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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17430 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19511/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa LV AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19511/2025 promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta C.F._1 ALESSANDRA DE GRAZIA del Foro di Roma;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 KAMPALA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente, cittadina somala regolarmente residente in , ha impugnato il CP_1 provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Kampala aveva rigettato la domanda di visto per ricongiungimento familiare con la madre, nata Persona_1 in Somalia il 01.01.1973 e attualmente stabilita in Uganda. Esponeva che era titolare dello status di rifugiata;
che in data 09/12/2024 aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre, la quale aveva dunque presentato richiesta di rilascio del visto all'Ambasciata d'Italia a Kampala;
che in data 24/03/2025 la rappresentanza diplomatica aveva emesso il provvedimento di rigetto poiché aveva ritenuto non provato il rapporto di parentela né gli altri requisiti richiesti dalla normativa, evidenziando in particolare che nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale l'odierna ricorrente aveva dichiarato che la sua famiglia era composta dai genitori, quattro fratelli e una sorella, pertanto la stessa non risultava essere l'unico familiare in grado di garantire sostegno alla madre;
che in realtà la versione fornita in sede di audizione era stata incompleta, laddove la ricorrente non aveva precisato che la madre era ormai separata dall'ex compagno e i fratelli a cui aveva fatto riferimento erano figli di quest'ultimo e non vivevano con lei né provvedevano al suo sostentamento;
che era infatti la ricorrente a inviare periodicamente somme di denaro alla madre, la quale aveva lasciato la Somalia e si era trasferita a Kampala in attesa del ricongiungimento familiare;
che il rapporto di parentela e la corretta composizione del nucleo familiare erano attestati nella sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Dhankerley dove la Corte, dopo aver esaminato la richiesta della parte e le prove testimoniali, aveva definitivamente dichiarato che era la vera Persona_1 madre di e che la stessa era la sua unica figlia. Persona_2 Chiedeva pertanto di accertare l'illegittimità del diniego del visto per ricongiungimento familiare e conseguentemente ordinarne il rilascio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2 Esponeva che la ricorrente non aveva fornito prova della sussistenza del rapporto di parentela, del requisito della vivenza a carico né dell'assenza di altri figli nel paese d'origine; che non aveva depositato alcuna documentazione a supporto di quanto affermato nel ricorso in ordine alla separazione dei genitori e al rapporto di genitorialità tra gli altri fratelli ed il solo padre, né poteva costituire prova idonea la dichiarazione sostitutiva in cui si attestava che fosse Persona_3
“l'unica figlia della Signora ” disponibile al suo mantenimento, Parte_2 in quanto ai sensi del DPR 445/2000 la possibilità di ricorrere ad autocertificazioni era limitata ai cittadini italiani e comunitari.
* * * Preliminarmente si rileva che la ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per asilo, pertanto al caso in esame trova applicazione l'art 29 bis del D.lvo n. 286/98. Va inoltre premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI per i genitori infrasessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono alternative;
posto che la madre dell'odierna ricorrente è nata nel 1973, ai fini del ricongiungimento familiare devono ricorrere i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza. Nel merito, rispetto alla sussistenza del rapporto di maternità, che l'amministrazione resistente non ha ritenuto provato sebbene non abbia effettuato puntuali contestazioni in ordine alla documentazione fornita dalla ricorrente, deve in primo luogo essere richiamato quanto stabilito dall'art. 29-bis co. 2 D.lgs. 286/98, secondo cui “Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso impediscono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi. Nel caso in esame deve dunque essere tenuto in debita considerazione il fatto che la Somalia è attualmente sprovvista di un qualsivoglia sistema centralizzato anagrafico capace di fornire i documenti richiesti dall'Ambasciata italiana:
“L'ultimo censimento della popolazione e degli alloggi in Somalia si è svolto nel 1975. Attualmente, l'unica fonte recente dei dati demografici per la Somalia è il National Demographic and Health Survey (SDHS) del 2019-2020 e il Population Estimation Survey of Somalia (PESS) (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) del 2014. Questi report (…) non forniscono informazioni dettagliate circa la stima di tutti gli indicatori (…) necessari per la gestione della popolazione (…). Anche se ci sono sistemi “tradizionali” di documentazione familiare mantenuti dai leader delle comunità locali e dalle autorità religiose, questi sistemi non sono formali, mantenuti sistematicamente e coordinati a livello centrale. Secondo le informazioni della SDHS 2019-2020, solo il 4% dei bambini al di sotto dei due anni era stato registrato, e meno dell'1% aveva certificati di nascita (…) La Somalia ha bisogno di essere ristabilita a livello locale, regionale e nazionale, per fornire agli individui le informazioni necessarie dai registri dello stato civile” (UNFPA report - Somalia Civil Registration and Vital Statistics Country Profile – December 2021 https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub- pdf/crvs_report.pdf ). Secondo una presentazione tenuta [nel giugno 2019 (ID4Africa n.d.)] da
[...]
, consulente senior del Somali National Identity Program e Persona_4 membro della Somali Constitution Review Commission, la Somalia è una "ID Dark Zone", una regione che non ha un "sistema di identificazione legale, sicuro, affidabile, inclusivo e verificabile". Il Programma di reciprocità per la Somalia del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti indica che non esiste "alcuna autorità civile competente riconosciuta per il rilascio di documenti civili" (USA n.d.). Un rapporto informativo sui Paesi d'origine sulla Somalia meridionale e centrale del Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi afferma che i documenti d'identità giocano "un ruolo scarso o nullo" nella Somalia centro-meridionale. Secondo un rapporto di sovvenzione e valutazione di un progetto della Banca Mondiale del 2019, che comprende un progetto per sviluppare un nuovo ente somalo per amministrare un sistema di identificazione digitale, i registri di identificazione in Somalia sono "scollegati" e portano i somali ad affidarsi a un "mosaico di sistemi e sistemi non interoperabili", che sono limitati a specifici comuni, stati o programmi di benefici gestiti da organizzazioni internazionali (IRB
– Immigration and Refugee Board of Canada: Somalia: Identity documents, including national ID cards, passports and driver's licences, and the requirements and procedures to obtain them;
percentage of the population that holds some form of identity document;
whether such documents are accepted elsewhere (2018-July 2020) [SOM200235.E], 28 August 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2039979.html, si veda anche Netherlands Ministry of Foreign Affairs: General Country of Origin Information Report on Somalia, 4 April 2025, p.86 https://www.ecoi.net/en/file/local/2126350/Country of Origin Information report Somalia 2025.pdf ). Per tali ragioni, conformemente al dettato dell'art. 29 bis co. 2 D.lgs. 286/98, si ritiene che il certificato di nascita e il certificato di genitorialità forniti nel corso del procedimento amministrativo ed allegati da parte resistente, da cui risulta che la sig,ra è figlia di siano idonei a Parte_1 Persona_1 provare la sussistenza del rapporto genitoriale, tanto più che l'amministrazione resistente non ha effettuato puntuali contestazioni in ordine alla loro validità. Le criticità sopra evidenziate devono essere tenute in debita considerazione anche nell'esame del requisito dell'assenza di altri figli nel paese d'origine o di provenienza del genitore, ritenuto carente in quanto non provato da idonea documentazione il fatto che i fratelli a cui la ricorrente aveva fatto riferimento in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale fossero effettivamente figli del solo padre e pertanto non responsabili del sostentamento della sig.ra
[...]
. Persona_1 Sul punto, oltre a quanto sopra esposto, deve aggiungersi che la direttiva UE 2011/95 (cd direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di protezione internazionale non solo attraverso l'ampliamento (lasciato facoltativo) delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento, ma soprattutto con l'affermazione di una meno esigente condizionalità del diritto all'unità familiare. La direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede:
“La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affermare (sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-519/18, TB contro Controparte_3
che il termine a “carico”, quando la vivenza a carico è richiesta come
[...] presupposto per il ricongiungimento familiare, deve ricomprendere anche quelle situazioni in cui il rifugiato sembri essere il parente più idoneo a prendersi carico. Di recente anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) ha confermato tale interpretazione affermando che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale “l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29 lett. d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo 2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate". Nel caso in esame si ritiene che, a prescindere dalla prova della sussistenza di altri figli nel paese d'origine o provenienza, la figlia regolarmente residente in Italia che, come attestato dalle rimesse di denaro in atti, provvede al sostentamento economico della madre, sia in ogni caso il parente più idoneo a prendersene cura. Infatti, deve evidenziarsi che la situazione esistente in Somalia, dove persiste un gravissimo conflitto interno e una grave crisi umanitaria, mette a rischio la vita dei civili per il solo fatto di trovarsi sul territorio (situazione che se la madre della ricorrente si trovasse già in le conferirebbe il diritto al riconoscimento della CP_1 protezione sussidiaria).
“Tutte le parti coinvolte nel conflitto armato hanno continuato a commettere impunemente crimini ai sensi del diritto internazionale. Secondo l'ONU ci sono state 536 vittime civili (241 morti e 295 feriti) tra febbraio e luglio, il 68% delle quali è stato il risultato di attacchi indiscriminati del gruppo armato , CP_4 mentre il resto è stato attribuito a forze di sicurezza dello Stato, clan milizie e forze internazionali e regionali, inclusa la Missione dell'Unione Africana in Somalia (AMISOM).
ha lanciato ripetuti attacchi contro civili e infrastrutture civili, inclusi CP_4 ristoranti e hotel. Il gruppo ha anche compiuto omicidi mirati di persone con
[... presunti legami con il governo e giornalisti, tra gli altri. Il 2 marzo, membri di hanno ucciso almeno 20 persone e ne hanno ferite altre 30 nel popolare Per_5 ristorante yemenita Luul nella capitale, , in un attentato suicida con Per_6 un'auto. Il 25 settembre, almeno otto persone sono state uccise in un altro attacco del genere a . Tra i morti c'era consigliere per le donne Per_6 Persona_7 e i diritti umani nell'ufficio del primo ministro. Il 10 agosto sono emerse accuse secondo cui i soldati dell'AMISOM avevano preso di mira e ucciso sette civili in un attacco di rappresaglia contro nella CP_4 città di Golweyn, nella regione di Lower Shabelle. Il 21 agosto, l'AMISOM ha dichiarato di aver costituito una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Il 21 ottobre, il Board ha reso pubbliche le sue conclusioni, ammettendo che "le sette persone uccise erano civili e la condotta del personale coinvolto violava le Regole di ingaggio dell'AMISOM". Il 13 novembre, l'AMISOM ha annunciato che una corte marziale ugandese a Mogadiscio aveva ritenuto colpevoli delle uccisioni cinque soldati ugandesi, due dei quali erano stati condannati a morte e da tre a 39 anni di carcere, e che avrebbero scontato la pena in Uganda.[…] L'impatto della siccità e delle inondazioni causate dai cambiamenti climatici, dai conflitti e dalla perdita di mezzi di sussistenza ha esacerbato la prolungata crisi umanitaria. Oltre a oltre 2,6 milioni di persone che erano già sfollate negli anni precedenti, 573.000 persone sono fuggite dalle loro case tra gennaio e agosto, secondo le Nazioni Unite. Di questi, oltre il 70% stava fuggendo dal conflitto, compresi circa 207.000 che sono stati temporaneamente sfollati a a causa delle violenze legate alle elezioni ad aprile. Circa il 50% di tutti Per_6 gli sfollati nel 2021 erano donne e ragazze che hanno affrontato un rischio maggiore di violenza sessuale e molestie. L'accesso umanitario alla maggior parte delle persone colpite è stato limitato a causa dell'insicurezza, limitando gravemente il loro accesso a cibo, acqua, servizi igienici, alloggi e assistenza sanitaria”. ( Relazione sulla situazione dei diritti umani nel 2021- Controparte_5 Somalia;
29 marzo 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2070229.html ).
“Il conflitto che durante l'anno ha coinvolto il governo, le milizie e ha CP_4 provocato la morte, il ferimento e lo sfollamento di civili. Le milizie dei clan e al-
hanno continuato a commettere gravi abusi in tutto il paese. Per_5 CP_4 ha commesso la maggior parte delle gravi violazioni dei diritti umani, in particolare attacchi terroristici contro civili e uccisioni mirate, anche extragiudiziali, e per motivi religiosi e politici;
sparizioni; punizione crudele e insolita;
stupri; attacchi ai dipendenti di organizzazioni non governative e delle Nazioni Unite. ha CP_4 anche bloccato l'assistenza umanitaria, arruolato bambini soldato e limitato le libertà di parola, stampa, riunione e movimento. Le operazioni delle forze di sicurezza hanno causato vittime civili. […] Ci sono state numerose segnalazioni secondo cui il governo oi suoi agenti hanno commesso omicidi arbitrari o illegali .
[…] Sebbene fosse difficile raccogliere dati affidabili, i rapporti della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) hanno indicato che tra il 5 novembre 2020 e il 31 luglio ci sono state 441 uccisioni di civili nel paese a causa del conflitto. Mentre e le milizie dei clan erano i principali responsabili, CP_4 si sono verificate anche uccisioni extragiudiziali di civili da parte delle forze di sicurezza dello stato, e in misura minore dall'AMISOM e da altre forze internazionali. […]
ha continuato a compiere attacchi indiscriminati e, in molti casi, ha CP_4 preso di mira deliberatamente civili. Il gruppo ha condotto attacchi contro lavoratori edili turchi vicino ad Afgoye, ospiti di un hotel a , personale civile del Per_6
e abitanti dei villaggi di Lower Shabelle, tra molti altri. Controparte_6 Secondo UNSOM, è stato responsabile di circa il 60% delle vittime CP_4 civili tra il 5 novembre 2020 e il 31 luglio. Il 5 marzo, il gruppo terroristico ha utilizzato un ordigno esplosivo improvvisato (IED) trasportato da un veicolo suicida per prendere di mira un ristorante popolare tra funzionari del governo e membri delle forze di sicurezza nel distretto di Hamarjajab a , con Per_6 l'esplosione che ha quasi fatto crollare l'edificio, uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 30. Il 2 luglio Il 21 agosto, l'AMISOM ha dichiarato che sette persone uccise il 10 agosto dalle truppe dell'AMISOM delle forze di difesa del popolo ugandese che conducevano operazioni contro a Golweyn, nella regione di Lower Shabelle, erano CP_4 civili. L'AMISOM ha convocato una commissione d'inchiesta guidata da un alto ufficiale e altri due membri della Commissione dell'Unione africana ad Addis Abeba, un alto funzionario del governo federale della Somalia (FGS) e alti ufficiali dell'esercito, della polizia e del quartier generale della missione dell'AMISOM per indagare sull'incidente e adottare le misure disciplinari appropriate, se necessario. La commissione d'inchiesta ha riscontrato che i soldati hanno violato le regole di ingaggio dell'AMISOM nell'incidente e il 20 ottobre l'AMISOM si è assunto la piena responsabilità degli atti illegali delle sue truppe rispetto alle uccisioni. Le autorità ugandesi hanno convocato una corte marziale dei loro soldati a Per_6 il 6 novembre, accusando i soldati di omicidio e profanazione di corpi. L'11 novembre, i cinque soldati accusati sono stati giudicati colpevoli di sette capi di imputazione per omicidio. Due sono stati condannati a morte per impiccagione. Gli altri tre sono stati condannati a 39 anni di carcere per ogni conteggio, da scontare contemporaneamente. Sono stati concessi 14 giorni per impugnare le loro sentenze. Secondo un rapporto del 14 luglio al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dell'esperto indipendente sui diritti umani in Somalia, c'è stata un'intensificazione dei combattimenti tra clan e sottoclan per quanto riguarda la proprietà di terreni agricoli, pascoli e risorse idriche, nonché omicidi e lotte per vendetta per il potere politico, provocando 199 vittime. Gli scontri interclan a Jubaland, Galmudug e South West State hanno provocato vittime civili e massicci sfollamenti. Secondo quanto riferito, le uccisioni e le atrocità dei clan per vendetta erano così gravi che erano necessari interventi militari e interventi degli anziani del clan per separare le parti in combattimento e disinnescare le tensioni. […]. Ad agosto i continui conflitti e gli shock climatici hanno portato a un aumento degli sfollamenti interni. Il paese ospitava oltre 2,9 milioni di sfollati interni. Nel corso dell'anno sono stati registrati più di 537.000 nuovi sfollamenti, di cui 389.000 principalmente legati a conflitti o sicurezza, 57.000 causati da inondazioni e 81.000 causati dalla siccità. I livelli di insicurezza alimentare e malnutrizione acuta sono rimasti elevati tra gli sfollati interni, anche rispetto ai residenti non sfollati.[…] L'aumento delle segnalazioni di violenza di genere ha accompagnato l'aumento degli sfollamenti, comprese le segnalazioni di sfruttamento sessuale e abusi commessi da vari gruppi armati e personale di sicurezza. Donne e bambini che vivevano negli insediamenti per sfollati interni erano particolarmente vulnerabili allo stupro da parte di uomini armati, inclusi soldati governativi e membri della milizia. Secondo quanto riferito, i guardiani che controllavano alcuni campi per sfollati hanno costretto ragazze e donne a fare sesso in cambio di cibo e servizi all'interno degli insediamenti. (USDOS - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti – Relazione annuale sui diritti umani nel 2021 – Somalia in https://www.ecoi.net/en/document/2071126.html ). I civili hanno continuato a subire le conseguenze più devastanti del conflitto. Tutte le parti in conflitto hanno continuato a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Inondazioni, precipitazioni irregolari, malattie e conflitti persistenti hanno causato massicci sfollamenti interni e una grave crisi umanitaria, caratterizzata da una grave insicurezza alimentare. Gli sfollati interni hanno subito violazioni dei diritti umani e abusi;
le donne e le ragazze sono state particolarmente esposte a violenze sessuali di genere e legate al conflitto. (Amnesty The State of the World's Human Rights;
Somalia 2024, 29 CP_5 April 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2124628.html). Secondo il Piano per i bisogni umanitari e la risposta per il 2025, 9,1 milioni di persone, ovvero il 47% della popolazione totale della Somalia, sono colpite da molteplici shock causati da conflitti, inondazioni, siccità, epidemie e sfollamenti. In questo contesto, nel 2025 saranno quasi 6 milioni le persone che necessiteranno di assistenza umanitaria nel paese, in calo rispetto ai 6,9 milioni del 2024324 e agli 8,25 milioni del 2023. Ciò è dovuto a una definizione più rigorosa dell'ambito di applicazione nel processo di analisi, ma anche al miglioramento delle condizioni di siccità, alla diminuzione degli sfollamenti interni e alla riduzione delle inondazioni, fattori che hanno contribuito a sviluppi positivi nella situazione umanitaria. Tuttavia, la Somalia deve ancora affrontare una crisi umanitaria complessa e prolungata, in cui i fattori di conflitto e insicurezza interagiscono con gli shock climatici e le ricorrenti epidemie, in particolare di diarrea acquosa acuta (AWD)
/colera nei campi profughi. All'inizio del 2025, la situazione della sicurezza alimentare rimaneva precaria, con oltre 440.000 persone in una situazione di
“emergenza” (Fase 4), quasi 3 milioni in “crisi” (Fase 3) e altri 6,5 milioni “sotto stress” (Fase 2). […] Tra le altre cose, l'accesso all'acqua potabile, a condizioni di vita adeguate e all'assistenza sanitaria è particolarmente difficile in Somalia. La metà della popolazione somala non ha accesso sicuro all'acqua, mentre tra i problemi diffusi nelle famiglie figurano la mancanza di utensili da cucina, articoli per l'igiene, privacy e fonti di energia. In termini di assistenza sanitaria, gli ostacoli principali includono la mancanza di strutture sanitarie accessibili, costi insostenibili e indisponibilità di medicinali e servizi. In tutti questi ambiti, gli sfollati interni vivono le stesse problematiche delle comunità ospitanti con una frequenza maggiore”. (EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Somalia;
Security situation, May 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2125805/2025_05_EUAA_COI_Report_Somali a_Security_Situation.pdf). Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, considerato che il resistente non CP_1 ha eccepito alcunché in ordine alla eventuale pericolosità della madre della ricorrente, il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ambasciata d'Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente, Sig.ra nata in [...] il [...]; Persona_1
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_7 della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 09/12/2025
La GIUDICE
LV AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa LV AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19511/2025 promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta C.F._1 ALESSANDRA DE GRAZIA del Foro di Roma;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 KAMPALA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente, cittadina somala regolarmente residente in , ha impugnato il CP_1 provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Kampala aveva rigettato la domanda di visto per ricongiungimento familiare con la madre, nata Persona_1 in Somalia il 01.01.1973 e attualmente stabilita in Uganda. Esponeva che era titolare dello status di rifugiata;
che in data 09/12/2024 aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre, la quale aveva dunque presentato richiesta di rilascio del visto all'Ambasciata d'Italia a Kampala;
che in data 24/03/2025 la rappresentanza diplomatica aveva emesso il provvedimento di rigetto poiché aveva ritenuto non provato il rapporto di parentela né gli altri requisiti richiesti dalla normativa, evidenziando in particolare che nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale l'odierna ricorrente aveva dichiarato che la sua famiglia era composta dai genitori, quattro fratelli e una sorella, pertanto la stessa non risultava essere l'unico familiare in grado di garantire sostegno alla madre;
che in realtà la versione fornita in sede di audizione era stata incompleta, laddove la ricorrente non aveva precisato che la madre era ormai separata dall'ex compagno e i fratelli a cui aveva fatto riferimento erano figli di quest'ultimo e non vivevano con lei né provvedevano al suo sostentamento;
che era infatti la ricorrente a inviare periodicamente somme di denaro alla madre, la quale aveva lasciato la Somalia e si era trasferita a Kampala in attesa del ricongiungimento familiare;
che il rapporto di parentela e la corretta composizione del nucleo familiare erano attestati nella sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Dhankerley dove la Corte, dopo aver esaminato la richiesta della parte e le prove testimoniali, aveva definitivamente dichiarato che era la vera Persona_1 madre di e che la stessa era la sua unica figlia. Persona_2 Chiedeva pertanto di accertare l'illegittimità del diniego del visto per ricongiungimento familiare e conseguentemente ordinarne il rilascio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2 Esponeva che la ricorrente non aveva fornito prova della sussistenza del rapporto di parentela, del requisito della vivenza a carico né dell'assenza di altri figli nel paese d'origine; che non aveva depositato alcuna documentazione a supporto di quanto affermato nel ricorso in ordine alla separazione dei genitori e al rapporto di genitorialità tra gli altri fratelli ed il solo padre, né poteva costituire prova idonea la dichiarazione sostitutiva in cui si attestava che fosse Persona_3
“l'unica figlia della Signora ” disponibile al suo mantenimento, Parte_2 in quanto ai sensi del DPR 445/2000 la possibilità di ricorrere ad autocertificazioni era limitata ai cittadini italiani e comunitari.
* * * Preliminarmente si rileva che la ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per asilo, pertanto al caso in esame trova applicazione l'art 29 bis del D.lvo n. 286/98. Va inoltre premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI per i genitori infrasessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono alternative;
posto che la madre dell'odierna ricorrente è nata nel 1973, ai fini del ricongiungimento familiare devono ricorrere i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza. Nel merito, rispetto alla sussistenza del rapporto di maternità, che l'amministrazione resistente non ha ritenuto provato sebbene non abbia effettuato puntuali contestazioni in ordine alla documentazione fornita dalla ricorrente, deve in primo luogo essere richiamato quanto stabilito dall'art. 29-bis co. 2 D.lgs. 286/98, secondo cui “Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso impediscono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi. Nel caso in esame deve dunque essere tenuto in debita considerazione il fatto che la Somalia è attualmente sprovvista di un qualsivoglia sistema centralizzato anagrafico capace di fornire i documenti richiesti dall'Ambasciata italiana:
“L'ultimo censimento della popolazione e degli alloggi in Somalia si è svolto nel 1975. Attualmente, l'unica fonte recente dei dati demografici per la Somalia è il National Demographic and Health Survey (SDHS) del 2019-2020 e il Population Estimation Survey of Somalia (PESS) (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) del 2014. Questi report (…) non forniscono informazioni dettagliate circa la stima di tutti gli indicatori (…) necessari per la gestione della popolazione (…). Anche se ci sono sistemi “tradizionali” di documentazione familiare mantenuti dai leader delle comunità locali e dalle autorità religiose, questi sistemi non sono formali, mantenuti sistematicamente e coordinati a livello centrale. Secondo le informazioni della SDHS 2019-2020, solo il 4% dei bambini al di sotto dei due anni era stato registrato, e meno dell'1% aveva certificati di nascita (…) La Somalia ha bisogno di essere ristabilita a livello locale, regionale e nazionale, per fornire agli individui le informazioni necessarie dai registri dello stato civile” (UNFPA report - Somalia Civil Registration and Vital Statistics Country Profile – December 2021 https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub- pdf/crvs_report.pdf ). Secondo una presentazione tenuta [nel giugno 2019 (ID4Africa n.d.)] da
[...]
, consulente senior del Somali National Identity Program e Persona_4 membro della Somali Constitution Review Commission, la Somalia è una "ID Dark Zone", una regione che non ha un "sistema di identificazione legale, sicuro, affidabile, inclusivo e verificabile". Il Programma di reciprocità per la Somalia del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti indica che non esiste "alcuna autorità civile competente riconosciuta per il rilascio di documenti civili" (USA n.d.). Un rapporto informativo sui Paesi d'origine sulla Somalia meridionale e centrale del Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi afferma che i documenti d'identità giocano "un ruolo scarso o nullo" nella Somalia centro-meridionale. Secondo un rapporto di sovvenzione e valutazione di un progetto della Banca Mondiale del 2019, che comprende un progetto per sviluppare un nuovo ente somalo per amministrare un sistema di identificazione digitale, i registri di identificazione in Somalia sono "scollegati" e portano i somali ad affidarsi a un "mosaico di sistemi e sistemi non interoperabili", che sono limitati a specifici comuni, stati o programmi di benefici gestiti da organizzazioni internazionali (IRB
– Immigration and Refugee Board of Canada: Somalia: Identity documents, including national ID cards, passports and driver's licences, and the requirements and procedures to obtain them;
percentage of the population that holds some form of identity document;
whether such documents are accepted elsewhere (2018-July 2020) [SOM200235.E], 28 August 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2039979.html, si veda anche Netherlands Ministry of Foreign Affairs: General Country of Origin Information Report on Somalia, 4 April 2025, p.86 https://www.ecoi.net/en/file/local/2126350/Country of Origin Information report Somalia 2025.pdf ). Per tali ragioni, conformemente al dettato dell'art. 29 bis co. 2 D.lgs. 286/98, si ritiene che il certificato di nascita e il certificato di genitorialità forniti nel corso del procedimento amministrativo ed allegati da parte resistente, da cui risulta che la sig,ra è figlia di siano idonei a Parte_1 Persona_1 provare la sussistenza del rapporto genitoriale, tanto più che l'amministrazione resistente non ha effettuato puntuali contestazioni in ordine alla loro validità. Le criticità sopra evidenziate devono essere tenute in debita considerazione anche nell'esame del requisito dell'assenza di altri figli nel paese d'origine o di provenienza del genitore, ritenuto carente in quanto non provato da idonea documentazione il fatto che i fratelli a cui la ricorrente aveva fatto riferimento in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale fossero effettivamente figli del solo padre e pertanto non responsabili del sostentamento della sig.ra
[...]
. Persona_1 Sul punto, oltre a quanto sopra esposto, deve aggiungersi che la direttiva UE 2011/95 (cd direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di protezione internazionale non solo attraverso l'ampliamento (lasciato facoltativo) delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento, ma soprattutto con l'affermazione di una meno esigente condizionalità del diritto all'unità familiare. La direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede:
“La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affermare (sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-519/18, TB contro Controparte_3
che il termine a “carico”, quando la vivenza a carico è richiesta come
[...] presupposto per il ricongiungimento familiare, deve ricomprendere anche quelle situazioni in cui il rifugiato sembri essere il parente più idoneo a prendersi carico. Di recente anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) ha confermato tale interpretazione affermando che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale “l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29 lett. d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo 2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate". Nel caso in esame si ritiene che, a prescindere dalla prova della sussistenza di altri figli nel paese d'origine o provenienza, la figlia regolarmente residente in Italia che, come attestato dalle rimesse di denaro in atti, provvede al sostentamento economico della madre, sia in ogni caso il parente più idoneo a prendersene cura. Infatti, deve evidenziarsi che la situazione esistente in Somalia, dove persiste un gravissimo conflitto interno e una grave crisi umanitaria, mette a rischio la vita dei civili per il solo fatto di trovarsi sul territorio (situazione che se la madre della ricorrente si trovasse già in le conferirebbe il diritto al riconoscimento della CP_1 protezione sussidiaria).
“Tutte le parti coinvolte nel conflitto armato hanno continuato a commettere impunemente crimini ai sensi del diritto internazionale. Secondo l'ONU ci sono state 536 vittime civili (241 morti e 295 feriti) tra febbraio e luglio, il 68% delle quali è stato il risultato di attacchi indiscriminati del gruppo armato , CP_4 mentre il resto è stato attribuito a forze di sicurezza dello Stato, clan milizie e forze internazionali e regionali, inclusa la Missione dell'Unione Africana in Somalia (AMISOM).
ha lanciato ripetuti attacchi contro civili e infrastrutture civili, inclusi CP_4 ristoranti e hotel. Il gruppo ha anche compiuto omicidi mirati di persone con
[... presunti legami con il governo e giornalisti, tra gli altri. Il 2 marzo, membri di hanno ucciso almeno 20 persone e ne hanno ferite altre 30 nel popolare Per_5 ristorante yemenita Luul nella capitale, , in un attentato suicida con Per_6 un'auto. Il 25 settembre, almeno otto persone sono state uccise in un altro attacco del genere a . Tra i morti c'era consigliere per le donne Per_6 Persona_7 e i diritti umani nell'ufficio del primo ministro. Il 10 agosto sono emerse accuse secondo cui i soldati dell'AMISOM avevano preso di mira e ucciso sette civili in un attacco di rappresaglia contro nella CP_4 città di Golweyn, nella regione di Lower Shabelle. Il 21 agosto, l'AMISOM ha dichiarato di aver costituito una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Il 21 ottobre, il Board ha reso pubbliche le sue conclusioni, ammettendo che "le sette persone uccise erano civili e la condotta del personale coinvolto violava le Regole di ingaggio dell'AMISOM". Il 13 novembre, l'AMISOM ha annunciato che una corte marziale ugandese a Mogadiscio aveva ritenuto colpevoli delle uccisioni cinque soldati ugandesi, due dei quali erano stati condannati a morte e da tre a 39 anni di carcere, e che avrebbero scontato la pena in Uganda.[…] L'impatto della siccità e delle inondazioni causate dai cambiamenti climatici, dai conflitti e dalla perdita di mezzi di sussistenza ha esacerbato la prolungata crisi umanitaria. Oltre a oltre 2,6 milioni di persone che erano già sfollate negli anni precedenti, 573.000 persone sono fuggite dalle loro case tra gennaio e agosto, secondo le Nazioni Unite. Di questi, oltre il 70% stava fuggendo dal conflitto, compresi circa 207.000 che sono stati temporaneamente sfollati a a causa delle violenze legate alle elezioni ad aprile. Circa il 50% di tutti Per_6 gli sfollati nel 2021 erano donne e ragazze che hanno affrontato un rischio maggiore di violenza sessuale e molestie. L'accesso umanitario alla maggior parte delle persone colpite è stato limitato a causa dell'insicurezza, limitando gravemente il loro accesso a cibo, acqua, servizi igienici, alloggi e assistenza sanitaria”. ( Relazione sulla situazione dei diritti umani nel 2021- Controparte_5 Somalia;
29 marzo 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2070229.html ).
“Il conflitto che durante l'anno ha coinvolto il governo, le milizie e ha CP_4 provocato la morte, il ferimento e lo sfollamento di civili. Le milizie dei clan e al-
hanno continuato a commettere gravi abusi in tutto il paese. Per_5 CP_4 ha commesso la maggior parte delle gravi violazioni dei diritti umani, in particolare attacchi terroristici contro civili e uccisioni mirate, anche extragiudiziali, e per motivi religiosi e politici;
sparizioni; punizione crudele e insolita;
stupri; attacchi ai dipendenti di organizzazioni non governative e delle Nazioni Unite. ha CP_4 anche bloccato l'assistenza umanitaria, arruolato bambini soldato e limitato le libertà di parola, stampa, riunione e movimento. Le operazioni delle forze di sicurezza hanno causato vittime civili. […] Ci sono state numerose segnalazioni secondo cui il governo oi suoi agenti hanno commesso omicidi arbitrari o illegali .
[…] Sebbene fosse difficile raccogliere dati affidabili, i rapporti della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) hanno indicato che tra il 5 novembre 2020 e il 31 luglio ci sono state 441 uccisioni di civili nel paese a causa del conflitto. Mentre e le milizie dei clan erano i principali responsabili, CP_4 si sono verificate anche uccisioni extragiudiziali di civili da parte delle forze di sicurezza dello stato, e in misura minore dall'AMISOM e da altre forze internazionali. […]
ha continuato a compiere attacchi indiscriminati e, in molti casi, ha CP_4 preso di mira deliberatamente civili. Il gruppo ha condotto attacchi contro lavoratori edili turchi vicino ad Afgoye, ospiti di un hotel a , personale civile del Per_6
e abitanti dei villaggi di Lower Shabelle, tra molti altri. Controparte_6 Secondo UNSOM, è stato responsabile di circa il 60% delle vittime CP_4 civili tra il 5 novembre 2020 e il 31 luglio. Il 5 marzo, il gruppo terroristico ha utilizzato un ordigno esplosivo improvvisato (IED) trasportato da un veicolo suicida per prendere di mira un ristorante popolare tra funzionari del governo e membri delle forze di sicurezza nel distretto di Hamarjajab a , con Per_6 l'esplosione che ha quasi fatto crollare l'edificio, uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 30. Il 2 luglio Il 21 agosto, l'AMISOM ha dichiarato che sette persone uccise il 10 agosto dalle truppe dell'AMISOM delle forze di difesa del popolo ugandese che conducevano operazioni contro a Golweyn, nella regione di Lower Shabelle, erano CP_4 civili. L'AMISOM ha convocato una commissione d'inchiesta guidata da un alto ufficiale e altri due membri della Commissione dell'Unione africana ad Addis Abeba, un alto funzionario del governo federale della Somalia (FGS) e alti ufficiali dell'esercito, della polizia e del quartier generale della missione dell'AMISOM per indagare sull'incidente e adottare le misure disciplinari appropriate, se necessario. La commissione d'inchiesta ha riscontrato che i soldati hanno violato le regole di ingaggio dell'AMISOM nell'incidente e il 20 ottobre l'AMISOM si è assunto la piena responsabilità degli atti illegali delle sue truppe rispetto alle uccisioni. Le autorità ugandesi hanno convocato una corte marziale dei loro soldati a Per_6 il 6 novembre, accusando i soldati di omicidio e profanazione di corpi. L'11 novembre, i cinque soldati accusati sono stati giudicati colpevoli di sette capi di imputazione per omicidio. Due sono stati condannati a morte per impiccagione. Gli altri tre sono stati condannati a 39 anni di carcere per ogni conteggio, da scontare contemporaneamente. Sono stati concessi 14 giorni per impugnare le loro sentenze. Secondo un rapporto del 14 luglio al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dell'esperto indipendente sui diritti umani in Somalia, c'è stata un'intensificazione dei combattimenti tra clan e sottoclan per quanto riguarda la proprietà di terreni agricoli, pascoli e risorse idriche, nonché omicidi e lotte per vendetta per il potere politico, provocando 199 vittime. Gli scontri interclan a Jubaland, Galmudug e South West State hanno provocato vittime civili e massicci sfollamenti. Secondo quanto riferito, le uccisioni e le atrocità dei clan per vendetta erano così gravi che erano necessari interventi militari e interventi degli anziani del clan per separare le parti in combattimento e disinnescare le tensioni. […]. Ad agosto i continui conflitti e gli shock climatici hanno portato a un aumento degli sfollamenti interni. Il paese ospitava oltre 2,9 milioni di sfollati interni. Nel corso dell'anno sono stati registrati più di 537.000 nuovi sfollamenti, di cui 389.000 principalmente legati a conflitti o sicurezza, 57.000 causati da inondazioni e 81.000 causati dalla siccità. I livelli di insicurezza alimentare e malnutrizione acuta sono rimasti elevati tra gli sfollati interni, anche rispetto ai residenti non sfollati.[…] L'aumento delle segnalazioni di violenza di genere ha accompagnato l'aumento degli sfollamenti, comprese le segnalazioni di sfruttamento sessuale e abusi commessi da vari gruppi armati e personale di sicurezza. Donne e bambini che vivevano negli insediamenti per sfollati interni erano particolarmente vulnerabili allo stupro da parte di uomini armati, inclusi soldati governativi e membri della milizia. Secondo quanto riferito, i guardiani che controllavano alcuni campi per sfollati hanno costretto ragazze e donne a fare sesso in cambio di cibo e servizi all'interno degli insediamenti. (USDOS - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti – Relazione annuale sui diritti umani nel 2021 – Somalia in https://www.ecoi.net/en/document/2071126.html ). I civili hanno continuato a subire le conseguenze più devastanti del conflitto. Tutte le parti in conflitto hanno continuato a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Inondazioni, precipitazioni irregolari, malattie e conflitti persistenti hanno causato massicci sfollamenti interni e una grave crisi umanitaria, caratterizzata da una grave insicurezza alimentare. Gli sfollati interni hanno subito violazioni dei diritti umani e abusi;
le donne e le ragazze sono state particolarmente esposte a violenze sessuali di genere e legate al conflitto. (Amnesty The State of the World's Human Rights;
Somalia 2024, 29 CP_5 April 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2124628.html). Secondo il Piano per i bisogni umanitari e la risposta per il 2025, 9,1 milioni di persone, ovvero il 47% della popolazione totale della Somalia, sono colpite da molteplici shock causati da conflitti, inondazioni, siccità, epidemie e sfollamenti. In questo contesto, nel 2025 saranno quasi 6 milioni le persone che necessiteranno di assistenza umanitaria nel paese, in calo rispetto ai 6,9 milioni del 2024324 e agli 8,25 milioni del 2023. Ciò è dovuto a una definizione più rigorosa dell'ambito di applicazione nel processo di analisi, ma anche al miglioramento delle condizioni di siccità, alla diminuzione degli sfollamenti interni e alla riduzione delle inondazioni, fattori che hanno contribuito a sviluppi positivi nella situazione umanitaria. Tuttavia, la Somalia deve ancora affrontare una crisi umanitaria complessa e prolungata, in cui i fattori di conflitto e insicurezza interagiscono con gli shock climatici e le ricorrenti epidemie, in particolare di diarrea acquosa acuta (AWD)
/colera nei campi profughi. All'inizio del 2025, la situazione della sicurezza alimentare rimaneva precaria, con oltre 440.000 persone in una situazione di
“emergenza” (Fase 4), quasi 3 milioni in “crisi” (Fase 3) e altri 6,5 milioni “sotto stress” (Fase 2). […] Tra le altre cose, l'accesso all'acqua potabile, a condizioni di vita adeguate e all'assistenza sanitaria è particolarmente difficile in Somalia. La metà della popolazione somala non ha accesso sicuro all'acqua, mentre tra i problemi diffusi nelle famiglie figurano la mancanza di utensili da cucina, articoli per l'igiene, privacy e fonti di energia. In termini di assistenza sanitaria, gli ostacoli principali includono la mancanza di strutture sanitarie accessibili, costi insostenibili e indisponibilità di medicinali e servizi. In tutti questi ambiti, gli sfollati interni vivono le stesse problematiche delle comunità ospitanti con una frequenza maggiore”. (EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Somalia;
Security situation, May 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2125805/2025_05_EUAA_COI_Report_Somali a_Security_Situation.pdf). Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, considerato che il resistente non CP_1 ha eccepito alcunché in ordine alla eventuale pericolosità della madre della ricorrente, il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ambasciata d'Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente, Sig.ra nata in [...] il [...]; Persona_1
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_7 della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 09/12/2025
La GIUDICE
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