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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 5710/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Stefano Cremaschi e Laura Cremaschi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Luigi Ferraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 17.01.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
E' incontestato che, con contratto di cessione di crediti del 07.09.2023, l'opponente ha riacquistato dalla BCC NPLs 2020 s.r.l., cui erano stati ceduti nell'anno 2020 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, i crediti derivanti, inter alia, dai contratti di mutuo ipotecario fondiario nn. 5186 e 5187 perfezionatisi inter partes il 22.01.2010 e rinegoziati il 29.12.2015 (il primo concesso per l'importo di euro 3.500.000,00 ed il secondo per l'importo di euro 3.000.000,00) e che di detta cessione è stata data comunicazione all'opposta il 11.09.2023, ossia in data antecedente alla notifica all'istituto bancario, da parte della opposta in data 12.09.2023, del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1584/2023 del Tribunale di Bergamo, depositata il 19.07.2023, e dell'atto di precetto per l'importo di euro 1.495.675,38 (vd. anche sub doc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 fasc.
opponente), al cui pagamento l'opponente è stata condannata dal giudice orobico in ragione, in specie, degli accertati interessi corrispettivi e moratori usurari applicati dalla banca, in esecuzione dei due contratti di mutuo, nel solo periodo compreso fra il 22.01.2010 ed il 23.07.2015.
Inoltre, è documentalmente provato (vd. sub doc. n. 21 fasc. opponente) che, con missiva del
20.08.2020 inviata all'opposta via pec in pari data, l'istituto creditizio ha contestato alla mutuataria il mancato pagamento di sei rate relative al mutuo fondiario n. 5186 e di dieci rate relative al mutuo fondiario n. 5187, contestualmente dichiarando la risoluzione dei due contratti con decadenza dal beneficio del termine della mutuataria e richiedendo a quest'ultima il versamento della residua somma complessiva di euro 1.898.200,96 quanto al primo mutuo, di cui euro 1.868.988,21 per quota capitale, e di euro 2.744.256,35 quanto al secondo, di cui euro 2.669.267,57 per quota capitale.
Fermo restando che l'opponente ha dimesso in atti i contratti di mutuo de quibus, unitamente ai rispettivi piani di ammortamento siccome definiti, in particolare, in occasione della rinegoziazione del 29.12.2015 (vd. sub doc. nn. 5/10, 17, 19 fasc. opponente), nonché gli estratti contabili certificati conformi ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 datati 07.09.2023 e con computo di capitale ed interessi al 30.06.2020 (vd. sub doc. nn. 16, 18 fasc. opponente), non è specificamente contestato che la mutuataria non abbia corrisposto, a decorrere dalla messa in mora del 20.08.2020 sino all'attualità, alcuna delle rate per capitale ed interessi (rinegoziate nel 2015 con la previsione di interessi corrispettivi e moratori entro il tasso soglia, come accertato dal Tribunale di Bergamo nella sentenza del 2023) maturate in relazione ad entrambi i contratti di mutuo, non essendovi, comunque, in atti evidenza di pagamenti medio tempore intervenuti di tali ratei da parte della opposta.
Ora, dalla lettura della documentazione in atti ed, in particolare, dei piani di ammortamento allegati agli atti modificativi del 29.12.2015 emerge ictu oculi, stante il mancato versamento dei ratei da parte della opposta ut supra evidenziato, che, anche solo considerando i ratei scaduti all'attualità, il controcredito vantato dalla opponente è ben superiore al credito precettato dall'opposta, emergendo tale circostanza anche dal conteggio operato dalla banca mutuante in comparsa conclusionale e non contestato specificamente dalla mutuataria.
Pertanto, il credito complessivo maturato in capo all'istituto di credito in relazione ai mutui per cui
è causa, ammontante ad euro 4.630.915,92, come da computo per capitale ed interessi di cui agli indicati estratti contabili, è compensabile, quale credito certo, liquido ed esigibile, con il credito precettato dalla opposta in forza della sentenza n. 1584/2023 del Tribunale di Bergamo.
Peraltro, tali certezza, liquidità ed esigibilità sono state oggetto di valutazione anche del giudice orobico, che ne ha vagliate la sussistenza ai fini della emissione, in data 12.11.2024, del decreto ingiuntivo n. 2888/2024 su ricorso monitorio della opponente, fondato appunto sulle ragioni creditorie della banca in ragione degli inadempimenti della opposta agli obblighi assunti con il perfezionamento dei mutui de quibus (vd. sub doc. n. 43 fasc. opponente).
Atteso, quindi, che il credito precettato è compensabile ex artt. 1241 e ss. c.c. con quello vantato dalla opponente, l'opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente.
L'atto di precetto, in accoglimento della opposizione proposta dall'istituto creditizio, deve essere,
pertanto, dichiarato inefficace.
Deve essere, conseguentemente, ordinata la restituzione alla opponente della cauzione di euro
1.495.675,38 depositata dalla banca su disposizione del giudice dr. B. Conca del 28.11.2023, e ciò
in ragione dell'accoglimento della opposizione e del contenuto della stessa ordinanza riservata del dr. B. Conca. Non appare, ad ogni modo, accoglibile la domanda formulata dalla opponente ex art. 96 c.p.c. di condanna delle controparte per responsabilità processuale aggravata.
Infatti, le argomentazioni della opposta hanno meritato di essere vagliate dall'organo giudicante,
non apparendo esse dettate da mala fede ovvero colpa grave, bensì dalla necessità di approntare,
dopo una sentenza di primo grado favorevole, una legittima linea difensiva a fronte delle contestazioni mosse dall'istituto bancario.
Segue alla soccombenza prevalente la condanna della opposta a rifondere all'attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022,
per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale, con aumento ex art. 4, comma 1-bis, del citato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, accertata la compensazione del credito precettato dalla opposta con il controcredito di euro 4.630.915,92 vantato dall'opponente, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla prima alla seconda in data 12.09.2023;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- ordina alla Cancelleria la restituzione alla opponente della somma complessiva di euro
1.495.675,38 versata dall'istituto di credito come da provvedimento giudiziale del
28.11.2023;
- condanna l'opposta a rifondere alla banca opponente le spese di lite, liquidate in € 1.713,00 per anticipazioni, € 33.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 5710/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Stefano Cremaschi e Laura Cremaschi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Luigi Ferraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 17.01.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
E' incontestato che, con contratto di cessione di crediti del 07.09.2023, l'opponente ha riacquistato dalla BCC NPLs 2020 s.r.l., cui erano stati ceduti nell'anno 2020 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, i crediti derivanti, inter alia, dai contratti di mutuo ipotecario fondiario nn. 5186 e 5187 perfezionatisi inter partes il 22.01.2010 e rinegoziati il 29.12.2015 (il primo concesso per l'importo di euro 3.500.000,00 ed il secondo per l'importo di euro 3.000.000,00) e che di detta cessione è stata data comunicazione all'opposta il 11.09.2023, ossia in data antecedente alla notifica all'istituto bancario, da parte della opposta in data 12.09.2023, del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1584/2023 del Tribunale di Bergamo, depositata il 19.07.2023, e dell'atto di precetto per l'importo di euro 1.495.675,38 (vd. anche sub doc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 fasc.
opponente), al cui pagamento l'opponente è stata condannata dal giudice orobico in ragione, in specie, degli accertati interessi corrispettivi e moratori usurari applicati dalla banca, in esecuzione dei due contratti di mutuo, nel solo periodo compreso fra il 22.01.2010 ed il 23.07.2015.
Inoltre, è documentalmente provato (vd. sub doc. n. 21 fasc. opponente) che, con missiva del
20.08.2020 inviata all'opposta via pec in pari data, l'istituto creditizio ha contestato alla mutuataria il mancato pagamento di sei rate relative al mutuo fondiario n. 5186 e di dieci rate relative al mutuo fondiario n. 5187, contestualmente dichiarando la risoluzione dei due contratti con decadenza dal beneficio del termine della mutuataria e richiedendo a quest'ultima il versamento della residua somma complessiva di euro 1.898.200,96 quanto al primo mutuo, di cui euro 1.868.988,21 per quota capitale, e di euro 2.744.256,35 quanto al secondo, di cui euro 2.669.267,57 per quota capitale.
Fermo restando che l'opponente ha dimesso in atti i contratti di mutuo de quibus, unitamente ai rispettivi piani di ammortamento siccome definiti, in particolare, in occasione della rinegoziazione del 29.12.2015 (vd. sub doc. nn. 5/10, 17, 19 fasc. opponente), nonché gli estratti contabili certificati conformi ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 datati 07.09.2023 e con computo di capitale ed interessi al 30.06.2020 (vd. sub doc. nn. 16, 18 fasc. opponente), non è specificamente contestato che la mutuataria non abbia corrisposto, a decorrere dalla messa in mora del 20.08.2020 sino all'attualità, alcuna delle rate per capitale ed interessi (rinegoziate nel 2015 con la previsione di interessi corrispettivi e moratori entro il tasso soglia, come accertato dal Tribunale di Bergamo nella sentenza del 2023) maturate in relazione ad entrambi i contratti di mutuo, non essendovi, comunque, in atti evidenza di pagamenti medio tempore intervenuti di tali ratei da parte della opposta.
Ora, dalla lettura della documentazione in atti ed, in particolare, dei piani di ammortamento allegati agli atti modificativi del 29.12.2015 emerge ictu oculi, stante il mancato versamento dei ratei da parte della opposta ut supra evidenziato, che, anche solo considerando i ratei scaduti all'attualità, il controcredito vantato dalla opponente è ben superiore al credito precettato dall'opposta, emergendo tale circostanza anche dal conteggio operato dalla banca mutuante in comparsa conclusionale e non contestato specificamente dalla mutuataria.
Pertanto, il credito complessivo maturato in capo all'istituto di credito in relazione ai mutui per cui
è causa, ammontante ad euro 4.630.915,92, come da computo per capitale ed interessi di cui agli indicati estratti contabili, è compensabile, quale credito certo, liquido ed esigibile, con il credito precettato dalla opposta in forza della sentenza n. 1584/2023 del Tribunale di Bergamo.
Peraltro, tali certezza, liquidità ed esigibilità sono state oggetto di valutazione anche del giudice orobico, che ne ha vagliate la sussistenza ai fini della emissione, in data 12.11.2024, del decreto ingiuntivo n. 2888/2024 su ricorso monitorio della opponente, fondato appunto sulle ragioni creditorie della banca in ragione degli inadempimenti della opposta agli obblighi assunti con il perfezionamento dei mutui de quibus (vd. sub doc. n. 43 fasc. opponente).
Atteso, quindi, che il credito precettato è compensabile ex artt. 1241 e ss. c.c. con quello vantato dalla opponente, l'opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente.
L'atto di precetto, in accoglimento della opposizione proposta dall'istituto creditizio, deve essere,
pertanto, dichiarato inefficace.
Deve essere, conseguentemente, ordinata la restituzione alla opponente della cauzione di euro
1.495.675,38 depositata dalla banca su disposizione del giudice dr. B. Conca del 28.11.2023, e ciò
in ragione dell'accoglimento della opposizione e del contenuto della stessa ordinanza riservata del dr. B. Conca. Non appare, ad ogni modo, accoglibile la domanda formulata dalla opponente ex art. 96 c.p.c. di condanna delle controparte per responsabilità processuale aggravata.
Infatti, le argomentazioni della opposta hanno meritato di essere vagliate dall'organo giudicante,
non apparendo esse dettate da mala fede ovvero colpa grave, bensì dalla necessità di approntare,
dopo una sentenza di primo grado favorevole, una legittima linea difensiva a fronte delle contestazioni mosse dall'istituto bancario.
Segue alla soccombenza prevalente la condanna della opposta a rifondere all'attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022,
per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale, con aumento ex art. 4, comma 1-bis, del citato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, accertata la compensazione del credito precettato dalla opposta con il controcredito di euro 4.630.915,92 vantato dall'opponente, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla prima alla seconda in data 12.09.2023;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- ordina alla Cancelleria la restituzione alla opponente della somma complessiva di euro
1.495.675,38 versata dall'istituto di credito come da provvedimento giudiziale del
28.11.2023;
- condanna l'opposta a rifondere alla banca opponente le spese di lite, liquidate in € 1.713,00 per anticipazioni, € 33.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni