Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da
SO BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tommaso Nigro, Amco – Asset Mangement Company S.p.A. (Gia’ S.G.A. Spa), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. 14067 del 14.11.2025, con il quale il Comune di Ascea ha accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 27/2019 ed irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 - comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;
b - del provvedimento prot. n. 14126 del 17.11.2025, con il quale la P.A. ha accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 27/2019 ed irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 - comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;
c - della determina n. 53 del 26.11.2025, con la quale la P.A. ha determinato di acquisire l'intera area di proprietà del ricorrente;
d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 13961 12.11.2025, avente ad oggetto "comunicazione sopralluogo per verifica ottemperanza all'ordinanza n. 27 del 30.09.2019";
e - ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del 14.11.2025;
f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna le determine n. 53 del 26.11.2025, n. 14067 del 14.11.2025 e n. 14126 del 17.11.2025, con cui il Comune di Ascea, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 27/2019, ha acquisito al proprio patrimonio l’immobile del ricorrente ed ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380/2001.
Resiste il Comune di Ascea.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.
Va premesso che – contrariamente a quanto assume il Comune resistente – l’interesse ad agire del ricorrente consiste nella possibilità di estinguere il credito, in tutto o in parte, con i frutti della futura vendita giudiziaria del bene, da molto tempo soggetto a pignoramento.
A tal proposito, il ricorrente deduce che la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania lo ha privato della disponibilità giuridica sul bene, impedendogli la demolizione.
Tanto non è condivisibile, posto che il pignoramento preclude al debitore di disporre giuridicamente del bene, nel senso di escludere che possa alienarlo a terzi, ma non anche nel senso di affrancarlo dall’obbligo di ottemperare ad un ordine di ripristino della legalità violata (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 366; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 giugno 2018, n. 791).
Parimenti infondato è il motivo che contesta l’irrogazione della sanzione nella misura massima di € 20.000,00, discendendo ciò dal disposto della legge e dal fatto che l’abuso sorge su area vincolata.
Pure infondata è la doglianza secondo cui “ la P.A. ha disposto l’acquisizione dell’intera area di proprietà del ricorrente, omettendo qualsiasi indicazione in ordine ai parametri ed ai criteri applicati ai fini della determinazione ed individuazione dell’area da acquisire ”.
L’ordinanza, invero, reca una motivazione al riguardo, che nel ricorso non risulta adeguatamente contestata.
Va infine esclusa la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, stante la natura vincolata degli atti impugnati.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO