Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
In tema di contratto a favore del terzo la norma dell'art. 1413 cod. civ., laddove prevede l'opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, comprende fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante a quel contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/1999, n. 9787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9787 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN DO, IN EL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'ASTICE, difesi dall'avvocato PIERO PELLICINI, giusta delega in atti;
contro
DI UI;
- intimato -
e sul 2° ricorso n.° 00384/97 proposto da:
NA NN MA, DI MA, DI GIOVNN, DI OL, NELLA QUALITÀ DI EREDI DI DI UI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VINCENZO DITTRICH, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IN DO, IN EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2062/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato PELLICINI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14.1-20.3.91 il Tribunale di Varese, definendo il giudizio promosso con atto notificato il 12.11.77 da DO DI, titolare dell'omonima impresa corrente in Gravellona Toce, contro i convenuti DO e LL MI, in accoglimento delle relative domande proposte dall'attore, accertava la simulazione del contratto di compravendita 30.12.72 per notar CO stipulato tra il DI, quale venditore e LL MI, quale acquirente, avente ad oggetto due appartamenti ed un garage siti al primo piano dello stabile di Viale Libertà, Ponte Tresa;
dichiarava, a far tempo dal 12.11.77, la risoluzione di diritto ex art. 1456 cc del contratto dissimulato di compravendita tra il DI
e DO MI costituito dalla scrittura 28.2.72 così come integrato dalla dichiarazione 1.1.73 rilasciata dal suddetto MI, per inadempimento di quest'ultimo all'obbligo del pagamento del residuo prezzo dovuto per l'acquisto degli immobili in questione pari a L.5.065.000; condannava i convenuti al rilascio degli immobili in base agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del suddetto contratto ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del MI, condannava il DI al pagamento, in favore del predetto, della somma di L.8.534.200, oltre agli interessi legali, ritenuta a lui dovuta quale corrispettivo dell'attività di mediazione svolta da quest'ultimo per la vendita a terzi di unità immobiliari site nello stesso stabile di Ponte Tresa ed originariamente portata in parziale compensazione del prezzo di acquisto degli immobili dovuto dal MI e poneva le spese processuali a carico dei convenuti.
Proposti gravami (principale) dai MI e (incidentale) dal DI, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 12.12.95-5.7.96, in parziale riforma della gravata decisione, rigettava la domanda del DI di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita stipulato tra il DI e la MI LL il 30.12.72 e di nullità dello stesso contratto, dichiarava risolto a far tempo dal 12.1.77 il rapporto complesso tra le parti diretto all'intestazione dei beni immobili in questione sotto il nome di LL MI costituiti dagli atti 28.2.72 e 4.1.73, per inadempimento del MI DO, dichiarava estinto il debito del DI di L.
8.534.200 con gli interessi legali dal 12.11.77 per compensazione con il maggior debito di DO MI nei confronti del DI per l'indennità dovuta per l'occupazione senza titolo degli immobili in questione, confermava la condanna dei MI al rilascio degli immobili e la statuizione sulle spese processuali di primo grado, condannava i predetti in solido alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione DO e LL MI sulla base di un unico articolato motivo. Resistono con controricorso le eredi di DO DI, nelle more deceduto, AN AR AS, AR, NA e PA DI, le quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un'unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art.335 cpc). Ciò premesso, con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione di norma di diritto in tema di inadempimento, nonché omessa e comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia con riguardo:
A)all'asserita erronea dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza per pretesa assoluta genericità dell'impugnazione in ordine ai conteggi operati in primo grado;
B)alla mancata valutazione del fatto che l'inadempimento, ove sussistente, era parziale e non totale e tale da non esser rilevante ai fini della risoluzione del contratto;
C)alla grossolanità dello schema adottato dalla Corte del merito sulla base di un sillogismo inaccettabile e cioè sulla considerazione che il presunto inadempimento del MI DO dovesse comportare la risoluzione del contratto dichiarato valido e non simulato rispetto all'altra parte contraente e cioè la MI LL, ormai intestataria dei beni acquistati regolarmente. E concludono i ricorrenti nel senso che l'azione di risoluzione non poteva essere esperita contro la MI LL, mentre nei confronti del MI DO, che si era obbligato al pagamento del prezzo, l'azione non poteva essere quella di risoluzione ma di adempimento. Le censure non hanno pregio.
A)La Corte milanese, nel respingere la domanda del venditore DI DO di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto in data 31.12.72 nel quale era stata indicata quale fittizia acquirente dei due appartamenti e del garage oggetto della vendita MI LL anziché il di lei genitore MI DO che aveva stipulato con esso DI il preliminare del 28.2.72, ha statuito che la fattispecie dedotta in giudizio dovesse più opportunamente essere inquadrata nella ipotesi di intestazione di beni sotto nome altrui, qualificata come donazione indiretta del bene acquistato dal donante, e non invece del denaro fornito per l'acquisto, dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul rilievo che, nel caso di stipulazione da parte del genitore di un preliminare di compravendita di immobile con la successiva sostituzione nel definitivo del proprio figlio a sè, accompagnata dalla somministrazione del prezzo (o dell'assunzione da parte del genitore dell'obbligo di pagamento di esso), stante l'intimo collegamento tra i due contratti, secondo la volontà delle parti la vendita costituiva mero strumento formale per l'attuazione del procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento del bene, nel cui patrimonio non era mai entrata, perché non voluta, la disponibilità del denaro utilizzato per la compera. Da tale statuizione ha però ritenuto la Corte del merito che non potesse conseguire l'effetto ultimo voluto dagli attuali ricorrenti e cioè quello di rigetto della domanda del DI di risoluzione del contratto in questione per inadempimento dello stesso MI DO al suo obbligo di pagamento del prezzo degli immobili giacché non vi era dubbio, ad avviso del giudice del gravame di merito, che, con tale domanda e con la richiesta di conferma del capo dell'impugnata decisione di prime cure relativa alla risoluzione contrattuale, il venditore avesse manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di ottenere dal giudice una pronuncia di risoluzione del rapporto dedotto in giudizio qualunque fosse la sua qualificazione giuridica per il dedotto inadempimento, da parte del medesimo MI, all'obbligo assunto, ovviamente configurabile anche in relazione alla accertata fattispecie complessa dell'intestazione di beni immobili sotto il nome della figlia LL per ottenere la quale il genitore, appunto, avrebbe dovuto corrispondere al DI il prezzo pattuito.
Premesso che in ordine a tale domanda di risoluzione il primo giudice, a seguito di un analitico esame delle voci di dare ed avere tra le parti, aveva accertato il mancato pagamento da parte del MI DO del residuo prezzo di L.5.065.000, ha dato atto la Corte territoriale che il capo della sentenza di prime cure relativa al suddetto inadempimento del nominato MI doveva ritenersi passato in giudicato.
Infatti, l'appello sul punto proposto dai MI non poteva produrre alcun effetto essendo privo del requisito della specificità richiesta dall'art. 342 cpc giacché gli appellanti, a fronte della minuziosa valutazione dei rapporti economici tra le parti effettuata dal giudice di primo grado, si erano limitati a censurare genericamente "la ricostruzione dei conti" che non avrebbe tenuto conto "delle prove testimoniali" ed in definitiva "anche sul punto sarebbe sbagliata".
Ebbene, ad avviso del Collegio, non occorre spendere troppe parole per condividere appieno le argomentazioni del giudice del gravame di merito che, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la estrema laconicità della censura in questione impedisse di individuare le concrete ragioni del gravame e di apprezzarne il contenuto, impedendo l'imprescindibile raffronto tra le ragioni della esposta doglianza e quelle che nella sentenza sorreggevano il punto oggetto dell'impugnazione (tra le tante Cass.n. 9628/93, n. 3809/94).
B)A parte la considerazione che in merito alla sussistenza dell'inadempimento del MI DO si è formato, come sopra specificato, il giudicato, la Corte milanese ha correttamente statuito che tale inadempimento legittimava pienamente la risoluzione di diritto dell'intero contratto complesso tra le parti ai sensi della clausola risolutiva espressa, la cui incontestata pattuizione, per consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, rende irrilevante l'invocata indagine sull'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cc (da ultime Cass.n. 10102/94, n. 10815/95, n. 4369/97).
C)Stante l'assimilabilità, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 596/89) della donazione indiretta al contratto a favore di terzo, correttamente la Corte del merito ha ritenuto che l'accertato inadempimento del MI DO legittimasse la risoluzione di diritto dell'intero contratto complesso tra le parti, con riguardo pertanto anche alla MI LL.
Ciò è conforme, ad avviso di questo Collegio, alla norma di cui all'art. 1413 cc che prevede l'opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, e pertanto anche dell'inadempimento dello stipulante.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso principale va rigettato nella sua integralità con assorbimento di quello incidentale, espressamente dichiarato "condizionato" dalle controricorrenti, con la condanna dei ricorrenti principali, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio che liquida in L.514.700 oltre a L.
1.000.000 per onorari.
Roma 27 novembre 1998.