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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
PP AE, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3374/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Indirizzo_2 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004722642000 -
proposto da
RE Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120030947252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031883951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014221113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180012574382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018172578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190008408874000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200020970127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210067070816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210081233605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220020760637000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7793/2025 depositato il
31/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 e dalla Dott.ssa Nominativo_2, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IO di Messina, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, Camera di Commercio di Messina e Regione Sicilia avverso l'intimazione pagamento n. 29520249004722642/000, notificato il 06/02/2025, di € 76.714,11, di cui € 6.165,30 per bolli auto anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 ed euro 491,88 per tassa annuale camera di Commercio anni 2009, 2014 e 2015 eccependo
- mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto
- non è mai stato adottato e notificato nessun atto interruttivo dei rispettivi termini di prescrizione che - sono spirati
- l'omessa produzione e l'omessa notifica delle sottese cartelle che assume non pagate - la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Agenzia delle Entrate IO deduceva che la presunta mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle sottese all'atto impugnato è del tutto priva di fondamento, la assoluta carenza di legittimazione passiva della agenzia resistente in merito alla eccepita presunta omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Ancora, si deve aggiungere che il ricorrente ha presentato in data 30.04.2019 domanda di adesione alla definizione agevolata ex D.L. 119/2018 e successive modifiche (cd. rottamazione), con prot.
267724 relativa alle cartelle n. 29520120030947252000, n. 29520160031883951000, n.
29520170014221113000.
Regione Sicilia deduceva di fornire prova documentale certa in ordine alla data di consegna dei ruoli al
Concessionario (vedi Visura ADER) avvenuta nei termini previsti dalla legge. Dettagliatamente, dai prospetti cartelle, si evince che i ruoli sono stati consegnati in data:
anno 2019, ruolo n. 2022/1134 il 25.03.2022;
anno 2019, ruolo n. 2022/1317 il 10.04.2022;
per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, devesi precisare che per tale anno risulta agli atti, essere stato prodotto, gli avvisi di accertamento in allegato, spediti tramite raccomandata e regolarmente notificati, per i veicoli tg Targa_1 e COA48978, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con Associazione_1 sulla documentazione del sistema del percorso postale riferito al suddetto avviso hanno dato esito
“ consegnato a casa del destinatario ” in merito a tali accertamenti. (vedi allegato). la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2020 e 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Con memoria di replica il difensore del ricorrente osservava Agenzia delle Entrate di Torino e di Messina nulla producono e nulla provano. AdER afferma di produrre la prova della rituale notificazione delle sottese cartelle e allega gli estratti ruolo che non possono considerarsi equivalenti alle copie delle cartelle e allega documentazione di cartelle qui non impugnate;
osservava, altresì, analiticamente carenze nella validità delle notifiche eccependo l'avvenuta prescrizione e eccepiva la conoscenza delle sottese cartelle perché il ricorrente ha chiesto la definizione agevolata al solo fine di evitare una procedura esecutiva e ha presentato istanza di definizione agevolata dei debiti anche se non dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in giudizio il ricorrente impugnava l'intimazione n. 29520249004722642/000 limitatamente ad
€ 6.165,30 per tassa auto 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e € 491,88 per Diritto annuale CCIAA
2009, 2014 e 2015, specificatamente
- Cartella n. 29520120030947252000, rif. notificata il 29/12/2012 Diritto annuale Camera di commercio 2009
€ 207,24
Cartella n. 29520160031883951000, rif. notificata il 02/03/2017 Tasse automobilistiche 2012 € 4.218,30
Cartella n. 29520170014221113000, rif. notificata il 26/11/2017 Tasse automobilistiche 2013 € 981,50
Cartella n. 29520180012574382000, rif. notificata il 18/10/2018 Diritto annuale Camera di commercio 2014
€ 170,75
Cartella n. 29520180018172578000, rif. notificata il 31/01/2019 Tasse automobilistiche 2014 € 964,44
Cartella n. 29520190008408874000, rif. notificata il 05/10/2019 Diritto annuale Camera di commercio 2015 € 102,13
Cartella n. 29520200020970127000, rif. notificata il 21/02/2023 Tasse automobilistiche 2017 € 934,32
Cartella n. 29520210031120854000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2015 € 517,09
Cartella n. 29520210067070816000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2016 € 482,20
Cartella n. 29520210081233605000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2018 € 809,26
Cartella n. 29520220020760637000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2019 € 429,13.
Letti gli atti, visti gli allegati prodotti da Agenzia Società_1, si osserva che emerge in atti la dichiarazione di adesione presentata dal ricorrente, tramite intermediario, il 30/04/2019 prot. 267724, contenente, tra gli altri, i documenti/carichi che lo stesso qui impugna e per cui eccepisce la mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, cui segue Comunicazione relativa alla adesione alla definizione agevolata
(rottamazione) - codice fiscale CF_Ricorrente_1 documento 29590201900076172000; Il giorno 05/07/2019 alle ore 12:27:31 (+0200) il messaggio "Comunicazione relativa alla Sua adesione alla definizione agevolata (rottamazione) - codice fiscale CF_Ricorrente_1 documento 29590201900076172000" proveniente da "Email_6" ed indirizzato a "giuseppe.giordano@consulentidellavoropec. it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Nelle osservazioni addotte il difensore del ricorrente osserva di aver chiesto la definizione agevolata al solo fine di evitare una procedura esecutiva ed ha presentato istanza di definizione agevolata dei debiti anche se non dovuti, senza specificare in base a quale motivo debbano considerarsi non dovuti. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio, e presuppone aver assunto conoscenza dei carichi in quanto ne formula specifica domanda.
E' quindi infondato il presupposto su cui si fonda il ricorso, ritenuto che il contribuente avesse conoscenza delle cartelle, atto presupposto, e cognizione del debito avendo formulato specifica dettagliata richiesta di risoluzione agevolata alla data del 30/04/2019, con la richiesta di rateizzazione si riconosce il debito e si interrompe la prescrizione. Infatti la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, che, comunque, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur“.
Pertanto, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n.
11338 e Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414), poiché si deve considerare come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (che è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute"; art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma
1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992). E' conseguenza evidente che detta piena conoscenza costituisce il presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020,
n. 27672). Si rileva dagli allegati prodotti dall'Agenzia che successivamente alla notifica delle cartelle impugnate, avvenuta tra il 2012 ed il 2023, la stessa ha proceduto alla notifica di altri atti, in particolare:
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520189005493440 000 in data 23.12.2018, relativa alla cartella n. 29520160031883951 000;
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520199000552792 000 in data 21.01.2019, relativa alla cartella n. 29520160031883951 000;
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520229001919134 000 in data 12.05.2022, relativa alle cartelle n. 29520120030947252000, n. 29520160031883951 000, n. 29520170014221113000 e n.
29520180018172578000;
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520229009238638000 in data 06.02.2025, relativa alle cartelle n. 29520180012574382000, n. 29520190008408874000.
Si osserva, poi, che le cartelle n. 29520200020970127 000, n. 29520210031120854 000, n.
29520210067070816000, n.29520210081233605 000, n. 29520220020760637 000, sono state notificate nel 2023, pertanto è del tutto evidente che nessun termine prescrizionale è decorso e i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 sono prorogati al 31.12.2023.
Il ricorso, per come sopra motivato, è infondato e va rigettato;
si condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma gli atti in dettaglio impugnati, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 500,00 a favore di ognuno dei resistenti costituiti oltre spese accessorie di legge se dovute.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
PP AE, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3374/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Indirizzo_2 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004722642000 -
proposto da
RE Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120030947252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031883951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014221113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180012574382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018172578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190008408874000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200020970127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210067070816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210081233605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220020760637000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7793/2025 depositato il
31/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 e dalla Dott.ssa Nominativo_2, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IO di Messina, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, Camera di Commercio di Messina e Regione Sicilia avverso l'intimazione pagamento n. 29520249004722642/000, notificato il 06/02/2025, di € 76.714,11, di cui € 6.165,30 per bolli auto anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 ed euro 491,88 per tassa annuale camera di Commercio anni 2009, 2014 e 2015 eccependo
- mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto
- non è mai stato adottato e notificato nessun atto interruttivo dei rispettivi termini di prescrizione che - sono spirati
- l'omessa produzione e l'omessa notifica delle sottese cartelle che assume non pagate - la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Agenzia delle Entrate IO deduceva che la presunta mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle sottese all'atto impugnato è del tutto priva di fondamento, la assoluta carenza di legittimazione passiva della agenzia resistente in merito alla eccepita presunta omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Ancora, si deve aggiungere che il ricorrente ha presentato in data 30.04.2019 domanda di adesione alla definizione agevolata ex D.L. 119/2018 e successive modifiche (cd. rottamazione), con prot.
267724 relativa alle cartelle n. 29520120030947252000, n. 29520160031883951000, n.
29520170014221113000.
Regione Sicilia deduceva di fornire prova documentale certa in ordine alla data di consegna dei ruoli al
Concessionario (vedi Visura ADER) avvenuta nei termini previsti dalla legge. Dettagliatamente, dai prospetti cartelle, si evince che i ruoli sono stati consegnati in data:
anno 2019, ruolo n. 2022/1134 il 25.03.2022;
anno 2019, ruolo n. 2022/1317 il 10.04.2022;
per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, devesi precisare che per tale anno risulta agli atti, essere stato prodotto, gli avvisi di accertamento in allegato, spediti tramite raccomandata e regolarmente notificati, per i veicoli tg Targa_1 e COA48978, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con Associazione_1 sulla documentazione del sistema del percorso postale riferito al suddetto avviso hanno dato esito
“ consegnato a casa del destinatario ” in merito a tali accertamenti. (vedi allegato). la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2020 e 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Con memoria di replica il difensore del ricorrente osservava Agenzia delle Entrate di Torino e di Messina nulla producono e nulla provano. AdER afferma di produrre la prova della rituale notificazione delle sottese cartelle e allega gli estratti ruolo che non possono considerarsi equivalenti alle copie delle cartelle e allega documentazione di cartelle qui non impugnate;
osservava, altresì, analiticamente carenze nella validità delle notifiche eccependo l'avvenuta prescrizione e eccepiva la conoscenza delle sottese cartelle perché il ricorrente ha chiesto la definizione agevolata al solo fine di evitare una procedura esecutiva e ha presentato istanza di definizione agevolata dei debiti anche se non dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in giudizio il ricorrente impugnava l'intimazione n. 29520249004722642/000 limitatamente ad
€ 6.165,30 per tassa auto 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e € 491,88 per Diritto annuale CCIAA
2009, 2014 e 2015, specificatamente
- Cartella n. 29520120030947252000, rif. notificata il 29/12/2012 Diritto annuale Camera di commercio 2009
€ 207,24
Cartella n. 29520160031883951000, rif. notificata il 02/03/2017 Tasse automobilistiche 2012 € 4.218,30
Cartella n. 29520170014221113000, rif. notificata il 26/11/2017 Tasse automobilistiche 2013 € 981,50
Cartella n. 29520180012574382000, rif. notificata il 18/10/2018 Diritto annuale Camera di commercio 2014
€ 170,75
Cartella n. 29520180018172578000, rif. notificata il 31/01/2019 Tasse automobilistiche 2014 € 964,44
Cartella n. 29520190008408874000, rif. notificata il 05/10/2019 Diritto annuale Camera di commercio 2015 € 102,13
Cartella n. 29520200020970127000, rif. notificata il 21/02/2023 Tasse automobilistiche 2017 € 934,32
Cartella n. 29520210031120854000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2015 € 517,09
Cartella n. 29520210067070816000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2016 € 482,20
Cartella n. 29520210081233605000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2018 € 809,26
Cartella n. 29520220020760637000, rif. notificata il 03/03/2023 Tasse automobilistiche 2019 € 429,13.
Letti gli atti, visti gli allegati prodotti da Agenzia Società_1, si osserva che emerge in atti la dichiarazione di adesione presentata dal ricorrente, tramite intermediario, il 30/04/2019 prot. 267724, contenente, tra gli altri, i documenti/carichi che lo stesso qui impugna e per cui eccepisce la mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, cui segue Comunicazione relativa alla adesione alla definizione agevolata
(rottamazione) - codice fiscale CF_Ricorrente_1 documento 29590201900076172000; Il giorno 05/07/2019 alle ore 12:27:31 (+0200) il messaggio "Comunicazione relativa alla Sua adesione alla definizione agevolata (rottamazione) - codice fiscale CF_Ricorrente_1 documento 29590201900076172000" proveniente da "Email_6" ed indirizzato a "giuseppe.giordano@consulentidellavoropec. it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Nelle osservazioni addotte il difensore del ricorrente osserva di aver chiesto la definizione agevolata al solo fine di evitare una procedura esecutiva ed ha presentato istanza di definizione agevolata dei debiti anche se non dovuti, senza specificare in base a quale motivo debbano considerarsi non dovuti. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio, e presuppone aver assunto conoscenza dei carichi in quanto ne formula specifica domanda.
E' quindi infondato il presupposto su cui si fonda il ricorso, ritenuto che il contribuente avesse conoscenza delle cartelle, atto presupposto, e cognizione del debito avendo formulato specifica dettagliata richiesta di risoluzione agevolata alla data del 30/04/2019, con la richiesta di rateizzazione si riconosce il debito e si interrompe la prescrizione. Infatti la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, che, comunque, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur“.
Pertanto, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n.
11338 e Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414), poiché si deve considerare come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (che è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute"; art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma
1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992). E' conseguenza evidente che detta piena conoscenza costituisce il presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020,
n. 27672). Si rileva dagli allegati prodotti dall'Agenzia che successivamente alla notifica delle cartelle impugnate, avvenuta tra il 2012 ed il 2023, la stessa ha proceduto alla notifica di altri atti, in particolare:
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520189005493440 000 in data 23.12.2018, relativa alla cartella n. 29520160031883951 000;
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520199000552792 000 in data 21.01.2019, relativa alla cartella n. 29520160031883951 000;
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520229001919134 000 in data 12.05.2022, relativa alle cartelle n. 29520120030947252000, n. 29520160031883951 000, n. 29520170014221113000 e n.
29520180018172578000;
- alla notifica della intimazione di pagamento n. 29520229009238638000 in data 06.02.2025, relativa alle cartelle n. 29520180012574382000, n. 29520190008408874000.
Si osserva, poi, che le cartelle n. 29520200020970127 000, n. 29520210031120854 000, n.
29520210067070816000, n.29520210081233605 000, n. 29520220020760637 000, sono state notificate nel 2023, pertanto è del tutto evidente che nessun termine prescrizionale è decorso e i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 sono prorogati al 31.12.2023.
Il ricorso, per come sopra motivato, è infondato e va rigettato;
si condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma gli atti in dettaglio impugnati, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 500,00 a favore di ognuno dei resistenti costituiti oltre spese accessorie di legge se dovute.