Legge 20 maggio 1985, n. 207

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  • 3Personale dipendente Usl, condizioni per l'inquadramento straordinario
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 settembre 2012

  • 4Giurisprudenza Commentata
    https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2012

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  • 5Staiano Rocchina
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2012

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2019, n. 07208
    Provvedimento: N° 7208-19 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MOTIVI ATTINENTI - Primo Presidente f.f. - ALLA PIETRO CURZIO GIURISDIZIONE PUBBLICO ROBERTA VIVALDI Presidente Sezione - IMPIEGO Ud. 29/01/2019 - Consigliere - ES ANTONIO GENOVESE PU R.G.N. 28830/2013 - Consigliere - IA GIOVANNA SAMBITO 4 7208 Rep. Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO FN per cu NE LU CH -Consigliere - ANTONIO ORICCHIO Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28830-2013 proposto da: SS IM, DE CE EL IA TO, MA NO, LA LA, NI …
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    • giurisdizione del g.a·
    • inquadramento straordinario in ruolo ex art. 3 della l. n. 207 del 1985·
    • dirigenti psicologi in rapporto di lavoro “a convenzione” dal 1980 con il ssn·
    • delibere risalenti agli anni 1985·
    • omesso riconoscimento dell’anzianità pregressa·
    • fondamento·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • impiego pubblico

  • 2Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2024, n. 5087
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12701/2023 R.G. TRA , Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ricciardi n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Ettore Leperino e Alfonso Leperino, da cui è rappresentato e difeso - ricorrente - E Controparte_1 Rappresentato e difeso come in atti - resistente– RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO …
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    • retribuzione differita·
    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • inadempienza amministrazione·
    • prescrizione diritto di credito·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • riscatto periodi non di ruolo·
    • principio di equiparazione·
    • calcolo TFS·
    • INPS·
    • art. 36 Cost.

  • 3Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1308
    Provvedimento: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5702/ 2023 TRA nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti LEPERINO ALFONSO e LEPERINO ETTORE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to DE POMPEIS CARLO COSTANTINO con il quale elettivamente domicilia in VIA VIA CESARE BATTISTI …
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    • prescrizione quinquennale·
    • art. 1, l. 207/1985·
    • interessi legali·
    • legge regionale n. 10/1978·
    • rivalutazione·
    • ricalcolo TFS·
    • pubblico impiego·
    • legittimazione passiva·
    • art. 2548 c.c.·
    • litisconsorzio necessario

  • 4Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/02/2025, n. 262
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 14/02/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.1366/2013R.g. Tra n.19/03/1956 (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Renzo Giuseppe e Napoli Anna RICORRENTE E in p.l.r.p.t. Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO Con ricorso i scritt o in dat a 16/08/2013 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, …
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    • inquadramento·
    • art. 15 d.lgs. n. 387/1998·
    • concorso pubblico·
    • art. 29 d.P.R. n. 761/1979·
    • contumacia·
    • art. 52 d.lgs. n. 165/2001·
    • spese processuali·
    • art. 2126 c.c.·
    • pubblico impiego·
    • mansioni superiori·
    • art. 36 Cost.

  • 5Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2024, n. 5510
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 3.12.2024, lette le note depositate ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente S E N T E N Z A Nella controversia iscritta al n. 7320/2024 del RG; T R A , nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino ed Parte_1 Alfonso Leperino ricorrente C O N T R O CP_ in persona del legale rap.te p.t. rapp.to e difeso come in atti; resistente Conclusioni: come in atti e note per la trattazione cartolare. Ragioni di fatto e diritto Con ricorso …
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    • retribuzione differita·
    • mancata iscrizione INADEL·
    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • interessi legali·
    • diritto a TFS·
    • spese di lite·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • equiparazione servizio di ruolo e non di ruolo·
    • art. 36 Cost.
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Versioni del testo

  • Art. 1. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato

    Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se gia' di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 , oppure nelle piante organiche definitive delle unita' sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , e dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e', con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unita' sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unita' sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.
    Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.
    L'inquadramento diretto in ruolo e' disposto, altresi', nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4 , 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , purche' assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.
    Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, le successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.
    Il requisito relativo al limite d'eta' deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.
    Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
    Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.
    NOTE

    Note all'art. 1, comma primo:
    - Si riporta il testo dei primi sette commi dell' art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco degli organici delle unita' sanitarie locali), i quali concernono la determinazione e l'ampliamento delle piante organiche delle unita' sanitarie locali:
    "Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche gia' approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unita' sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data e' fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unita' sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.
    I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ad eccezione:
    a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761 , nonche', previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, gia' vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;
    b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata gia' attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761 ;
    e) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e dell' art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
    Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalita' per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
    Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere.
    Il Ministro della sanita' deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma.
    L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194 , nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unita' sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.
    Le disposizioni del precedente comma si applicano altresi' per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunto dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, e' riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sara' assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    Per le unita' sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 , nonche' per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonche' l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 . I consigli regionali possono, altresi', autorizzare consulenze professionali".
    - L'ultimo comma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) dispone: "La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuita' dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisione affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle peculiarita' delle prestazioni nonche' al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale".
    - L' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) dispone:
    "Art. 70. (Riserva di posti nei primi concorsi pubblici).
    - Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unita' sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.
    I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
    Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unita' sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi".

    Nota all' art. 1, comma terzo:
    - La legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , concerne "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali".
    - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , concerne "Tutela delle lavoratrici madri".

    Nota all'art. 1, comma quarto:
    Il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 concerne la "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ".

    Nota all'art. 1, comma settimo:
    Il testo dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e' il seguente:
    "Art. 68. (Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario). - Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali determinate ai sensi dell' art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso della idoneita' nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianita' complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.
    I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12.
    Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni".
  • Art. 2. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale

    Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.
    Nota all'art. 2:
    Si riporta il testo dei primi quattro commi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri):
    "Art. 3. (Assunzione in servizio). - L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.
    Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
    L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.
    In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi".
  • Art. 3. Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato

    Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , escluso il personale convenzionato di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 , e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unita' sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianita', e sempre che gli oneri per detto personale siano gia' a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuita' della erogazione.
    Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unita' sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unita' sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.
    Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unita' sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.
    Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761 , o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di eta' deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761 .
    In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 , le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purche' in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.
    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1 , 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , con almeno venti ore di servizio settimanale.
    Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 :
    "Art. 73. (Rapporti convenzionali in corso). - In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali gia' instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attivita' in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori".
    - L' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , prevede il "Personale a rapporto convenzionale", il cui trattamento economico e normativo e' stabilito sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.

    Note all' art. 3, commi terzo e quarto :
    - L' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761/1979 e' riportato nella nota all'art. 3, comma primo.
    - Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto.

    Nota all' art. 3, comma quinto:
    Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 , concerne il "Riordinamento della Croce rossa italiana ( art. 70 della legge n. 833 del 1978 )".

    Nota all'art. 3, comma sesto:
    Si riporta il testo dell'art. 1, terzo comma, prima parte, dell' art. 6, primo , secondo e quinto comma , dell' art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 :
    "Art. 1. - (Omissis).
    Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti.
    Art. 6. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.
    Nel caso in cui l'entita' delle macellazioni o la contemporaneita' delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuita', il servizio e' assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorita' comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo e' stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facolta' universitaria di medicina veterinaria.
    (Omissis).
    In caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.
    Art. 7. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanita', che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6".