Articolo 3 della Legge 17 febbraio 1951, n. 177
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 aprile 1951
Art. 3.
Alla spesa autorizzata con la presente legge si fara' fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1951