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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2323/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'IN GA, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12478/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Subprovinciale Roma Tiburtinov - Via Cesare Beccaria 29 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso notifica.attigiudiziari.roma@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PENS. IND.PRIV. n. 10278319 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Dell'Acquedotto Romano 1 00053 Civitavecchia RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PENS. IND.PRIV. IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione 106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Dei Portoghesi 12 00100
Roma RM
elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PENS. IND.PRIV. IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 – vedova del M.llo dei Carabinieri Nominativo_2, deceduto in servizio il 7.10.1995, riconosciuto “vittima del dovere” - ha proposto ricorso volto ad accertare il riconoscimento del suo diritto a percepire il trattamento pensionistico indiretto di privilegio in esenzione da trattenute IRPEF, nonché per la condanna degli enti resistenti alla refusione delle somme trattenute a tale titolo sul citato trattamento pensionistico indiretto di privilegio a decorrere dal 01.01.2017 (data di entrata in vigore della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232) sino all'effettivo soddisfo.
La ricorrente rileva di avere in precedenza sollecitato all'INPS il ricalcolo del trattamento pensionistico al netto dell'IRPEF e di aver indirizzato all'Agenzia delle Entrate un'istanza in data 30.6.2022, volta alla cessazione delle ritenute IRPEF, richieste rimaste entrambe inevase.
In relazione alla giurisdizione del giudice tributario, la contribuente rappresenta che la Corte dei Conti ha ritenuto che la controversia inerente al recupero di somme indebitamente percepite a titolo di imposta rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma si è costituita in giudizio, eccependo che in sede di rimborso l'istante non aveva documentato il proprio diritto all'esenzione, né indicato gli importi richiesti in restituzione;
per tali ragioni, non si era formato il silenzio-rifiuto. La resistente ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, cui è stato notificato il ricorso, ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la domanda della ricorrente appare pienamente fondata nel merito, considerato che – sulla scorta della documentazione allegata – sussistono i requisiti per l'esenzione dall'imposizione IRPEF del trattamento pensionistico indiretto privilegiato percepito dalla Ricorrente_1.
Tuttavia, la questione preliminare sottoposta all'esame di questa Corte verte sulla formazione del silenzio- rifiuto sull'istanza di rimborso inviata all'Agenzia delle Entrate in data 30.6.2022, essendo estranea al giudizio tributario la proposizione di un'azione di accertamento, posto che la tutela del contribuente si attua mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'Amministrazione finanziaria, ovvero attraverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate (in tal senso,
Cassazione, Sezioni Unite n. 27209/2009).
Al riguardo, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute
IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato” (da ultimo, Cassazione, Sezione 6-5, ordinanza n. 4565/2020).
Nel caso in esame, l'istanza di rimborso appare priva delle indicazioni sopra citate, non essendo esplicitati gli importi illegittimamente trattenuti dall'Amministrazione a titolo di IRPEF, né le somme richieste in restituzione. Non può, pertanto, ritenersi che nel caso di specie vi sia stata una valida formazione del silenzio-rifiuto.
Il ricorso è, conseguentemente, inammissibile, in assenza di un provvedimento impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Le ragioni nel merito della ricorrente costituiscono giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese.
Roma, 26.1.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GA D'GO NE ND
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'IN GA, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12478/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Subprovinciale Roma Tiburtinov - Via Cesare Beccaria 29 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso notifica.attigiudiziari.roma@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PENS. IND.PRIV. n. 10278319 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Dell'Acquedotto Romano 1 00053 Civitavecchia RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PENS. IND.PRIV. IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione 106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Dei Portoghesi 12 00100
Roma RM
elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PENS. IND.PRIV. IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 – vedova del M.llo dei Carabinieri Nominativo_2, deceduto in servizio il 7.10.1995, riconosciuto “vittima del dovere” - ha proposto ricorso volto ad accertare il riconoscimento del suo diritto a percepire il trattamento pensionistico indiretto di privilegio in esenzione da trattenute IRPEF, nonché per la condanna degli enti resistenti alla refusione delle somme trattenute a tale titolo sul citato trattamento pensionistico indiretto di privilegio a decorrere dal 01.01.2017 (data di entrata in vigore della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232) sino all'effettivo soddisfo.
La ricorrente rileva di avere in precedenza sollecitato all'INPS il ricalcolo del trattamento pensionistico al netto dell'IRPEF e di aver indirizzato all'Agenzia delle Entrate un'istanza in data 30.6.2022, volta alla cessazione delle ritenute IRPEF, richieste rimaste entrambe inevase.
In relazione alla giurisdizione del giudice tributario, la contribuente rappresenta che la Corte dei Conti ha ritenuto che la controversia inerente al recupero di somme indebitamente percepite a titolo di imposta rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma si è costituita in giudizio, eccependo che in sede di rimborso l'istante non aveva documentato il proprio diritto all'esenzione, né indicato gli importi richiesti in restituzione;
per tali ragioni, non si era formato il silenzio-rifiuto. La resistente ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, cui è stato notificato il ricorso, ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la domanda della ricorrente appare pienamente fondata nel merito, considerato che – sulla scorta della documentazione allegata – sussistono i requisiti per l'esenzione dall'imposizione IRPEF del trattamento pensionistico indiretto privilegiato percepito dalla Ricorrente_1.
Tuttavia, la questione preliminare sottoposta all'esame di questa Corte verte sulla formazione del silenzio- rifiuto sull'istanza di rimborso inviata all'Agenzia delle Entrate in data 30.6.2022, essendo estranea al giudizio tributario la proposizione di un'azione di accertamento, posto che la tutela del contribuente si attua mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'Amministrazione finanziaria, ovvero attraverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate (in tal senso,
Cassazione, Sezioni Unite n. 27209/2009).
Al riguardo, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute
IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato” (da ultimo, Cassazione, Sezione 6-5, ordinanza n. 4565/2020).
Nel caso in esame, l'istanza di rimborso appare priva delle indicazioni sopra citate, non essendo esplicitati gli importi illegittimamente trattenuti dall'Amministrazione a titolo di IRPEF, né le somme richieste in restituzione. Non può, pertanto, ritenersi che nel caso di specie vi sia stata una valida formazione del silenzio-rifiuto.
Il ricorso è, conseguentemente, inammissibile, in assenza di un provvedimento impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Le ragioni nel merito della ricorrente costituiscono giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese.
Roma, 26.1.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GA D'GO NE ND