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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2584/2024
Udienza cartolare del 13-10-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. GI NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2584/2024 in materia di divisione di beni non caduti in successione, promossa da:
Parte_1
(C.F. , con sede legale in Roma, via Merulana n. 43, in persona del commissario P.IVA_1 liquidatore avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Portinaro (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Solferino C.F._1
n. 7, come da procura allegata all'atto di riassunzione.
CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
TO De AJ (C.F. ) e dall'avv. Gianna Vignani (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, sito in C.F._4
Arezzo, Via Garbasso 42/A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
DEBITORE ESECUTATO
(C.F. ) in CP_3 Parte_2 Parte_1 P.IVA_2 persona del Curatore Dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pabis CP_4 Parte_3
TI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa C.F._5
NI (C.F. ) in Capannori (LU). via Pesciatina n. 166/b, come da procura C.F._6 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CREDITORE INTERVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Controparte_5 C.F._7
TR (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, C.F._8 viale Michelangiolo n° 100/5 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Controparte_6
(C.F. )
[...] C.F._9
CREDITORE INTERVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per il creditore procedente: “in via preliminare - respingere l'eccezione avversaria di “erronea riassunzione del procedimento endoesecutivo” per i motivi meglio esposti in narrativa;
- respingere le eccezioni avversarie di tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio di divisione endoesecutiva, oggi riassunto, nonché il difetto di notifica dell'ordinanza introduttiva nei confronti di tutti i soggetti interessati per i motivi sopra esposti;
- respingere l'eccezione di mancanza dei presupposti del giudizio di divisione e di invalidità della nota di trascrizione eseguita da Parte_4
coatta amministrativa per le ragioni sopra esposte;
- respingere l'eccezione di
[...] mancato accertamento della divisibilità del bene per tutte le ragioni illustrate in narrativa: in via principale ordinare lo scioglimento della comunione ex art. 785 c.p.c. dell'immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 38/2017, sito in Viareggio, via Niccolò Machiavelli n. 144, piano T-1, censito al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 13, particella 1025, categoria
A/4, classe 4, consistenza 7 vani, rendita euro 353,93, di proprietà dei sig.ri e Controparte_2
e disporre la vendita per l'intero dello stesso ex art. 788 c.p.c. condannare la Controparte_5 sig.ra e il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con rifusione di spese Controparte_5 Controparte_2
e competenze tutte del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati
(pari al 4%)”. per il debitore esecutato: “accertare, per le ragioni espresse ed argomentate, l'irritualità della riassunzione così come eseguita da controparte e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento. Con rifusione di spese e competenze tutte del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%)”.
Per il creditore intervenuto fallimento : “i) rigettare l'eccezione di Parte_2 improcedibilità avanzata dalla Signora e dal Dott. in quanto inammissibile ed CP_5 CP_2 infondata ii) disporre lo scioglimento della comunione ex art. 785 c.p.c. in ordine al bene sito in
Viareggio (LU), in via Machiavelli n. 144, censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 13, particella 1024, categoria A/4, classe 4, consistenza 7 vani, rendita euro 353,93 di
proprietà dei signori e e conseguentemente;
iii) disporre la Controparte_2 Controparte_5 vendita dell'intero bene ex art. 788 c.p.c., con soddisfazione del CP_3 Parte_5
sul ricavato della vendita ex art. 2741 c.c. Con rifusione di spese e competenze tutte
[...] del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%), con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. del Dott. e della Signora . CP_2 Controparte_5
Per : “dichiarare lo scioglimento della comunione relativa al bene immobile Controparte_5 oggetto di causa e assumere le conseguenti determinazioni al fine di disporre l'assegnazione ai sensi dell'art. 720 c.c. dell'intera proprietà dell'immobile oggetto del presente procedimento di divisione (immobile sito in Viareggio, Via Niccolò Macchiavelli n. 144-146 censito al Catasto fabbricati del Comune di Viareggio, Foglio 13, part. 1025, Cat. A/4, Classe 4) alla sig.ra CP_5
quale comproprietaria non esecutata, dietro versamento di un conguaglio determinato ai
[...] sensi dell'art. 568 cpc. Con rifusione di spese e competenze tutte del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'esecuzione immobiliare n. 38/2017
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva trae origine dall'espropriazione forzata n. 38/2017, promossa da in LCA nei confronti dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
Controparte_5
Per una migliore comprensione della vicenda e delle eccezioni proposte dal debitore esecutato e dalla comproprietaria non esecutata, è necessario dare conto di alcuni passaggi processuali avvenuti nell'esecuzione immobiliare.
Questa è stata promossa in forza di due titoli giudiziali:
a) sentenza n. 12118 del 15 giugno 2016 del Tribunale di Roma, che ha condannato, tra gli altri, al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_6
, della somma di euro 4.069.059,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese
[...] di lite liquidate in complessivi euro 51.466,00;
b) ordinanza 11 novembre 2014, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 5287/2012, con cui il
Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sempre promosso da Pt_1
ha revocato l'atto di costituzione di fondo patrimoniale costituito da
[...] Controparte_2
e dal coniuge, e ha condannato gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_5 spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. Nell'atto di pignoramento si dava atto che i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni e il pignoramento colpiva la quota di un mezzo ciascuno della piena proprietà di una villetta a schiera, del tipo viareggina.
Nell'esecuzione sono intervenuti:
(i) l'Avv. (che è anche il legale rappresentante del creditore procedente), in Controparte_1 proprio, in forza di titolo esecutivo costituito sempre dalla sentenza del tribunale di Roma sopra mentovata, che ha condannato il debitore esecutato a pagargli la somma di euro 25.000,00, a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge;
(ii) il , dapprima, come creditore sequestratario e, CP_3 Parte_5 quindi, come creditore titolato in forza della sentenza n. 1995/2019 del tribunale delle Imprese di
Firenze, che ha condannato il assieme ad altri, al pagamento a titolo di risarcimento danni CP_2 di un importo prossimo ai quattro milioni di euro.
Dopo il pignoramento la debitrice esecutata provvedeva ad estinguere il proprio Controparte_5 debito di cui all'ordinanza 11.11.2014 sopra menzionata.
Quindi, proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo, per un verso, che l'esecuzione era estinta nei suoi confronti per intervenuta estinzione del debito e, per altro verso, che l'esecuzione non poteva continuare nei suoi confronti quale coniuge in regime di comunione legale dei beni perché, nelle more tra la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario per la notifica e la notifica del pignoramento (e, quindi, prima che il pignoramento fosse portato a sua conoscenza), i coniugi e avevano proceduto alla modifica del regime Controparte_2 Controparte_5 patrimoniale, optando per la separazione dei beni. Peraltro, secondo l'opponente, il creditore procedente aveva trascritto il pignoramento sulle quote di un mezzo spettanti a ciascun coniuge, mentre se si fosse trattato di coniugi in regime di comunione legale dei beni egli avrebbe dovuto trascrivere il pignoramento sull'intera proprietà, trattandosi di comunione priva di quote.
All'esito della fase sommaria, il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, non condividendo la prospettazione in fatto e in diritto dell'opposta.
Il provvedimento era oggetto di reclamo, all'esito del quale il collegio, accolta la prospettazione per cui i coniugi erano in regime di separazione dei beni e che il titolo esecutivo azionato nei confronti della era venuto meno a seguito dell'adempimento del debito, sospendeva l'esecuzione. CP_5
Avuta notizia dell'esito del reclamo ad iniziativa della stessa il G.E. fissava udienza di CP_5 discussione dove, preso atto del provvedimento del collegio, revocando implicitamente il precedente provvedimento gravato di reclamo, disponeva procedersi a giudizio di divisione endoesecutiva, e ciò sul presupposto che l'esecuzione rimanesse in piedi per la sola quota del fissando per la trattazione l'udienza dinanzi a sé stesso e sospendendo il processo CP_2 esecutivo ex art. 601 c.p.c.
Tale provvedimento era oggetto di opposizione agli atti esecutivi da parte della CP_5 sull'assunto, fra l'altro: (i) che l'apertura del giudizio di divisione era illegittima in assenza di comproprietari, in quanto essa opponente risultava ancora parte del processo esecutivo non essendosi provveduto ad adottare un provvedimento formale di estinzione e di conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento per la quota di sua proprietà, con l'esito paradossale di vedere instaurata una procedura di divisione in assenza del presupposto fondamentale costituito dalla presenza di una comproprietà sul bene oggetto di espropriazione e l'impossibilità di riconoscerle tutte le facoltà riconosciute dalla legge al comproprietario, tra cui la richiesta di separazione in natura del bene, l'assegnazione della quota e il diritto di partecipare all'eventuale asta;
(ii) che erano state violate le regole processuali in materia di espropriazione dei beni indivisi: non le era stato notificato l'avviso ex art. 599 c.p.c., con conseguente improcedibilità dell'esecuzione, ed il G.E. aveva adottato l'ordinanza contestata sul presupposto che tutte le parti interessate fossero presenti, senza accorgersi però che essa opponente era presente quale debitrice e non quale comproprietaria non debitrice;
(iii) che la divisione era stata disposta senza che il perito stimatore si fosse espresso in merito alla divisibilità o meno del bene;
(iv) che l'ordinanza impugnata era gravemente lacunosa, essendo stata redatta senza l'indicazione degli elementi identificativi del bene pignorato, nonché degli elementi essenziali di una domanda giudiziale, sì da rendere non possibile la sua trascrizione.
Per quanto interessa in questa sede, il provvedimento emesso all'esito della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, con cui veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, è stato confermato dal collegio, che ha disatteso le doglianze della CP_5
La divisione endoesecutiva n. 903/2020
Nel giudizio di divisione endoesecutiva, ha riproposto alcune delle questioni Controparte_5 sollevate in sede esecutiva e alcune questioni nuove. In particolare, ha eccepito che il procedimento divisionale era stato instaurato in forza di un provvedimento erroneo, in quanto emesso senza che fosse stato cancellato il pignoramento in suo danno, senza che le fosse stato notificato avviso ex art. 599 c.p.c. e senza ancora che all'udienza in cui provvedimento era stato adottato fosse presente uno dei creditori intervenuti, l'Avv. , cui l'ordinanza avrebbe dovuto essere notificata a Controparte_1 dispetto di quanto dedotto nello stesso provvedimento, con conseguente improcedibilità del giudizio divisionale.
Ha eccepito inoltre l'improcedibilità del giudizio di divisione endoesecutiva, in quanto non era stato iscritto a ruolo ex art. 165 c.p.c. entro cinque giorni dall'ordinanza del 24.01.2020.
Ha dedotto, poi, che l'ordinanza ex art. 600 c.p.c. era gravemente carente in punto di indicazioni necessarie per la individuazione dei beni oggetto di domanda divisionale e che la nota di trascrizione della domanda divisionale era gravemente lacunosa.
Eccezioni analoghe sono state coltivate dal debitore esecutato.
Su tali questioni preliminari, la causa è passata in decisione e il giudice, respinte le eccezioni in rito e di merito proposte dal debitore esecutato e dalla comproprietaria non esecutata, ha pronunciato sentenza non definitiva, disponendo lo scioglimento della comunione ordinaria insistente sul bene staggito, accertando la non comoda divisibilità dello stesso e condannando il e la CP_2 CP_5 in solido tra loro, a rifondere alle altre parti le spese processuali.
La sentenza è stata impugnata innanzi alla Corte di Appello dal pertanto il procedimento n. CP_2
903/2020 è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio di appello.
Il ha eccepito a) la carenza dei presupposti per procedere al giudizio di divisione, in quanto CP_2 il pignoramento aveva ad oggetto l'intero immobile, sebbene la fosse in regime di CP_5 separazione dei beni con il coniuge e nelle more del processo esecutivo avesse estinto il proprio debito;
b) la violazione dell'art. 181 comma 2 disp. att. c.p.c., dal momento che il tribunale non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 600 c.p.c. nei confronti della nella sua qualità di comproprietaria (presente CP_5 all'udienza fissata dal G.E. solo quale debitrice esecutata) e del creditore intervenuto CP_1
(non presente all'udienza); c) l'illegittimità della condanna in solido con la al
[...] CP_5 pagamento delle spese processuali, avendo perseguito le due parti interessi diversi.
Si sono costituiti e il Controparte_7 Controparte_8
, contestando l'inammissibilità del gravame, perché fondato su questioni già decise con
[...] la pronuncia n. 573/2021 passata in giudicato e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; l'infondatezza nel merito.
La Corte d'Appello ha pronunciato la sentenza n. 1311/2024: rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto l'appello parzialmente fondato, dal momento che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 600 c.p.c. non era stata notificata al creditore , Controparte_1 intervenuto con titolo nella procedura esecutiva, sebbene lo stesso non fosse presente all'udienza all'esito della quale la medesima ordinanza era stata emessa.
La Corte ha ritenuto che il non era stato posto nelle condizioni di partecipare al giudizio di CP_1 divisione endoesecutiva, del quale era parte necessaria, di conseguenza ha dichiarato che la sentenza del tribunale era stata emessa in difetto di integrità del contraddittorio e ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
La riassunzione del giudizio di divisione
ha provveduto alla riassunzione del giudizio davanti a questo Controparte_7 tribunale con una nuova iscrizione a ruolo, ed al procedimento è stato assegnato il n. 2584-2024.
Si è costituito il , associandosi alle richieste di CP_3 Parte_5
Parte_1
Si sono costituiti e , eccependo l'improcedibilità del giudizio, in Controparte_5 Controparte_2 quanto la riassunzione doveva avvenire con il deposito di un ricorso innanzi al giudice del procedimento n. 903/2020, per garantire la continuazione del processo di primo grado e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, mentre nel caso di specie era stato instaurato un nuovo procedimento. Inoltre, affermavano che l'atto notificato non aveva né i requisiti di forma e contenuto di una riassunzione, né alcun legame con la procedura esecutiva immobiliare (n. 38/17 RGE) e con il giudizio di divisione (n. 903/2020 R.G.).
Il Giudice, considerato che il difetto di contraddittorio rilevato nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze era stato sanato con la notifica dell'atto di riassunzione a , fissava Controparte_1
l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
Nella memoria conclusiva dichiarava espressamente di rinunciare alle eccezioni Controparte_5 preliminari formulate e chiedeva l'assegnazione ai sensi dell'art. 720 c.c. dell'intera proprietà dell'immobile oggetto del presente procedimento di divisione, in qualità di comproprietaria non esecutata, dietro versamento di un conguaglio determinato ai sensi dell'art. 568 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Improcedibilità del giudizio per errata riassunzione
contesta l'improcedibilità del giudizio, in quanto dopo che Controparte_2 Parte_1 la Corte d'Appello ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado, non ha provveduto al deposito del ricorso in riassunzione nel fascicolo n. 903/2020, ma ha richiesto una nuova iscrizione a ruolo della procedura. L'eccezione è del tutto priva di fondamento, dal momento che dal contenuto sostanziale dell'atto introduttivo del presente giudizio risulta evidente la volontà del creditore procedente di riassumere il giudizio sospeso iscritto a ruolo con il n. R.G. 903/2020 in conformità con quanto disposto dall'art. 125 disp. att. c.p.c. e dall'art. 354 comma 2 c.p.c.
Infatti, l'atto rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge e la riassunzione è avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza indicato dall'art. 354 c.p.c., in quanto la sentenza è stata pubblicata il 17.07.24 e il deposito dell'atto di riassunzione è del 16.09.24.
Inoltre, l'errata richiesta di iscrizione a ruolo della domanda, con assegnazione di un nuovo numero di ruolo, anziché con attribuzione del numero di ruolo della procedura sospesa, non può inficiare la validità della domanda di riassunzione e fare venir meno i suoi effetti sostanziali e processuali.
Il giudizio di divisione endoesecutiva
Prima di esaminare le altre eccezioni in rito proposte dal debitore esecutato e dalla terza comproprietaria è necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale sulle particolarità del giudizio di divisione endoesecutiva, cioè del giudizio di divisione che trae origine e s'innesta nel procedimento di espropriazione di beni indivisi.
L'art.599 c.p.c. prevede che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso il pignoramento colpisce la quota di comproprietà del debitore e di ciò, cioè dell'avvenuto pignoramento, è notificato avviso, a cura del creditore procedente, agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare la sua parte delle cose comuni senza l'ordine del giudice.
Secondo la ricostruzione assolutamente pacifica in giurisprudenza, la notificazione al comproprietario del predetto avviso ha una duplice finalità: la finalità principale, di rilievo sostanziale, è quella di imporre ai comproprietari il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di rendere possibile il conseguimento della finalità secondaria di provocare l'audizione di tutti gli interessati, prevista nell'art 600 c.p.c.
In altre parole, la disposizione tutela il creditore procedente e non i comproprietari, in quanto, qualora il primo, dopo l'effettuazione del pignoramento, non provveda agli adempimenti di cui all'art. 599, comma 2 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., e cioè alla notificazione agli altri comproprietari dell'avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina, per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione (contrattuale o giudiziale) del bene, con la conseguenza che, ove tali comproprietari procedano a detta divisione, anche dopo la trascrizione del pignoramento, possono opporre la divisione medesima al creditore, nella sua efficacia retroattiva a partire dalla data della costituzione della comunione, ai sensi dell'art. 757 c.c.
Pertanto, in difetto di avviso ai comproprietari il pignoramento non è nullo e l'esecuzione non è improcedibile, sanzione non prevista espressamente da alcuna disposizione, né ricavabile dal sistema (cfr., in termini, Cass. Civ. n.3803/1975; 3648/1985; 6253/1996; 2145/2000; 18336/2014;
20817/2018).
L'art.600 comma 1 c.p.c. stabilisce, poi, che su istanza del creditore procedente o dei comproprietari, sentiti tutti gli interessati, il giudice dell'esecuzione provvede, quando è possibile, alla separazione in natura della quota spettante al debitore. Quando questa non è richiesta o non è possibile, egli dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, come determinato nella perizia di stima dei beni staggiti ai sensi dell'art. 568 c.p.c. (v. art. 600 comma 2
c.p.c., introdotto con la riforma del 2005).
L'art. 601 c.p.c. prevede, ancora, che nel caso in cui si proceda alla divisione (ovvero nella quasi totalità dei casi), l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o non sia pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c.
L'art. 181 disp. att. c.p.c. detta, infine, le regole che disciplinano il passaggio al processo di cognizione avente ad oggetto la divisione del bene staggito in comproprietà di terzi non esecutati, stabilendo che sia lo stesso giudice dell'esecuzione a provvedere all'istruzione della causa, ai sensi dell'art.175 c.p.c., se gli interessati sono tutti presenti;
altrimenti, egli fisserà, con l'ordinanza emessa ex art.600 c.p.c., l'udienza di trattazione dinanzi a sé per la comparizione delle parti, concedendo alla parte più diligente termine sino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza.
Tale disposizione, introdotta con la riforma del processo esecutivo del 2005- 2006, per la sua imprecisione dal punto di vista tecnico costituisce un vero “rebus”, dando luogo a varie questioni interpretative.
A distanza di circa tre lustri dalla sua introduzione, alcune questioni sono state chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, che è pervenuta ad una condivisibile ricostruzione del giudizio di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. Civ. 20817/2018).
In particolare, secondo questa ricostruzione: (a) il giudizio di divisione endoesecutiva, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione, in funzione di giudice istruttore civile, con la conseguente configurazione di un'ipotesi di competenza funzionale, da qualificarsi non derogabile. (b) Il giudizio di divisione endoesecutiva costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, in quanto tale restando autonomo, perché soggettivamente ed oggettivamente distinto da questo, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione, né una fase. (c) La riforma del 2005 ha deformalizzato le forme di introduzione di tale parentesi di cognizione, prevedendo come sufficiente ai fini della valida celebrazione del giudizio di divisione endoesecutiva l'ordinanza emessa dal G.E. ex art. 181 disp. att. c.p.c. (d) L'introduzione di tale giudizio va ricostruita come una fattispecie a formazione progressiva che comincia con l'atto di pignoramento della quota di bene indiviso (integrato dalla successiva istanza di vendita), che contiene in sé anche la domanda divisionale, e si compie o conclude con l'ordinanza che dispone il giudizio divisionale davanti allo stesso giudice, sia pure nelle diverse vesti di giudice della cognizione: soltanto l'ordinanza ex art. 181 disp. att. c.p.c. va notificata agli interessati non presenti all'udienza pure fissata per la loro audizione. Non è pertanto necessaria la notificazione di un distinto atto di citazione. (e) Ai fini della individuazione dei beni oggetto del giudizio divisionale la predetta ordinanza può richiamare per relationem i dati dell'atto di pignoramento. (f) In tale contesto, l'iscrizione a ruolo del giudizio di divisione endoesecutiva ha natura di adempimento soltanto amministrativo (cfr. in termini, pure
Cass. n. 12266/2014 e n. 3383/1995), inidoneo ad incidere sulla pendenza della lite, già ex se sussistente prima della iscrizione. A tale adempimento provvede la parte più̀ diligente in tempo utile per la celebrazione della prima udienza, ma senza che un'eventuale omissione possa condizionare, tanto meno in punto di mero rito, l'avvio del giudizio di cognizione, ferma restando ogni attività ufficiosa di recupero del contributo unificato dovuto.
Inoltre, proprio nel solco tracciato dalla sopra citata pronuncia del giudice di legittimità, deve essere portata ad ulteriori conseguenze l'affermazione della corte circa la deformalizzazione delle forme di introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva.
Se ogni pignoramento relativo a quote di diritti ha in sé la domanda divisionale e, quindi, l'esito divisionale, allora i beni oggetto del giudizio divisionale sono per ciò stesso individuati, non essendo necessaria alcuna precisazione ulteriore, neanche mediante relatio al pignoramento nell'ordinanza. E, ai fini della trascrizione della domanda divisionale – trascrizione che com'è noto, non rileva ai fini della validità del giudizio di divisione ma della sua opponibilità ai creditori iscritti
– sarà sufficiente richiamare il pignoramento già eseguito, specificando nel quadro D che si tratta di giudizio di divisione relativo al bene o ai beni, in quota, di cui all'atto di pignoramento trascritto in tal data e con tal numero di registro particolare.
Così ricostruito il giudizio di divisione endoesecutiva, le eccezioni in rito proposte dal debitore esecutato e dalla terza comproprietaria risultano chiaramente infondate, per la parte in cui possono essere esaminate in questo giudizio e non avrebbero dovuto essere coltivate, com'è stato, con l'opposizione agli atti esecutivi.
Tardività dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento e conseguente improcedibilità del giudizio di divisione.
L'eccezione è palesemente infondata per le ragioni indicate nel paragrafo precedente alla lett. f).
Invalidità della nota di trascrizione eseguita da dell'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, conseguente improcedibilità del giudizio divisionale.
L'eccezione, oltre ad essere infondata per le ragioni indicate nell'ultima parte del paragrafo “il giudizio di divisione endoesecutiva”, pone un tema di nessuna rilevanza, perché se anche in ipotesi fosse omessa la trascrizione della domanda divisionale, l'unica conseguenza sarebbe che l'esito divisionale non sarebbe opponibile ai creditori iscritti sulle quote del comproprietario non esecutato, giusta la previsione dell'art.1113 c.c.
Divisibilità del bene staggito.
Il debitore esecutato e la terza proprietaria hanno poi riproposto la questione della divisibilità in natura del bene staggito sull'assunto che sul punto la perizia esperita nel processo esecutivo sia assolutamente carente.
Sulla questione si è già espresso il giudice dell'esecuzione (ordinanza del 23.3.2020) con questa motivazione: “il bene è costituito da una abitazione a schiera su due piani, di soli 112 metri quadri commerciali, con ingresso – soggiorno e cucina al piano terra, e due camere da letto al primo piano;
si tratta di una classica “viareggina”, di piccole dimensioni, valutata €. 204.480,00. Non è possibile dividerla in due unità abitative autonome di uguale valore, se non a prezzo di costosi lavori, e, sempre che il regolamento urbanistico lo permetta, previ accurati e costosi progetti redatti da tecnici qualificati, debitamente autorizzati. Come evidenziato nel provvedimento opposto, sarebbe infatti necessario realizzare un secondo ingresso, una seconda cucina, impianti autonomi;
non vi è dubbio pertanto che il bene non è comodamente divisibile”.
La motivazione va pienamente confermata in questa sede.
Ai fini del giudizio di divisibilità ai sensi dell'art.720 c.c., rileva la non comoda divisibilità del bene, concetto che rimanda, per un verso, alla possibilità di dividere il bene con pochi interventi edilizi di costo contenuto, e, per altro verso, al fatto che la somma dei valori economici delle quote ottenute dalla divisione deve corrispondere, quantomeno, al valore del bene intero.
Condizioni, queste, chiaramente assenti nel caso di specie, vuoi per la necessità degli interventi edilizi indicati dal G.E, vuoi perché la divisione per piani orizzontali proposta dalla comproprietaria porterebbe alla creazione di due unità immobiliari di piccole dimensioni, dotate di scarsa privacy, perdendosi il pregio stesso del bene staggito, costituito da una tipica viareggina a schiera.
Solo nella memoria autorizzata finale la comproprietaria ha chiesto l'assegnazione della CP_5 quota pignorata;
come eccepito dal costituito tale istanza, rappresentando una modalità CP_3 di realizzazione della divisione, dovrà essere reiterata ed esaminata nell'ambito della procedura esecutiva R.E. 38/2017, una volta disposto lo scioglimento della comunione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Alle parti va altresì assegnato termine di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in contumacia di , respinte le eccezioni in rito e di merito Controparte_1 proposte dal debitore esecutato e dalla comproprietaria non esecutata, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento della comunione ordinaria insistente sul bene staggito;
- accerta la non comoda divisibilità del bene staggito;
- condanna e in solido fra loro, a pagare le spese di lite a Controparte_2 Controparte_5 favore del creditore procedente, in LCA, e del creditore intervenuto, Parte_1
che si liquidano, per ciascuna parte Controparte_9 vittoriosa, in euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Assegna termine di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della procedura esecutiva 38/2017.
Il Giudice
GI NT