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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati: Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 150/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio vertente tra
, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica (TE), al Viale della Vittoria, n. Parte_1 164, presso lo studio dell'Avv. Angela Bellachioma, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via L. Cavacchioli, n.1, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Marini, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-resistente- Con l'intervento del P.M.. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ha incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio dalla resistente di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 52 del 30/01/2023. Ha, in particolare, dedotto: che con la predetta sentenza è stato disposto l'affidamento esclusivo dei loro figli minori, ed , alla madre, odierna resistente, l'avvio da parte di esso Per_1 Per_2 ricorrente di un percorso psicologico individuale di sostegno alla genitorialità, la prosecuzione del monitoraggio dei minori da parte dei Servizi Sociali mediante un supporto psicologico volto al loro riavvicinamento alla figura paterna ed alla ripresa degli incontri con il padre all'esito del predetto percorso di sostegno alla genitorialità e tenuto conto della condizione psicologica dei figli, la conferma dell'assegno di mantenimento dei figli minori di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a carico di esso ricorrente;
di non riuscire più a corrispondere, dovendo provvedere anche al pagamento del canone di locazione dell'immobile presso il quale abita, di euro 230,00 mensili, l'assegno di mantenimento dei figli minori, essendo stato licenziato in data 26/09/2023 da parte della società presso la quale era assunto con contratto di lavoro a tempo Controparte_2 indeterminato, per giustificato motivo oggettivo costituito dal “precario stato di salute” e dalla “età avanzata del socio amministratore”, non essendo riuscito a trovare un'altra occupazione, e, pertanto, non disponendo più, per causa a lui non imputabile, del precedente stipendio mensile di euro 1.200,00/1.300,00; di avere avviato il percorso psicologico di sostegno alla genitorialità disposto con la sentenza di divorzio e di volere riprendere gli incontri protetti con i propri figli sospesi dalla medesima sentenza. Ha chiesto, pertanto, a modifica di tale pronuncia: ridursi ad euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) l'assegno di mantenimento dei due figli minori posto a suo carico in forza della sentenza di divorzio e disporsi la ripresa degli incontri padre-figli con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale, considerato il percorso psicologico fatto da esso ricorrente.
1 Nel costituirsi, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli minori avanzata dal ricorrente ed ha dichiarato di rimettersi “all'equità del Tribunale, rappresentando l'opportunità di ascolto dei minori”. Ha, in particolare, eccepito: che la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento risulta avanzata a distanza di meno di un anno dalla sentenza di divorzio e soltanto dopo la ricezione di
“precetti e pignoramenti” notificati al ricorrente su impulso di essa resistente;
che il ricorrente non ha mai provveduto al pagamento delle spese straordinarie;
che la sentenza di separazione aveva disposto, fra le altre cose, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre da esercitarsi secondo un calendario da predisporsi da parte dei Servizi Sociali competenti con modalità protetta;
che in seno al giudizio di divorzio, nella fase presidenziale, erano state confermate le condizioni della separazione ed era stato conferito ai Servizi Sociali l'incarico di predisporre un calendario degli incontri tra il padre ed il figlio secondogenito, da tenersi in modalità protetta senza la presenza della madre, con obbligo di monitoraggio e di relazione mensile;
che il tribunale, nel corso del giudizio di divorzio contenzioso, ha rilevato, sulla base delle relazioni dei Servizi Sociali, un aggravamento del rapporto padre-figli tale che la frequentazione dei minori era stata interrotta dallo stesso padre, il quale non vedeva né sentiva i figli, neppure telefonicamente, versando un assegno per il loro mantenimento di molto inferiore rispetto a quello stabilito dal tribunale;
che il tribunale, con la sentenza di divorzio, ha ritenuto che le “carenze genitoriali” già riscontrate nel padre nella c.t.u. svolta in sede di separazione risultavano aggravate e non erano né riconosciute né affrontate dallo stesso nonché che tali carenze erano divenute nel tempo pregiudizievoli per i figli e che il ricorrente si disinteressava delle esigenze economiche di questi ultimi;
che, nel corso del giudizio di divorzio, i Servizi Sociali hanno relazionato che i minori avevano manifestato segni di disagio, rifiutandosi, il più piccolo, finanche di interagire con il padre nonostante la presenza della madre, durante gli incontri protetti con il padre e che, invece, dopo la interruzione della frequentazione con quest'ultimo, sembrava avessero superato tali difficoltà; che gli stessi Servizi Sociali hanno riferito nel predetto giudizio che il padre addossava la responsabilità delle proprie difficoltà comunicative con i figli alla ex coniuge;
che l'assistente sociale e la psicologa hanno, pertanto, concluso, sempre in seno al giudizio di divorzio, per la “non necessità” della ripresa della frequentazione padre-figli ritenendo che “il migliore regime di affidamento per i minori” fosse “quello in atti e cioè con la mamma”; che, pertanto, il tribunale ha disposto, con la sentenza di divorzio, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e la sospensione degli incontri protetti padre-figli, incaricando i Servizi Sociali di tentare il riavvicinamento dei minori al padre, riavvicinamento che, tuttavia, non si è mai verificato, nonostante la mancata opposizione da parte di essa resistente;
che il ricorrente non sembra volersi sottoporre a un percorso graduale di ripresa della frequentazione dei figli per il tramite dei Servizi Sociali;
che la società è in titolarità del padre del ricorrente ed ha dichiarato un CP_2 fatturato di euro 326.820,00 nel 2022; che la medesima società ha dichiarato, in sede di pignoramento presso terzi, che il ricorrente ha contratto un debito nei suoi confronti ed ha autorizzato la stessa società a trattenere l'intero importo degli stipendi fino alla estinzione del debito, di euro 4.673,67; che la società predetta, in esecuzione della ordinanza di assegnazione resa a definizione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi promosso da essa resistente, le ha versato euro 743,23, pari al quinto della retribuzione spettante al ricorrente in relazione al mese di novembre;
che il licenziamento è coevo alla notifica del pignoramento;
che nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla medesima società, la stessa ha dichiarato che è stato il ricorrente ad avere manifestato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro mentre nella lettera di licenziamento risulta dichiarato che questo è causato dal “precario stato di saluta” e dall' “età avanzata del socio amministratore”. Ciò posto, con riguardo alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli minori avanzata dal ricorrente, viene in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori, proposta ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
2 valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.” (Cass., ord. n. 214/2016; cfr. altresì, Cass., ord. n. 283/2020). Sotto il medesimo profilo la Suprema Corte ha altresì chiarito che “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.”. (Cass., ord. n. 4170/2024). Tanto chiarito, deve osservarsi che con la sentenza di divorzio, del 30/01/2023, disattendendo la domanda di riduzione ad euro 400,00 avanzata dal padre sulla base della dedotta crisi dell'officina di fabbro del padre a causa del Covid-19, il Tribunale ha confermato le statuizioni economiche già disposte con la sentenza di separazione, con conseguente conferma della determinazione in 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) dell'assegno di mantenimento dei figli minori posto a carico dello stesso padre in considerazione delle “aumentate esigenze di vita dei figli, correlate alla crescita, dei redditi dell'obbligato (il quale [aveva] dichiarato di avere percepito nel 2019 il reddito lordo di circa € 15.700,00 da lavoro dipendente), della esclusiva permanenza dei figli presso la madre e della modesta situazione economica di quest'ultima”. Le spese abitative gravanti a carico del ricorrente, risalendo il pertinente contratto di locazione al 19/05/2021, e, pertanto ad epoca anteriore alla sentenza di divorzio, non possono essere prese in considerazione nella presente sede alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, oltre ad essere impedito al giudice della revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minori di procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, è altresì impedito di “prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato” (Cass., ord. n. 6639/2023). Il ricorrente ha inoltre dichiarato un reddito lordo da lavoro dipendente nel 2023 pari ad euro 18.048,00 e nel 2022 pari ad euro 16.532,00, importi tutti superiori al reddito 2019 già valutato nella sentenza di divorzio. Ancorché licenziato in data 26/09/2023 da parte della – società in titolarità del CP_2 padre che risulta essere ancora attiva e che ha registrato un patrimonio netto positivo iscritto nel bilancio 2022 pari ad euro 74.317,00 ed un utile nel medesimo esercizio pari ad euro 36.360,00 –, il ricorrente ha, inoltre, una età (trentanove anni) che gli consente l'agevole reperimento di una nuova occupazione ed ha dichiarato alla udienza del 10/04/2024 “di avere aperto la partita iva per svolgere attività di piccola manutenzione essendo l'attività di fabbro pesante ed avendo egli problemi di salute che gli impediscono di continuare la gestione della s.r.l. del padre (schiacciamento anelli alla schiena per un incidente occorso nel 2009)”, dati, questi ultimi che trovano conferma nella c.t.u. svolta nel giudizio di separazione in atti, nonché di essere “aiutato economicamente dai propri genitori, entrambi separati e soprattutto dal padre”. Si aggiunga che il licenziamento del ricorrente (comunicato in data 26/09/2023) risulta essere immediatamente successivo alla notifica (in data 16/06/2023), da parte della odierna resistente, di un atto di precetto di euro 12.549,43, di cui euro 12.250,00 per differenze non corrisposte dell'assegno di mantenimento dei figli, e di un atto di pignoramento presso terzi (in data
3 12/09/2023) per euro 18.824,14 nei confronti della per il medesimo Controparte_2 inadempimento: Tali dati delineano un quadro che non consente di ritenere che il licenziamento in parola sia estraneo, sotto il profilo causale, dall'azione esecutiva promossa dalla odierna resistente nei confronti del ricorrente. Alla luce dei superiori rilievi, da considerarsi unitamente all'aumento delle esigenze di vita dei figli correlato alla crescita, alla permanenza esclusiva degli stessi presso la madre e al mancato mutamento delle condizioni economiche di quest'ultima, deve pertanto ritenersi che il licenziamento del ricorrente, sopravvenuto alla sentenza di divorzio, non abbia alterato l'equilibrio raggiunto in forza delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio (Cass., ord. n. 214/2016 cit.; Cass., ord. n. 283/2020 cit.). La resistente ha dichiarato, infatti, di non essere proprietaria di beni immobili, di non presentare dichiarazione fiscale e di non percepire redditi e di avere percepito, nel 2022 “redditi pari ad euro 7.800,00 per assegno minori e reddito di cittadinanza, mentre nell'anno 2023 le seguenti somme € 6.600 per assegno unico ed € 8800 per reddito di cittadinanza (cfr. dichiarazione del 22/2/2024 in atti), circostanze non contestate dal ricorrente e, pertanto, da ritenersi provate ex art. 115, co. 1 c.p.c.. Si impone, pertanto, il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli avanzata dal ricorrente. Quanto alla domanda volta ad ottenere la ripresa della frequentazione padre-figli pure articolata nel ricorso, deve osservarsi quanto segue. La sentenza di divorzio ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, la conferma della sospensione degli incontri protetti padre-figli, l'avvio, da parte del padre, di un percorso psicologico individuale di sostegno alla genitorialità e la prosecuzione del monitoraggio dei minori da parte dei Servizi Sociali con offerta di “ogni supporto psicologico ritenuto opportuno al riavvicinamento alla figura paterna” e con riavvio degli “incontri con il padre all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità sopra indicato, tenuto conto della condizione psicologica dei figli”. Tale statuizione è stata adottata sulla base del rilevato aggravamento della “criticità del rapporto padre-figli, evidenziatasi fin dalla separazione (…), tanto che la frequentazione è stata interrotta P ed il n] , come dallo stesso dichiarato ai Servizi Sociali, non vede e non sente Pt_2 telefonicamente i figli da circa due anni e versa per il loro mantenimento una somma nettamente inferiore a quella giudizialmente fissata (€ 150 a fronte di € 500)”, circostanza che trovava conferma della relazione dei Servizi Sociali del 05/05/2022 nella quale si riferiva che “nel periodo in cui frequentavano il padre, anche in modalità protetta, i due fratelli hanno manifestato segni di disagio: ha vissuto momenti di forte ansia e paura mentre si rifiutava di interagire Per_1 Per_2 con il sig. anche alla presenza della madre Ad oggi, invece, che le frequentazioni si sono Pt_4 interrotte, i bambini sembrano aver superato queste difficoltà e si mostrano sereni. Il Sig. Di Me[n]co è stato ascoltato (…) in data 21/04/2022 Egli ha dichiarato di non vedere i figli da circa due anni e di non sentirli nemmeno telefonicamente. Attualmente il papà preferisce non provvedere con telefonate ma solo con messaggi alla sig.ra senza chiedere di parlare con loro”. CP_1 La predetta statuizione risulta adottata anche sulla base del riscontrato aggravamento delle “criticità delle competenze genitoriali del padre evidenziate nella ctu espletata in fase separativa ( passività con cui gestisce il suo ruolo educativo, difficoltà a sintonizzarsi sui bisogni dei minori in quanto tende ad essere centrato su di sé e difficoltà a cogliere, nell'immediato, quali possano essere le scelte migliori per i suoi figli perché tende ad anteporre i propri bisogni a quelli dei figli) - per il cui superamento era stato suggerito un percorso psicologico personale che non risulta effettuato- , ove si consideri la scarsa collaborazione del agli incontri protetti con i figli stabiliti con CP_2 la mediazione dei Servizi Sciali ( cfr relazione in data 4/02/2021) e soprattutto il suo inadeguato approccio al disagio manifestato dai figli, evidenziato nella successiva relazione dei S.S in data 5/5/2022, in cui si afferma : “si mostra molto avvilito e stanco di dover lottare per vedere i suoi
4 figli, addossando tutte le colpe alla madre dei minori e non riconoscendo in lui alcuno sbaglio. Non si reputa disposto a riiniziare un percorso come quelli già intrapresi e dice di essere disponibile eventualmente a vedere i bambini solo il sabato e la domenica”. Con la sentenza di divorzio è stata, pertanto, sospesa la frequentazione padre-figli “alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine al disagio manifestato dalla prole nei confronti del CP_2 e tenuto conto degli effetti pregiudizievoli che una “ ripresa forzata “ del rapporto [avrebbe potuto] determinare in danno dei figli minori” reputando il Collegio “opportuno confermare la sospensione degli incontri protetti padre-figli, i quali potranno essere riavviati solo all'esito di un percorso di P sostegno alla genitorialità da parte , a cura dei Servizi Sociali i quali, a tal fine, Pt_5 terranno conto della condizione psicologica dei minori, cui continueranno ad offrire ogni supporto ritenuto opportuno al fine del riavvicinamento alla figura paterna.”. Ciò posto, dalla relazione a firma del Dott. del 26/04/2024 acquisita nel presente Persona_3 procedimento ex officio dal Giudice delegato alla istruttoria, relazione avente ad oggetto il percorso di sostegno alla genitorialità volto a ricomporre e migliorare la relazione padre-figli svolto dal ricorrente, risulta attestato che “in primis, il paziente rivelava una struttura di personalità di tipo ossessivo-compulsivo (rif. PDM 2 asse P – P4), si evidenziava, in modo marcato, una difficoltà nel riconoscimento delle emozioni percepite, una evidente tendenza all'ipercontrollo delle proprie reazioni e della relazione interpersonale, esercitato in modo rilevante, fino all'impoverimento della qualità di vita che veniva limitata alla sola attività lavorativa, mentre ogni forma di soddisfacimento veniva sistematicamente svalutato e non cercato. L'atteggiamento oppositivo, caratteristica tipica di questo tipo di struttura, si manifestava con comportamenti reiterati di resistenza a mettere in discussione il proprio comportamento, e per stessa ammissione del paziente, che dichiarava, con malcelata soddisfazione, la propria cosiddetta “testardaggine “come riconosciuta caratteristica personale. Le caratteristiche di personalità citate, rappresentavano un ostacolo importante nella gestione della relazione affettivo/educativa tipica della genitorialità, infatti la necessaria flessibilità, il riconoscimento delle emozioni, il sentire l'affettività e condividerla, la capacità di insegnare regole protettive ma flessibili, la capacità di sostenere il bambino nelle sue difficoltà riconoscendole ecc. si pongono in posizione di antitesi rispetto alle caratteristiche strutturali del paziente”. Il predetto percorso psicologico – che, come si legge nella relazione del Dott. “già nella Per_3 parte iniziale cominciava a produrre i primi risultati;
infatti, il paziente iniziava a impegnarsi nella ricerca di relazioni interpersonali, cominciava a sensibilizzarsi all'interesse alla relazione con il relativo riconoscimento affettivo. Tutto ciò avveniva partendo da una condizione di relazione assente dove il lavoro e il riposo erano l'unico interesse possibile” – è stato interrotto dopo sedici sedute, “quindi prematuramente, in data 21/12/2023” in quanto il ricorrente ha comunicato “la sua decisione di voler sospendere le sedute per motivazioni personali”. I figli minori , di quasi dodici anni, ed , di quasi dieci anni, ascoltati all'udienza Per_1 Per_2 dell'08/05/2024 dal Giudice delegato alla istruttoria, hanno dichiarato di non essere stati contenti di rivedere il padre e di non volere riprendere ad incontrarlo avendo entrambi paura di lui, sentimento che ha causalmente riferito al fatto che “in passato” il padre “picchiava” la madre. Per_1 In particolare, ha dichiarato: “Non vedevo mio padre da tanti anni e oggi mi sono sentito Per_1 un po' imbarazzato nel rivederlo e non sono stato contento nel rivederlo perché fino ad oggi ci siamo visti poco. Non voglio riprendere ad incontrarlo perché ci siamo visti poco fino ad oggi;
io ho un po' paura di lui perché in passato mio padre picchiava mia mamma.” ed ha dichiarato Per_2
“Non sono stato tanto contento di rivedere mio padre e non voglio riprendere gli incontri perché ho un po' timore di lui”. Alla luce di tali dichiarazioni, dalle quali si evince con chiarezza la permanenza, allo stato, di un certo disagio dei figli minori rispetto al padre oltre che la manifestazione della volontà di non riprendere gli incontri con lo stesso, tenuto altresì conto della interruzione prematura del percorso psicologico individuale di sostegno alla genitorialità da parte del ricorrente, ritiene questo Collegio che la ripresa degli incontri padre figli sia, allo stato attuale, pregiudizievole per i minori.
5 Ritiene, tuttavia, il Collegio che gli incontri protetti padre-figli potranno essere riavviati, in conformità a quanto già statuito con la sentenza di divorzio, all'esito della ripresa e del completamento del percorso di sostegno alla genitorialità da parte del ricorrente, a cura dei Servizi
Sociali, tenuto conto della condizione psicologica dei minori, ai quali i medesimi Servizi Sociali riprenderanno ad offrire ogni supporto ritenuto opportuno al fine del riavvicinamento alla figura paterna.
Rimane assorbita ogni altra questione dibattuta tra le parti. La natura della controversia e le questioni dirimenti ai fini del decidere consentono di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dispone che il ricorrente riavvii il percorso psicologico individuale di sostegno alla genitorialità già disposto con la sentenza di divorzio;
3. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti riprendano a seguire i figli minori delle odierne parti offrendo loro ogni supporto psicologico ritenuto opportuno al loro riavvicinamento alla figura paterna e riavviando gli incontri con il padre all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità di cui al punto che precede, tenuto conto della condizione psicologica dei figli;
4. spese compensate. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/02/2024. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
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