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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 747/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2025 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AVOLA, CORSO GARIBALEDI N. 130, presso lo studio dell'avv. SIMONA VACCARISI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- resistente non comparsa
Con l'intervento del Pubblico ministero (atti comunicati in data 1.4.2025);
***
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.2.2025 , premettendo di avere Parte_2 contratto matrimonio con in data 3.8.1996 e che dall'unione Controparte_1 nascevano due figli, maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedeva a questo
Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza di prima comparizione e trattazione alla resistente, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 16.10.2025 compariva il solo ricorrente che insisteva in ricorso e il Giudice, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, dichiarava la contumacia della resistente e poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente, che ha dato atto che i coniugi vivono ormai separati e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione della resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status ed in mancanza di opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 747/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, sposati a Canicattini Bagni il 3.8.1996 (atto iscritto nei Registri dello Stato CP_1 civile del Comune di CACNICATTINI BAGNI anno 1996, n. 5, Parte I, Ufficio 1);
pagina 2 di 3 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CANICATTINI BAGNI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2025 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AVOLA, CORSO GARIBALEDI N. 130, presso lo studio dell'avv. SIMONA VACCARISI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- resistente non comparsa
Con l'intervento del Pubblico ministero (atti comunicati in data 1.4.2025);
***
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.2.2025 , premettendo di avere Parte_2 contratto matrimonio con in data 3.8.1996 e che dall'unione Controparte_1 nascevano due figli, maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedeva a questo
Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza di prima comparizione e trattazione alla resistente, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 16.10.2025 compariva il solo ricorrente che insisteva in ricorso e il Giudice, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, dichiarava la contumacia della resistente e poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente, che ha dato atto che i coniugi vivono ormai separati e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione della resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status ed in mancanza di opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 747/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, sposati a Canicattini Bagni il 3.8.1996 (atto iscritto nei Registri dello Stato CP_1 civile del Comune di CACNICATTINI BAGNI anno 1996, n. 5, Parte I, Ufficio 1);
pagina 2 di 3 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CANICATTINI BAGNI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3