Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 365
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione) da parte del contribuente, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle, costituisce un riconoscimento del debito e un atto interruttivo della prescrizione, in quanto presuppone la conoscenza degli atti dovuti. Pertanto, l'eccezione di mancata notifica e prescrizione è infondata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei termini

    La presentazione della domanda di definizione agevolata da parte del contribuente interrompe la prescrizione. Inoltre, alcune cartelle sono state notificate in anni recenti, escludendo la maturazione della prescrizione. Le cartelle con titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o 2021 sono prorogate al 31.12.2023.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 365
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 365
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo