio;
c) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 3° grado, in luogo dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 91, presentino i requisiti di cui al punto c) del terzo comma dell'art. 83. Detti conducenti non possono pero' guidare autobus in servizio di noleggio da rimessa o di linea e treni automobili con freno continuo, e cio' va annotato nella patente di abilitazione.
Ai fini della revisione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, ai sensi dell'art. 91, e' ammesso, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 91, che:
a) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 1° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto complessivamente e a non meno di metri due per l'orecchio che sente di meno;
b) i conducenti muniti di patente di 2° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto da ciascun orecchio;
c) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 3° grado, in luogo dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 91, presentino i requisiti di cui al punto c) del terzo comma dell'art. 83. Detti conducenti non possono pero' guidare autobus in servizio di noleggio da rimessa o di linea e treni automobili con freno continuo, e cio' va annotato nella patente di abilitazione.